CONTRATTO
1994 - 1997
Gli articoli del contratto 1994/97
disapplicati nella sequenza contrattuale con l'Aran sono
evidenziati nel testo che segue.
In particolare in questa parte sono stati disapplicati i seguenti
articoli:
- artt.36 e 37 (valutazione e
mobilità dei capi di istituto)
Parte prima - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
- Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato dipendente dalla amministrazione scolastica
ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree
professionali:
- area dei servizi
generali, tecnici e amministrativi;
- area della funzione
docente;
- area della specifica
dirigenza scolastica.
- Con successivo accordo di cui
all'art. 79, le norme del presente contratto saranno
raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale
della regione Trentino Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico delle province autonome di Trento
e Bolzano e delle relative norme di attuazione.
- Con successivo accordo da
stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
presente CCNL saranno disciplinate:
- le specificazioni e
le modalità applicative della normativa di cui
al presente CCNL al personale educativo
dipendente dalle istituzioni educative, con
riferimento alle funzioni, alle attività di
servizio, all'orario di lavoro, alla formazione
ed aggiornamento, alla mobilità professionale e
territoriale, al rapporto di lavoro a tempo
parziale e a tempo determinato.
- le specificazioni e
le modalità applicative del presente CCNL ai
capi d'istituto e al personale docente e ATA in
servizio nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero in relazione alle particolari esigenze
organizzative di queste.
- Nel testo del presente
contratto, il riferimento al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato come D.Lgs. n.29 del 1993; il
riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
è riportato come D.Lgs. n. 297 del 1994; il riferimento
al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399 del
1988.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
- Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per
la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino
al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
- Gli effetti giuridici
decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all' art. 51,
commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
- Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle amministrazioni
destinatarie del presente contratto entro 30 gg dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
- Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
- Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del
1993.
- In sede di rinnovo biennale
per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio
1993.
Sistema delle relazioni sindacali -
Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
- Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e
delle responsabilità dell' amministrazione scolastica e
dei sindacati, è strutturato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di incrementare e
qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
- La condivisione
dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla
consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle
parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche
mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel
rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
146, - in grado di favorire la collaborazione tra le
parti per il perseguimento delle finalità individuate
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli
tra Governo e parti sociali.
- In coerenza con i commi 1 e
2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali:
- contrattazione
collettiva; si svolge a livello nazionale ed a
livello decentrato sulle materie, con i tempi e
le procedure indicate rispettivamente dagli artt.
2 e 4 del presente contratto, secondo le
disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e
corretta applicazione dei contratti collettivi
nazionali e decentrati è garantita dalle parti
anche mediante le procedure di risoluzione delle
controversie interpretative previste dall'art.
17. In coerenza con il carattere privatistico
della contrattazione, essa si svolge in
conformità alle convenienze e ai distinti ruoli
delle parti;
- esame; si svolge
nelle materie per le quali la legge ed il
presente contratto collettivo lo prevedono, a
norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e
dell'art. 8 e 9 del presente contratto, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art. 6. In appositi incontri le parti
confrontano i rispettivi punti di vista secondo
le procedure indicate nell'art. 8;
- consultazione; si
svolge sulle materie per le quali la legge o il
presente contratto la prevedono. In tali casi
l'amministrazione, previa adeguata informazione,
acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
- informazione; allo
scopo di rendere più trasparente e costruttivo
il confronto tra le parti a tutti i livelli del
sistema delle relazioni sindacali, l'
amministrazione scolastica informa i soggetti
sindacali, quando lo richieda la legge o il
presente contratto. L'informazione è fornita con
la forma scritta ed in tempo utile, anche
mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
- conciliazione,
mediazione dei conflitti e risoluzione delle
controversie interpretative; procedure
finalizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secondo le disposizioni di cui agli
artt. 16 e 17.
Art. 4 - Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
- Le piattaforme per il rinnovo
dei contratti collettivi decentrati sono presentate
almeno un mese prima della scadenza del precedente
contratto per la trattativa decentrata a livello
nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a
livello periferico.
- Durante i suddetti periodi e
per il mese successivo alla scadenza dei contratti
decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
- L' Amministrazione della
Pubblica Istruzione provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30
giorni dalla data di stipulazione del presente contratto,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 6 per l'avvio del
negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
- La contrattazione decentrata
deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a
tale livello.
- Il contratto decentrato si
attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si
intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del
perfezionamento delle procedure previste dall'articolo
51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I contratti
decentrati devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
Art. 5 - Livelli di contrattazione,
materie e limiti della contrattazione decentrata
- Il sistema di contrattazione
collettiva è strutturato su due livelli:
- il contratto
collettivo nazionale di comparto;
- il contratto
collettivo decentrato.
- La contrattazione decentrata
riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5
secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in
conformità ai criteri e procedure indicate nell' art. 4.
- Qualora nella contrattazione
decentrata sia necessario ripartire le materie demandate
a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o
frammentazioni nelle materie stesse e deve essere
garantito il rispetto delle disponibilità economiche
fissate a livello nazionale.
- La contrattazione decentrata
si svolge in sede nazionale di Amministrazione della
Pubblica istruzione nell'ambito degli obiettivi e dei
programmi definiti ai sensi dell' art. 3, comma 1 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
- i criteri di
utilizzazione delle risorse attribuite a livello
di Ministero della Pubblica Istruzione e relative
al Fondo di cui all' art. 71, comma 2 lett.a);
- i criteri per
l'attribuzione ai Provveditorati della quota del
Fondo di cui all' art. 71 per interventi
compensativi e progetti provinciali;
- la mobilità di cui
all' art.480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli
accordi di mobilità di cui all' art. 35, comma
8, del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- la mobilità interna,
ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente
CCNL;
- le linee di indirizzo
per l'attività di formazione in servizio e per
l'aggiornamento, ivi compresi i piani di
riconversione del personale in relazione alle
situazioni di esubero, nonché i criteri relativi
alla ripartizione delle risorse ed alle modalità
di verifica dei risultati conseguiti;
- le linee di indirizzo
e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
- determinazione dei
compensi relativi agli incarichi ed attività
aggiuntive dei capi di istituto, di cui all'art.
33;
- determinazione delle
tabelle relative alle indennità di cui agli
artt. 74 e 75 del presente CCNL.
