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TESTO DEFINITIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 29-5-1999.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA
Indice
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del
presente contratto
Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Relazioni sa livello di istituzione scolastica
Art. 7 - Esame dello stato delle relazioni sindacali a livello
decentrato
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Composizione delle delegazioni
Capo III - Norme comuni
Art.10 - Doveri dell'Amministrazione scolastica
Art.11 - Misure incentivanti per progetti nelle scuole situate in
zone a rischio
Art.12 - Formazione in servizio
Art.13 - Fruizione del diritto alla formazione
Art.14 - Formazione iniziale e rapporti con l'università
Art.15 - Mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale
Art.16 - Progressione professionale
Art.17 - Snellimento burocratico
Art.18 - Pari opportunità
Capo IV - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto
Art.19 - Compiti del capo di istituto
Art.20 - La valutazione del capo di istituto
Art.21 - L'indennità di direzione
Art.22 - La mobilità dei capi di istituto
Sezione II - Personale docente
Art.23 - Area e funzione docente
Art.24 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione
docente
Art.25 - Attività aggiuntive
Art.26 - Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni
professionali
Art.27 - Collaborazioni plurime
Art.28 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Art.29 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della
professione docente
Sezione III - Personale ATA
Art.30 - Area e funzioni
Art.31 - Sistema di classificazione professionale del personale
ATA
Art.32 - Compiti e mansioni del personale ATA
Art.33 - Orario di lavoro
Art.34 - Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art.35 - Indennità di amministrazione
Art.36 - Valorizzazione della professionalità del personale ATA
Art.37 - Norme di prima applicazione
Art.38 - Collaborazioni plurime per il personale ATA
Capo V - Particolari tipologie di corsi
Art.39 - Personale impegnato nell'educazione degli adulti ed
in altre tipologie di corsi
Capo VI - Aspetti rconomico-retributivi generali
Art.40 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi
stipendi
Art.41 - Disponibilità finanziarie per la contrattazione
integrativa
Art.42 - Finalizzazione delle risorse da destinare alla
contrattazione integrativa
Art.43 - Contrattualizzazione delle risorse aggiuntive
Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
Art.44 - Sequenze contrattuali
Art.45 - Previdenza complementare
Art.46 - Individuazione del personale docente avente diritto di
mensa gratuita
Art.47 - Aree a forte processo immigratorio
Art.48 - Norme di salvaguardia
Ar.49 - Assenze per ferie, malattie, permessi ed aspettative
Art.50 - Personale in particolari posizioni di stato
Tabella A - Profili
professionali
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili
professionali del personale ATA
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali
personale ATA
Dichiarazione congiunta n.1
Dichiarazione congiunta n.2
Dichiarazione congiunta n.3
Dichiarazione congiunta n.4
Dichiarazione a verbale SNALS - CONFSAL
Attuazione della legge 146/90
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali
Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Titolo I -
Rapporto di lavoro
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA,
DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto
collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il
personale del comparto si articola nelle seguenti aree
professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto concerne
il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte
economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione
del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all art. 51, commi 1
e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per
la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra linflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio,
secondo quanto previsto dallaccordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il
presente contratto di lavoro si applica anche al personale
scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo
quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione
collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati
dai richiamati provvedimenti
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione
dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo
nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di
cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve
concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia
allaltra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve comunque far riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale,
integrativo e decentrato.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo
nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione
scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli
articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la
contrattazione decentrata di cui allarticolo 4, comma 2.
b) partecipazione: si articola negli istituti
dellinformazione, della concertazione e delle intese. Essa
può prevedere altresì listituzione di commissioni
paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità
indicate nellarticolo 5.
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui
all'art.2.
Art. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione
collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità
del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto
anche mediante la valorizzazione delle professionalità
coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i
criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili,
nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in
relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione
collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti
materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse
complessivamente disponibili per il miglioramento
dellattività formativa e per le prestazioni aggiuntive,
nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o
inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione
della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione
dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dellindennità di
direzione per i capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dellindennità di
amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili
amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in
servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di
riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle
risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole
situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e
utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione
per il finanziamento di moduli formativi specifici per il
personale e i criteri generali di verifica dei risultati in
relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di
orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e
professionali nonchè la quota di risorse, da riservare al
trattamento economico connesso allo sviluppo della
professionalità dei docenti e del personale ATA;
i) indennità di turno notturno, notturno festivo e
festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso
ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attività di
insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello
collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee
territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
d) le opportunità formative per il personale docente, educativo
e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che
provengano dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa
si svolge con i limiti dellart. 45 del D.Lgs. 29/1/93.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali, nè procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà
rivista per adeguarla con il completamento dellautonomia
scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi
decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio
dellanno scolastico la contrattazione deve concludersi
entro il 30 giugno.
1. LAmministrazione
scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nellambito
della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità,
fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati
allarticolo 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici
di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,
per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo
determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il
personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei
sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di
supporto dellattività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di
utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività
ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per linformazione si svolgono con cadenza
almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti
di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti
riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene
fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui
allarticolo 9 possono richiedere nelle materie
sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni
scolastiche.