- Presso ciascun ufficio
scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal
D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge
sulle seguenti materie:
- l' individuazione
delle priorità e dei criteri di distribuzione
delle risorse del Fondo di cui all' art. 71, per
la quota assegnata a tale livello e per le quote
dei Fondi di istituto eventualmente non
utilizzate e non utilizzabili , ai sensi dell'
art. 72, nonché le modalità di verifica dei
risultati conseguiti ;
- i criteri di
applicazione, con riferimento ai tempi ed alle
modalità, delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, nonché l'individuazione delle misure
necessarie per facilitare il lavoro dei
dipendenti disabili;
- l' utilizzazione del
personale ai sensi dell' art. 48, commi 6 e segg.
e art. 55 del presente contratto ;
- i criteri per l'
attuazione delle iniziative di aggiornamento,
formazione in servizio e riconversione
professionale e per la partecipazione del
personale a tali attività;
- i criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
- i criteri generali
relativi all'utilizzazione del personale A.T.A.,
con riferimento agli istituti previsti dagli
articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987,
e dall'art. 14, comma 15 del D.P.R. n. 399 del
1988.
- i criteri di
attuazione delle norme relative ai diritti e alle
relazioni sindacali previste dal presente
contratto, nonché, in tale quadro, allo sviluppo
delle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica;
- i criteri di
utilizzazione dei servizi sociali.
- I contratti decentrati non
possono comportare né direttamente, né indirettamente,
oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, anche a carico di esercizi successivi, e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
Art. 6 - Composizione delle delegazioni
- Ai sensi dell'art. 45, comma
8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in
sede decentrata è costituita:
- I - A LIVELLO
NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
- Per la parte
pubblica:
- dal Ministro
o da un suo delegato;
- da una
rappresentanza dei dirigenti titolari
degli uffici direttamente interessati
alla trattativa.
- Per le
organizzazioni sindacali: per la
composizione della delegazione trattante
di parte sindacale si conferma la
disciplina attualmente vigente fino alla
definizione del quadro normativo in
materia di rappresentatività ed ai
successivi accordi.
- II - NEGLI UFFICI
PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
- Per la parte
pubblica: dal dirigente titolare del
potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato, da due
funzionari dell' ufficio medesimo, di
qualifica di norma non inferiore all'
ottava. L'amministrazione può avvalersi
in qualità di consulenti di capi
d'istituto e altro personale scolastico
esperto nella materia.
- Per le
organizzazioni sindacali: per la
composizione della delegazione trattante
di parte sindacale relative alle
strutture provinciali di organizzazione
si conferma la disciplina attualmente
vigente fino alla definizione del quadro
normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi
accordi; relativamente alle altre
strutture sindacali, si rinvia allo
stipulando protocollo d'intesa di cui
all'art. 14.
- L'amministrazione scolastica
può avvalersi, nella contrattazione collettiva
decentrata, della attività di rappresentanza e di
assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui
direttive è tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi
dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 29 del 1993.
- Sistema delle relazioni sindacali -
Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7 - Informazione
- L'amministrazione scolastica,
nell'ambito della propria autonomia e delle proprie
distinte responsabilità, fornisce informazioni ai
soggetti sindacali di cui all'articolo precedente sulle
misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
- Nelle seguenti materie,
individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente
contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione
preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione
necessaria:
- criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di
lavoro per il personale ATA;
- criteri generali per
la razionalizzazione della rete scolastica;
- criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale , anche con riferimento a
quanto previsto, per il personale ATA, dall' art.
31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del
1993;
- strumenti e
metodologie per la valutazione della
produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, con riferimento a quanto
previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297 del
1994;
- criteri e modalità
organizzative per l' assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato;
- documenti di
previsione di bilancio relativi alle spese per il
personale;
- interventi di
progettazione di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i
servizi amministrativi e di supporto
dell'attività scolastica.
- programmi e progetti
di intervento anche a carattere
interistituzionale per la qualificazione dell'
offerta formativa.
- Nelle seguenti materie
l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti
di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- utilizzo del
personale e stato dell'occupazione e degli
organici;
- parametri e risultati
concernenti la produttività ed efficacia
qualitativa del sistema scolastico;
- distribuzione
complessiva dei carichi di lavoro per il
personale A.T.A.;
- attuazione dei
programmi di formazione del personale;
- misure in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale
della mobilità del personale;
- distribuzione
complessiva dei fondi per i compensi accessori;
- iniziative rivolte al
miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale.
- A tale scopo sono
previsti specifici incontri in cui
l'amministrazione scolastica fornisce adeguate
informazioni sulle predette materie alle
organizzazioni sindacali interessate.
- Analoghi incontri sono
effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico
per assicurare una adeguata informazione sulle materie di
cui ai commi precedenti.
- Il sistema informativo deve
assicurare una adeguata tutela della riservatezza della
sfera personale degli addetti.
Art. 8 - Esame
- Ciascuno dei soggetti di cui
all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi
dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta, un
incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per
l'esame in particolare delle seguenti materie, ai sensi
dell' articolo 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 :
- articolazione degli
orari per il personale ATA;
- criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di
lavoro per il personale ATA;
- criteri per la
definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale , anche con riferimento a
quanto previsto, per il personale ATA, dall' art.
31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del
1993;
- strumenti e
metodologie per la valutazione della
produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, con riferimento a quanto
previsto dall' art. 603 del D.Lgs. n. 297 del
1994.
Sono inoltre oggetto di
consultazione, ai sensi dell' art. 3, comma 3, lett. c)
del presente contratto, i criteri e le modalità
organizzative per l' assunzione del personale a tempo
determinato e indeterminato.
- Della richiesta di esame è
data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui
all' art. 6 del presente contratto.
- L'esame si svolge in appositi
incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla
data di ricezione della richiesta; durante il periodo di
durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
- L'esame si conclude nel
termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per
oggettivi motivi di urgenza.
- Dell'esito dell'esame è
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma
l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità
dei dirigenti nelle stesse materie.
- Durante il periodo in cui si
svolge l'esame gli organi dell' amministrazione
scolastica non adottano provvedimenti unilaterali nelle
materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali
che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative
conflittuali.
Art. 9 - Relazioni a livello di
istituzione scolastica
- A livello di ogni istituzione
scolastica, in coerenza con le prospettive di
decentramento e di autonomia, nel rispetto delle
competenze del capo di istituto e degli organi
collegiali, sono attuate le modalità d'informazione e di
esame previste dal presente articolo.
- Il capo di istituto fornisce
ai soggetti sindacali di cui all'art. 14 un'informazione
preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle
seguenti materie:
- modalità relative
all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario
del personale ATA e del personale educativo, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
decentrata provinciale, nonché i criteri per
l'individuazione del personale A.T.A. ed
educativo da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto.
- modalità di
applicazione dei criteri in materia di diritti
sindacali, definiti in contrattazione decentrata
a livello provinciale;
- attuazione delle
normative relative all'igiene, alla sicurezza e
prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le
misure relative all'abbattimento delle barriere
architettoniche per facilitare l'accesso dei
disabili;
- utilizzazione dei
servizi sociali;
- Sulle seguenti materie
l'informazione è successiva:
- proposte di
formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
- attuazione dei
progetti ed attività retribuiti con il fondo
d'istituto o con altre risorse derivanti da
convenzioni ed accordi;
- nominativi del
personale da utilizzare nei progetti ed attività
retribuiti con il fondo di istituto;
- criteri di
individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da accordi di
programma, convenzioni, intese, stipulate dalla
singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;
- applicazione dei
criteri, definiti in contrattazione decentrata a
livello provinciale, per la fruizione dei
permessi retribuiti per l'aggiornamento.
L'informazione viene
fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
- Ricevute le informazioni di
cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti
sindacali di cui all'art.6 può chiedere un esame
dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di
istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti
sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre
giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro,
per l'esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione
delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi alla
ricezione delle informazioni. Per la materia di cui alla
lett. c) del precedente comma 2, l'esame previsto dal
presente comma si effettua fino alla definizione
contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n.
626 del 1994, per la relativa intesa.
- Durante il periodo in cui si
svolge l'esame il capo di istituto non adotta
provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame
e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono
sulle stesse iniziative conflittuali.
- Concluso l'esame, è fatta
salva l'autonoma determinazione del capo di istituto.
- Le modalità di cui al comma
2 , lett. b) sono verificate in un apposito incontro con
le organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Pari opportunità
- Al fine di consentire una
reale parità uomini-donne, è istituito, presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza
delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione
delle associazioni professionali, il Comitato per le pari
opportunità, con il compito di proporre misure adatte a
creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo
i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.125,
con particolare riferimento all'art.1.
- Il Ministro assicura,
mediante specifica disciplina, le condizioni e gli
strumenti idonei al funzionamento del Comitato pari
opportunità nazionale.
- Il Comitato propone piani
pluriennali per l'attuazione delle pari opportunità in
campo formativo con particolare riferimento alla
formazione mirata del personale, ai progetti per
l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei
contenuti d'insegnamento.
- Il Comitato relaziona almeno
una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si
trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo
professionale, alla loro partecipazione ai corsi di
formazione e di aggiornamento, e alla promozione di
misure idonee a tutelarne la salute in relazione alla
peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle
situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per
la salute riproduttiva.
- A livello di Amministrazione
scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata,
possono essere costituiti appositi comitati, entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei
quali deve essere assicurato il funzionamento da parte
dei Provveditori agli Studi, senza oneri per
l'Amministrazione.
- In sede di contrattazione
decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo
conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari
opportunità, anche ai fini delle azioni positive di cui
alla legge 10 aprile 1991, n.125, saranno concordati
interventi utili a promuovere:
- percorsi di
formazione mirata del personale sulla cultura
delle pari opportunità in campo formativo;
- azioni positive con
particolare riferimento alle condizioni di
accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più
qualificate;
- iniziative volte ad
attuare le direttive dell' Unione Europea per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone, in particolare per rimuovere
comportamenti molesti.
- Gli effetti delle iniziative
assunte dall'amministrazione scolastica a seguito degli
accordi decentrati di cui al presente comma formeranno
oggetto di valutazione nella relazione annuale del
comitati di cui all'art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 maggio
1987, n. 267.
Art. 11 - Consultazione
1. Gli organi dell'
Amministrazione scolastica, con le modalità previste dall'art.3,
comma 3, lett. c) , procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui
all'art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o
contrattuali, nonché nel caso previsto dall'ottavo comma
dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, limitatamente al
personale A.T.A.
- del rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 12 - Forme di partecipazione
- Presso il Ministero della
Pubblica Istruzione e presso ciascun Ufficio scolastico
periferico sarà costituito un Osservatorio di
rappresentanti dell' Amministrazione e delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decentrata, che esaminerà almeno due volte l'anno le
linee essenziali di indirizzo in materia di gestione
dell' amministrazione scolastica, con particolare
riguardo alle seguenti materie:
- edilizia scolastica;
- situazione degli
organici;
- adeguamento dei
medesimi per le nomine in ruolo del personale
docente e A.T.A.,
- mobilità di detto
personale;
- formazione delle
graduatorie provinciali per il reclutamento del
personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo
determinato e per le procedure di conferimento
delle supplenze;
- rilevazione e
prevenzione delle malattie professionali;
- modalità di
applicazione della legge del 5 febbraio 1992,
n.104;
- sistemi informativi
automatizzati;
- modalità di
attuazione della legge n. 241 del 1990;
- educazione degli
adulti.
- La composizione degli
organismi di cui al comma 1, che non hanno natura
negoziale, è di norma paritetica.
Sistema delle relazioni sindacali -
Diritti sindacali
Art. 13 - Assemblee
- Il personale del comparto
scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e
indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario
di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici
concordati con i capi d'istituto o in altra sede, senza
decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite
per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee
deve riguardare materie d'interesse sindacale e del
lavoro.
- Per il personale docente, in
ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma
un'assemblea al mese, e comunque non più di due.
- Le assemblee sono indette
singolarmente o congiuntamente da:
- le strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali che
organizzano su scala nazionale il personale
scolastico, di cui all'art.6, comma 1;
- i soggetti sindacali
di cui all'art. 14 relativamente alle assemblee
indette nelle singole istituzioni scolastiche.
- Le assemblee coincidenti con
l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma,
al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni
scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del
personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario
non coincidente con quello delle assemblee del personale
docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
- Nei Conservatori di musica,
nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo
- negli Istituti di educazione, le assemblee possono
svolgersi in orario diverso da quello previsto al comma
4, secondo modalità stabilite con le procedure di cui
all'art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor
disagio possibile per gli alunni.
- Ciascuna assemblea può avere
una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di
singola istituzione scolastica; la durata massima delle
assemblee dei capi di istituto e delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione
decentrata provinciale, in modo da tener conto dei tempi
necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e
sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente
articolo.
- La convocazione
dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese
note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni
prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai
capi d'istituto delle scuole interessate all'assemblea o,
per le assemblee dei capi di istituto, al Provveditore
agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello
stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo del
Provveditorato agli studi e in quello dell'istituzione
scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va
unito l'ordine del giorno.