3. Su ciascuna
delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di
indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica,
può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni
paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi
al fine di avanzare proposte non vincolanti per
lAmministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti
della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali
di cui allarticolo 9 possono chiedere che si dia inizio
alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici
di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,
per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano
entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione
le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un
confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua
attivazione. Dellesito della concertazione è redatto
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il
periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la
materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al
completamento dellautonomia scolastica, in coerenza con
quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999,
convertito in legge n.69/1/99.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio
dellanno scolastico la concertazione deve concludersi entro
il 30 giugno.
Art. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione
scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di
autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e
degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le
modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia
scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi
distituto ciascuna istituzione scolastica è sede di
contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui
all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando
l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano
dellofferta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dallarticolo 2
dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale
impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai
plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio
derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dellunità didattica; ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e
allarticolazione dellorario del personale ATA e del
personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per
lindividuazione del personale ATA ed educativo da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per
laggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e
istituzioni.
L'informazione viene fornita in
appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative
ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei
soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame
dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto
informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti
nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a
convocare un apposito incontro che può concludersi con
unintesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena
attuazione dellautonomia scolastica e con
lattribuzione della dirigenza ai capi di istituto le
materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono
oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sullassetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART. 7 ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30 giugno 2000, lARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
ART. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 9 - Composizione delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni
sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C.
L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di
capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella
materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
III -A LIVELLO D ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal
dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli
47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1/93 e successive
modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria
firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro
7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2. Lamministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dellassistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 10 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Allo scopo di realizzare un
sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la
trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i
responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i
comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle
strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali
necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano
l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione
verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la
verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e
deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia
di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua,
iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che
l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale
scolastico per migliorarne la qualità professionale e
l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di
autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle
opportunità formative da parte dei capi distituto, del
personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a
tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad
esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete
condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla
semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la
disposizioni non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30
giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero
Pubblica Istruzione.
ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
1. Il Ministero della P.I. entro
30 giorni dallentrata in vigore del presente contratto,
dintesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le
altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento
ai fini dellattuazione di interventi integrati, individua,
tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle
zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e
caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori
alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare
progetti finalizzati al recupero dellinsuccesso scolastico.
Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in
base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella
contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai
criteri selettivi ivi individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma
sarà corrisposta unindennità mensile accessoria
commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista
dalla realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza
per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e
comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai
fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
determinati:
- i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;
- i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli
specifici obiettivi programmati;
- i criteri di utilizzo a livello distituto delle risorse
destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa
l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale nellambito delle risorse
disponibili per la formazione del personale scolastico.
6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare lintegrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nellambito dei processi
di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale del personale, per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo
delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima
formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e
riconversione professionale, nonché di interventi formativi
finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che
consentono laccesso a percorsi universitari, per favorire
larricchimento e la mobilità professionale mediante
percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili
considerati necessari secondo le norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della
quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario
di riferimento il Ministero della P.I. emana apposita direttiva,
sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con
particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità
professionale;
- al potenziamento dellofferta formativa nel territorio con
particolare riguardo alla prevenzione dellinsuccesso
scolastico e al recupero degli abbandoni e allesigenza di
formazione continua degli adulti.
- ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla
valorizzazione della professionalità ATA in connessione con
lattuazione dellautonomia organizzativa e
amministrativo contabile.
2. Per garantire le attività
formative di cui al presente articolo lAmministrazione
utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo
scopo previste da specifiche norme di legge o da norme
comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese
nellesercizio finanziario di riferimento sono vincolate al
riutilizzo nellesercizio successivo con la stessa
destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale
sono definiti i tempi, i livelli e le materie della
contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di
ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno
assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti
per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di
formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per
una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano
dellofferta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo
della spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di
orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno
lopportunità di una revisione dellorganismo ai fini
del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di
attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a
livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale
dellOsservatorio a livello regionale. Articolazione e
modalità di composizione dellOsservatorio saranno
stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in
modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza
operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti
di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio
individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al
fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro
riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi
corrispondenti alle professionalità necessarie per
l'espletamento delle funzioni obiettivo di cui
all'articolo 28. Con riferimento alle medesime funzioni,
contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di
formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi
caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto
nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.
LOsservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia
delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche,
il monitoraggio dei relativi incarichi di cui allarticolo
28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del
monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dallAmministrazione.
ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dellorario di insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire, con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dallAmministrazione.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E abrogato larticolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.
ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
1. Lavvio
dellapplicazione della legge 341/90 (formazione
universitaria per i docenti) rappresenta unoccasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le
sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente
rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti nel
rispetto dellautonomia universitaria appositi istituti
contrattuali nellambito dei finanziamenti previsti dalla
legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla
formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale
saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di
tutoraggio presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle
università;
c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio
presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto
dellattività scolastica da parte dei docenti in
formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dellorario di lavoro e lutilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dallAmministrazione.
ART. 15 - MOBILITA TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e nel lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di
innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze
del sistema scolastico e le aspettative del personale, la
mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle
professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento
delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche
attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati allassegnazione di posti
di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per