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri
organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono
presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la
stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o -
nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali -
assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa
all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente
comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta
entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal
caso, per il personale docente, l'assemblea si considera
unica ai fini di cui al comma 2.
- Contestualmente
all'affissione all'albo il capo d'istituto o il
Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato
all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione
individuale di partecipazione espressa in forma scritta
del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte
ore individuale ed è irrevocabile.
- Il capo d'istituto:
- per le assemblee in
cui è coinvolto anche il personale docente,
sospende le attività didattiche delle sole
classi o sezioni di scuola materna i cui docenti
hanno dichiarato di partecipare all'assemblea,
avvertendo le famiglie interessate e disponendo
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole
ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del
personale che presta regolare servizio;
- per le assemblee in
cui è coinvolto anche il personale ATA, se la
partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa
con i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la
quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla
vigilanza degli ingressi alla scuola, al
centralino, ad altre attività indifferibili
coincidenti con l'assemblea sindacale.
- Non possono essere svolte
assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
- Per il personale docente,
quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche
nel caso di assemblee indette in orario di servizio per
attività funzionali all'insegnamento.
- Per le riunioni di scuola e
territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio
del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente
articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei
locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del
capo d'istituto e del Provveditore agli studi della
comunicazione riguardante l'assemblea.
Art. 14 - Rappresentanze sindacali nei
luoghi di lavoro
- Le forme di rappresentanza
sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando
l'applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono:
- le rappresentanze
sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai
protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni
sindacali del 20 aprile , 14 e 16 giugno e 22
settembre 1994, secondo quanto verrà previsto
dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N -
Organizzazioni sindacali relativo al comparto
scuola;
- i rappresentanti e le
rappresentanze sindacali delle organizzazioni che
non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai
protocolli di cui alla lettera a) e che
posseggano il requisito della rappresentatività
ai sensi del precedente art.6, comma 1.
Art. 15 - Diritti e libertà sindacali
- Le libertà sindacali sono
disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 29 del
1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del
presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27
ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di
attuazione.
- In particolare continuano a
trovare applicazione gli artt. 24, 25, 26 - per i capi di
istituto e per il personale docente -, 27, 28 e 29 del
D.P.R. n. 209 del 1987.
- L' Amministrazione è tenuta
ad operare le trattenute per contributo sindacale
previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati
ed a versare gli importi corrispondenti alle
Organizzazioni Sindacali destinatarie, secondo le
indicazioni fornite dalle Organizzazioni medesime.
Conservano validità le deleghe sindacali rilasciate da
data anteriore a quella di applicazione del presente CCNL
ed in atto alla stessa data.
- Le trattenute per scioperi
brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D.Lgs. n.
297 del 1994, commi 1 e 2.
- Al fine di consentire
l'effettivo espletamento dell'attività sindacale da
parte di soggetti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 3
del DPCM n. 770 del 1994, per i fini previsti dagli
stessi commi, il Ministero della Pubblica Istruzione,
sentite le OO.SS. di comparto aventi titolo ai permessi
sindacali, definisce il riparto dei permessi medesimi,
per ciascuna provincia e le modalità di utilizzo a
livello di ciascuna scuola o a livello territoriale, dopo
aver individuato una quota non inferiore al 15% per la
partecipazione alle attività sindacali di livello
nazionale.
- In attuazione di quanto
previsto al comma precedente, il Provveditore agli Studi
definisce, sulla base delle indicazioni delle
organizzazioni sindacali aventi titolo, criteri e
modalità per il riparto e l'assegnazione a livello di
ciascun istituto, scuola o istituzione scolastica del
monte ore disponibili per la fruizione dei permessi
sindacali, tenendo conto dei principi di cui all'art. 3,
comma 10, secondo periodo del DPCM n. 770 del 1994.
- Le parti daranno luogo ad
appositi incontri per valutare le implicazioni della
disciplina dei distacchi e permessi sindacali di cui al
DPCM n. 770 del 1994 sul sistema delle relazioni
sindacali regolate dal presente accordo.
Sistema delle relazioni
sindacali - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 16 - Procedure per la conciliazione
- In caso di controversia su
una delle materie di cui all'art. 9, ciascuno dei
soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può
richiedere al Provveditore agli studi la convocazione
delle parti per favorire la soluzione della controversia.
La richiesta deve essere formulata in forma scritta e
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- Alla procedura di
conciliazione partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
decentrata.
- Le parti vengono convocate
entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di
conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla
convocazione delle parti.
- Le parti di cui all'art.14 e
le organizzazioni sindacali territoriali non
intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si
sia concluso il tentativo di conciliazione.
Art. 17 - Interpretazione autentica dei
contratti.
- In attuazione dell'art. 53,
del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti
che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per
definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
- Al fine di cui al comma 1 la
parte interessata invia all'altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi
di rilevanza generale.
- L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
- Con le medesime modalità si
procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del D.Lgs n.
29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
- Gli accordi di
interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del
D.Lgs n. 29 del 1993.
Rapporto di lavoro - Norme comuni (parte
prima)
Art. 18 - Contratto individuale di lavoro
- I rapporti individuali di
lavoro a tempo indeterminato o determinato dei capi di
istituto e del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, di cui
all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e
all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono
costituiti e regolati da contratti individuali, nel
rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del presente contratto collettivo
nazionale.
- Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
- a)tipologia del
rapporto di lavoro;
- b)data di inizio del
rapporto di lavoro;
- c)data di cessazione
del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato, salvo risoluzione automatica del
rapporto, senza preavviso, in caso di rientro
anticipato del titolare;
- d)qualifica di
inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
- e)compiti e mansioni
corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- f)durata del periodo
di prova, per il personale a tempo indeterminato;
- g)sede di prima
destinazione, ancorché provvisoria,
dell'attività lavorativa.
- Il contratto individuale
specifica le cause che costituiscono le condizioni
risolutive del contratto di lavoro. Il contratto di
lavoro individuale specifica, altresì, che il rapporto
di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto
collettivo di lavoro nel tempo applicabile anche per le
cause che costituiscono le condizioni risolutive del
contratto di lavoro. E' causa di risoluzione del
contratto l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
- L'assunzione può avvenire
con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al
comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
- L'Amministrazione, all' atto
della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai
fini dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il
destinatario a presentare entro 30 giorni la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in
materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze
relative alla disciplina concernente il reclutamento del
personale scolastico. Nello stesso termine il
destinatario , sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29
del 1993 o dall' art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. In
caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di
lavoro.
- Quanto previsto dal comma
precedente si applica anche alle assunzioni a tempo
determinato; in tali casi fino al successivo
aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 522 e
all'art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994, la
documentazione prescritta deve essere presentata,
nell'ambito della medesima provincia, solo in occasione
del primo contratto stipulato.
- La mancata presentazione
della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e
con le modalità prescritte comporta la mancata
stipulazione del contratto, ovvero per i rapporti già
instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta
altresì l' immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato,
salvo i casi in cui in relazione alle vigenti
disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in
servizio.
- Il contratto individuale di
cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente
contratto.
Art. 19 - Ferie
- Il dipendente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno
di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per
prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle
che non siano corrisposte per dodici mensilità.
- La durata delle ferie è di
32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
- I dipendenti neo assunti
nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto
hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
- Dopo 3 anni di servizio, a
qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma
3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
- In caso di distribuzione
dell'orario di lavoro del personale A.T.A su cinque
giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai
fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti
per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati
in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
- Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
- Il dipendente che ha
usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21
conserva il diritto alle ferie.
- Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto
previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal
personale docente, educativo ed ATA al Capo di istituto,
e dai capi di istituto al Provveditore agli studi. Le
ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente.
- Le ferie devono essere fruite
dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo
durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la
fruizione delle ferie è consentita al personale docente
ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente ed educativo, la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la
fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita
per un periodo non superiore a quindici giorni.
- In caso di particolari
esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze
di carattere personale, che abbiano impedito il godimento
in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno
scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere
fruite dal personale docente entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie
non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di
normale attività, con esclusione del periodo di avvio
dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini
periodici e finali ed agli esami. In analoga situazione,
il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute
nell' anno scolastico successivo, non oltre il mese di
dicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di
carattere personale, e non oltre il mese di febbraio se
il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
- Compatibilmente con le
esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare
le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di
almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel
periodo 1 luglio-31 agosto.
- Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie
medesime, nonché all'indennità di missione per la
durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre,
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo
di ferie non goduto.
- Le ferie sono sospese da
malattie adeguatamente e debitamente documentate che
abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per di più di 3 giorni. L'amministrazione deve
essere posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.
- Il periodo di ferie non è
riducibile per assenze per malattia, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
- All'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite per documentate esigenze di
servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.
Art. 20 - Festività
- A tutti i dipendenti sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n.
937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza
del Santo Patrono della località in cui il dipendente
presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
- Le quattro giornate di
riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'
anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal
personale docente esclusivamente durante il periodo tra
il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i
periodi intrannuali di sospensione dell'attività
didattica.
Art. 21 - Permessi retribuiti
- Al dipendente della scuola
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono
concessi, sulla base di idonea documentazione, permessi
retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del
coniuge, di parenti entro il secondo grado e di
affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per
evento.
- I permessi
sono concessi a domanda, da presentarsi
al capo d'istituto da parte del personale
docente ed A.T.A. e al Provveditore agli
Studi, da parte dei capi di istituto.
- A domanda del dipendente
sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni
di permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi
sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività
didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9,
indipendentemente dalla presenza delle condizioni
previste in tale norma.
- Il dipendente ha, altresì,
diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
- I permessi dei commi 1, 2 e 3
possono essere fruiti cumulativamente nel corso di
ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
- Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i
compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui
al successivo art. 73, salvo quanto previsto dagli artt.
75 e 76.
- I permessi di cui all'art.33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono
retribuiti come previsto dall'art.2, comma 3 ter, del
decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini
del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie; essi devono essere
possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in
volta diverse.
- Nell'ambito del periodo
complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i
lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 30
dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del
30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi
trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati permessi per i quali spetta il trattamento di
cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di
vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti
dall'art.7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi,
con le stesse modalità , gg. 30 per anno di permesso
retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 1204 del 1971 spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti.
- Il dipendente ha diritto,
inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni
di legge.
Art. 22 - Permessi brevi
- Compatibilmente con le
esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto a tempo
determinato stipulato con il Provveditore agli studi,
possono essere concessi, per particolari esigenze
personali e a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale
di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad
un massimo di due ore. Per il personale docente i
permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
- I permessi complessivamente
concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale
docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento.
- Entro i due mesi lavorativi
successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in
una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio, dando possibilmente priorità, il personale
docente, alle supplenze o allo svolgimento di interventi
didattici integrativi con precedenza nella classe ove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
- Nei casi in cui per motivi
imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari
alla retribuzione spettante al dipendente per il numero
di ore non recuperate.
- Per il personale docente la
concessione dei permessi è subordinata alla possibilità
della sostituzione con personale in servizio.
Art. 23 - Assenze per malattia
- Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del
predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
- Superato il periodo previsto
dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
18 mesi in casi particolarmente gravi.
- Prima di concedere
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2
l'amministrazione procede su richiesta del dipendente
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il
tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
- Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure
nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai
sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo
particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del
preavviso.
- Il personale dichiarato
inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a
domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in
altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta
dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di
criteri definiti in sede di contrattazione decentrata
nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in
mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro
profilo, comunque coerenti.
- I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
- Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC,
nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n.
162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità
applicative saranno regolamentate dal successivo accordo
di cui all'art. 79.
- Il trattamento economico
spettante al dipendente, nel caso di assenza per
malattia, è il seguente:
- intera retribuzione
fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove
mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per
le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post ricovero, al
dipendente compete anche l'eventuale trattamento
economico accessorio a carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dell'
art. 63, comma 1, lett. e), f).
- 90% della
retribuzione di cui alla lett. a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
- 50% della
retribuzione di cui alla lett. a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del
posto previsto nel comma 1.
- L'assenza per malattia, salva
l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
comunicata all' istituto scolastico in cui il dipendente
presta servizio, o, dai direttori didattici e dai
presidi, al Provveditorato agli studi, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di tale assenza.
- Il dipendente, salvo
comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
- L'istituzione scolastica o
l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo
della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
competente Unità Sanitaria Locale.
- Il dipendente, che durante
l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato
all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
- Il dipendente assente per
malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
- La permanenza del dipendente
nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti
delle vigenti disposizioni di legge.
- Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione con l'indicazione della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare.
- Nel caso in cui l'infermità
sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del
danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile
è versato dal dipendente all'amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b)
e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
- Le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate successivamente alla data di stipulazione del
contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal
comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta
data si applica la normativa vigente al momento
dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle
modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto ove più favorevole.
Art. 24 - Aspettativa per motivi di
famiglia e di studio
- L'aspettativa per motivi di
famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70
del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e
dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano.
L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto
al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore
agli Studi ai capi di istituto.
- Ai sensi della predetta norma
il dipendente può essere collocato in aspettativa anche
per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le
borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n.
297 del 1994.
Art. 25 - Ferie, permessi ed assenze del
personale assunto a tempo determinato
- Al personale assunto a tempo
determinato, al personale di cui all'art.3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di
cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n.
270, si applicano le disposizioni in materia di ferie,
permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, con le
precisazioni di cui ai seguenti commi.
- Le ferie del personale
assunto a tempo determinato sono proporzionali al
servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno
liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico.
- Il personale docente,
educativo ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal Provveditore agli studi per
l'intero anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che si trovi
al secondo anno di servizio continuativo, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
- Fermo restando tale limite,
in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
personale di cui al comma precedente è corrisposta per
intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50%
nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del
posto senza assegni.
- Ai fini di cui ai precedenti
commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende
realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico
immediatamente precedente, il personale interessato abbia
prestato servizio per almeno 180 giorni.
- Il personale docente assunto
con contratto di incarico annuale per l'insegnamento
della religione cattolica, secondo la disciplina di cui
all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si
trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore
a nove mesi in un triennio scolastico, con la
retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma
4.
- I periodi di assenza senza
assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
- Il personale di cui al comma
3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
- Le assenze per malattia
parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Al personale docente,
educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso
quello di cui al precedente comma 6, possono essere
concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti
dall'art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6
giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i
commi 14 e 15.
- I permessi di cui al comma
precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
- Nei casi di assenza dal
servizio per malattia del personale docente educativo ed
ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato
dal Capo di istituto, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha
comunque diritto, nei limiti di durata del contratto
medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
- I periodi di assenza
parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
- Il personale docente,
educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto,
entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso
retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
- Il permesso di cui al comma
precedente è computato nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
- Al personale di cui al
presente articolo si applicano le norme per la tutela
delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste
dalla legge n.1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del
1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione
alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita
l'assunzione del servizio, allo stesso è garantita, nei
limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato, la conservazione del posto senza assegni.
- Il periodo di conservazione
del posto ai sensi del comma 16 è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Le parti, con il successivo
accordo di cui all'art. 79, verificheranno la coerenza
delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma
6 del presente articolo, al fine di pervenire ad una
armonizzazione delle discipline ivi previste.
Rapporto di lavoro - norme comuni (seconda
parte)
Art. 26 - Infortunio sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio.
- In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e
art. 63, comma 1.
- Fuori dei casi previsti nel
comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta
l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 23, commi 1, 2 e
3.
- Nulla è innovato per quanto
riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni di legge per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione
del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
Art. 27 - Progressione professionale
- In corrispondenza allo
sviluppo della professionalità del personale della
scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel
tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia
alla partecipazione alle attività di formazione ed
aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale
medesimo è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali.
- Il passaggio tra una
posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito
al termine dei periodi previsti dall' allegata tabella B,
sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli
obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la
partecipazione ad attività di formazione ed
aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende
reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di
maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso
in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli
obblighi relativi alla formazione si intendono assolti
quando il personale, nel periodo considerato, abbia
regolarmente frequentato attività formative per un
numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il
personale ATA inquadrato nelle qualifiche di
collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente
amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve
essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla
seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle
attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale
limite sono comprese le attività di formazione iniziale
previste per il periodo di prova. I periodi trascorsi in
posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme
contrattuali prevedono la valutazione come servizio
effettivo sono considerati utili ai fini di cui al
presente articolo.
- Il passaggio alla posizione
stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e
per i periodi seguenti:
- due anni di ritardo
in caso di sospensione dal servizio per una
durata superiore ad un mese per i capi di
istituto e per il personale docente e in caso di
sospensione del lavoro di durata superiore a
cinque giorni per il personale ATA;
- un anno di ritardo in
caso di sanzione disciplinare di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione fino a un mese per
i capi di istituto e per il personale docente e
fino a cinque giorni per il personale ATA;
- in caso di mancato
raggiungimento dei limiti minimi di formazione,
il passaggio di posizione stipendiale decorre
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a
quello in cui sono stati raggiunti detti minimi,
al termine del periodo indicato nell'allegata
tabella B.
- Il passaggio tra una fascia e
l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto
della valutazione di ulteriori parametri ponderati
secondo le specifiche tipologie professionali, quali:
- titoli accademici,
professionali e culturali coerenti con il profilo
professionale di appartenenza;
- crediti professionali
oggettivamente certificabili, derivanti dalle
esperienze di servizio e dalle attività di
formazione;
- accertamento di
particolari qualità dell'attività
professionale, a richiesta dell'interessato;
Tali
parametri possono dar luogo ad
anticipazione esclusivamente dopo
il primo biennio del periodo di
maturazione della posizione
stipendiale. La declaratoria
puntuale dei predetti parametri,
la loro combinazione, le
modalità di accertamento e i
criteri di valutazione verranno
definiti tra le parti nel
successivo accordo entro il 30
novembre 1995, con decorrenza dal
1.1.96
Art. 28 - Formazione
- La partecipazione ad
attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per i capi di istituto e per il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario,
in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo
sviluppo delle rispettive professionalità, anche in
relazione agli istituti di progressione professionale
previsti dal presente contratto.
- Essa costituisce, altresì,
un obbligo di servizio per il medesimo personale in
relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle
singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse
articolazioni, in quanto funzionale a promuovere
l'efficacia del sistema scolastico e la qualità
dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione
del contenuto dei diversi profili professionali.
- Con direttiva del Ministro
della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31
ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di
riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a
livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:
- gli obiettivi
formativi assunti come prioritari a livello
nazionale, con particolare riguardo a quelli
relativi alle iniziative di sostegno dei processi
di innovazione;
- gli standard
organizzativi e di costo da privilegiare per i
diversi tipi di intervento formativo, in
relazione alla congruità dei modelli prescelti
rispetto alla specificità degli interventi da
realizzare;
- indicazioni circa il
monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi formativi;
- indicazioni circa
l'utilizzazione di materiali formativi già
prodotti e validati e circa le modalità per la
loro eventuale implementazione, riproduzione e
diffusione.
- I predetti elementi vanno
definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla
base delle disponibilità finanziarie previste
dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve
successive variazioni verificatesi nella definitiva
approvazione della legge di bilancio. La programmazione
degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle
ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento
previste sulla base di altre eventuali fonti di
finanziamento, nella prospettiva di una programmazione
integrata delle risorse.
- La contrattazione decentrata
a livello nazionale di cui all'art. 5 è, altresì,
finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto
delle disponibilità finanziarie per la formazione e
l'aggiornamento previste dal disegno di legge di
bilancio. Deve comunque essere assicurata la destinazione
di risorse per la realizzazione delle iniziative
formative a livello centrale e periferico. La direttiva
diviene esecutiva subito dopo l'approvazione del bilancio
dello Stato.
- Il riparto e le modalità di
utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e
da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità
di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse, sono
definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito
di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie
di cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi
entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di
riferimento sulla base delle richieste delle singole
scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che
dovessero essere individuati a livello periferico. In
tale ambito va data priorità alle iniziative progettate
e realizzate da più scuole associate, anche in
convenzione con IRRSAE, università, associazioni
professionali o enti culturali e scientifici.
- Il piano delle singole
scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento
destinate al personale docente è deliberato dal collegio
dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun
anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che
dei contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti
autonomamente elaborati, della complessiva offerta
formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue
diverse articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università,
dalle associazioni professionali, dagli enti culturali e
scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei
Collegi dei docenti. Il Piano di aggiornamento della
singola scuola si articola in:
- iniziative
prioritarie promosse dall'Amministrazione a
livello nazionale e periferico;
- iniziative progettate
dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o
in collaborazione con IRRSAE, Università,
associazioni professionali, enti culturali e
scientifici;
- iniziative progettate
e realizzate da soggetti esterni, autorizzate
dall'amministrazione, alle quali il collegio dei
docenti aderisce, assumendole come attività alle
quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
- iniziative
autorizzate dall'amministrazione, per le quali il
collegio dei docenti riconosce la partecipazione
individuale del singolo docente, anche al di
fuori della pianificazione di istituto;
- iniziative realizzate
autonomamente da docenti dell'Istituto sulla base
di progetti deliberati dal collegio dei docenti,
con particolare riferimento a quelle finalizzate
alla sistematizzazione della pratica didattica,
alla ricerca e alla produzione di materiale,
all'acquisizione e alla sperimentazione di
metodologie didattiche.
- Per tutte le attività devono
essere documentate le modalità di realizzazione e di
partecipazione e devono essere presentati al collegio dei
docenti le documentazioni e i materiali prodotti.
- Il personale che partecipa ai
corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione è
considerato in servizio a tutti gli effetti. i relativi
oneri sono a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi
si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di
missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
- La partecipazione alle
iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al
comma 7 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
dell'aggiornamento finalizzato alla progressione
professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore
annue, dà diritto al compenso accessorio previsto
dall'art. 43, comma 5.
- Il personale docente può
usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico
per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento
autorizzate dall'amministrazione con l'esonero dal
servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina
attualmente vigente.
- I capi di istituto possono
partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli
studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, a iniziative formative o di aggiornamento
organizzate dall'amministrazione o svolte da Università,
IRRSAE o da enti e da associazioni professionali
autorizzati dall'amministrazione medesima.
- Il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle
esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o
di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o
svolte dall'Università, IRRSAE o da enti e da
associazione professionali autorizzate
dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle
iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore
annue, da utilizzare prioritariamente in relazione
all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo
caso il numero di ore può essere aumentato secondo le
esigenze.
- Le modalità di attuazione
del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in
sede di contrattazione decentrata prevista dall'art. 5,
assicurando in ogni caso il diritto-dovere del personale
alle attività di formazione.
Art. 29 - Termini di Preavviso
- In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati
come segue:
- 2 mesi per dipendenti
con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti
con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti
con anzianità di servizio oltre 10 anni;
Art. 30 - Personale delle accademie e dei
conservatori
- Per il personale dipendente
delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale
di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e
dei conservatori di musica nonché per i modelli viventi
dei licei artistici, si provvede, col successivo accordo
di cui all' art. 79 del presente CCNL, all' adeguamento
delle norme previste dal contratto medesimo alle
peculiarità delle relative prestazioni professionali.
Per il predetto personale, che appartenga a ruoli
nazionali, le norme relative a mobilità e trasferimenti
di cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994, si applicano con distinti accordi decentrati.
- Per quanto non previsto dal
presente contratto, nei confronti dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, dell' accademia nazionale di
danza e dell' accademia nazionale d'arte drammatica, già
appartenente al comparto Ministeri, con il successivo
accordo di cui all' art. 79 si procede all' adeguamento
del relativo regime alle disposizioni previste nel
presente contratto. Fino alla stipulazione dell' accordo
successivo, al personale predetto continuano ad
applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di
lavoro.
Art. 31 - Orario ed organizzazione del
lavoro del personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE,
CEDE E BDP.
- Gli obblighi di lavoro del
personale del comparto scuola comandato presso gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione,
aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo di
documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di
documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali
all'orario di servizio dell'ente e sono finalizzati allo
svolgimento delle attività interne ed esterne, ivi
incluso lo svolgimento di eventuali attività di ricerca,
necessarie all'efficace attuazione della programmazione
annuale deliberata dal Consiglio direttivo.
- L'orario di lavoro è di 36
ore settimanali e può essere articolato in modo
flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con
possibilità di turnazione in relazione anche all'orario
di servizio dell'Ente.
- L'articolazione dell'orario e
l'utilizzazione del personale sono oggetto di accordo
decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BDP. La
delegazione trattante è così costituita:
- per la parte
pubblica: Presidente, segretario, n.1
rappresentante dei membri del Consiglio direttivo
- per le organizzazioni
sindacali: per la composizione della delegazione
trattante di parte sindacale relativa alle
strutture di organizzazione regionali o - per il
CEDE e la BDP - nazionali, è confermata la
disciplina attualmente vigente fino alla
definizione del quadro normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi accordi;
relativamente alle altre strutture sindacali, si
rinvia a quanto previsto dall'art. 14.
- Sono, inoltre, oggetto di
contrattazione le materie di cui all'art. 5 del presente
contratto, per quanto compatibili.
- Ai sensi dell'art. 13 del
presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE,
CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee
sindacali indette nell'ambito di ogni singolo Istituto
secondo modalità attuative definite in sede di
contrattazione decentrata di cui al comma 3, nell'ambito
della quale sarà anche disciplinata l'eventuale
partecipazione del personale ad assemblee territoriali
indette ai sensi del comma 3 dell'art.13.
- Il predetto personale ha
diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi
dell'art. 19 del presente contratto. Le ferie sono fruite
anche durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse devono
essere richieste dal dipendente in posizione di comando
al Presidente dell'Ente presso il quale presta servizio.
- Ai sensi dell'art. 22 del
presente contratto, al medesimo personale possono essere
concessi , per particolari esigenze personali e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro,
anche se eccedenti il limite di due ore previsto per il
personale docente dal predetto art. 22.
- Al personale comandato presso
gli enti di cui al comma I si applicano le norme di cui
agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.
Rapporto di lavoro - Capi d'istituto
Art. 32 - Personale dirigente - area e
funzioni
- Il personale regolato dalle
disposizioni di cui alla presente sezione è collocato
nella distinta area della specifica dirigenza scolastica
nell'ambito del comparto scuola, non assimilabile alla
dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
- Rientrano in tale area i
direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di
istruzione secondaria e artistica, i rettori e
vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e
vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e
i vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i
direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le
predette qualifiche vengono indicate con l'unica dizione
di dirigente scolastico.
- Ciascun dipendente
appartenente a tale area è organo dell'amministrazione
scolastica ed ha la rappresentanza dell'istituto. Esso
assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai
contratti collettivi in ordine alla direzione e al
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione
delle risorse umane e professionali, nonché alla
gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con
connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal
fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua
competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di
istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia
sotto quello organizzativo e finanziario.
- Il capo di istituto assicura
la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel
perseguimento dell'obiettivo della qualità e
dell'efficienza del servizio scolastico, anche in
relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi.
Al capo di istituto può essere attribuito
dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di
elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo,
amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico, ovvero
per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali e alla verifica dei relativi risultati in
termini di effettivo miglioramento del servizio
scolastico e della qualità dell'offerta formativa.
Art. 33 - Personale dirigente - incarichi
ed attività aggiuntive
- Il capo di istituto, superato
il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto
cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione
professionale, ferme restando le incompatibilità
previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta
esigenza può:
- assumere, nel
rispetto dei limiti e con le modalità di cui
all'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e
successive modificazioni, incarichi a termine per
il coordinamento di iniziative e progetti a
livello provinciale e regionale, e incarichi di
collaborazione in studi e ricerche, conferiti
dalle amministrazioni pubbliche;
- assolvere a incarichi
temporanei di reggenza di altra scuola, in caso
di assenza o impedimento del titolare per periodi
superiori a due mesi, ferme restando le norme
sulla reggenza nella scuola elementare e sugli
incarichi di presidenza nella scuola secondaria;
ad incarichi di tutorato di capi di istituto in
prova o al primo anno di incarico;
- assumere incarichi
retribuiti da parte di enti locali e di terzi,
nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto
prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e
di personale per progetti aperti al territorio,
coerenti con le finalità di istituto;
- qualora sia preposto
a scuole "polo", svolgere funzioni di
coordinamento di progetti relativi a più scuole
tra loro associate;
- svolgere funzioni di
progettazione e direzione di corsi di formazione,
riconversione e di aggiornamento del personale.
- Gli incarichi di cui al primo
comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di
trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo
conto della compatibilità con l'assolvimento dei compiti
di istituto, dei titoli professionali e di cultura
posseduti dal personale interessato, nonché, ove
possibile, della disponibilità del personale stesso. Gli
incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o
da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli
Studi.
- L'Amministrazione può
affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una
qualificata esperienza professionale incarichi a termine
di consulenza finalizzati al superamento di particolari
difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di
singole istituzioni scolastiche.
- Gli incarichi conferiti
dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a
compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge,
sono retribuiti nella misura che sarà definita in sede
di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi
dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico
degli organi delle amministrazioni che conferiscono gli
incarichi.
Art. 34 - Area dirigenti: orario di lavoro
- Il capo di istituto, in
relazione alla posizione che ad esso spetta
nell'istituzione scolastica e alla specificità delle
funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il
proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di
servizio dell'istituzione secondo i criteri della
flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'
esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la
presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura
delle attività affidate alla propria responsabilità.
Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria
di 36 ore settimanali.
Art. 35 - Area dirigenti: norme specifiche
per il periodo di prova
- Durante il periodo di prova,
i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi
di formazione e delle altre iniziative appositamente
promosse dall'amministrazione. In tale periodo il capo di
istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto
dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche
capacità e riconosciuta esperienza professionale.
Art. 36 - Area dirigente: valutazione - (Disapplicato)
- L'attività del
capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il
processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli
Studi sulla base del giudizio formulato da appositi
nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito
provinciale, da personale appositamente individuato in
relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero
appositamente formato alle tecniche di valutazione e di
controllo di gestione. La composizione dei predetti
nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità
procedurali della valutazione saranno definiti entro il
30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'art. 79.
Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di
unità di personale che potranno essere valutate da
ciascun nucleo, nonchè le implicazioni sulla
progressione professionale di cui all'art. 27, 4 comma,
del presente CCNL.
- In relazione
all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono
aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti
informativi e i giudizi complessivi annuali di cui
all'art.17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e
successive modificazioni.
Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto - (Disapplicato)
- La mobilità dei
capi di istituto deve essere finalizzata anche al più
proficuo impiego del personale in relazione alle
effettive esigenze del sistema formativo nonché delle
singole istituzioni scolastiche ed educative.
- Mediante accordi
a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità
territoriale e la mobilità professionale, l'ordine di
priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri
di formazione delle relative graduatorie, la formazione
delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le
condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di
precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e
modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
- I predetti
accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti
principi di carattere generale:
- i
passaggi di presidenza sono subordinati al
possesso della idoneità conseguita in un
concorso direttivo o, in mancanza, al possesso
dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi
concorsi, da valutare in relazione alle
specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;
- la
mobilità territoriale e professionale a domanda
e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di
cui al comma 2 individueranno forme di
incentivazione che favoriscano la permanenza del
personale nella scuola di titolarità;
- i
rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli
d'ufficio saranno definiti in modo da
contemperare le esigenze di tutela del personale
individuato come soprannumerario e del restante
personale interessato comunque alla mobilità.
- Con gli stessi
accordi saranno definite le modalità di applicazione
delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori
di handicap ovvero che siano familiari di portatori di
handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi conviventi
dei militari e del personale cui viene corrisposta
l'indennità di pubblica sicurezza.
- Le operazioni di
utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate
secondo criteri e modalità definiti mediante gli accordi
di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di
carattere generale: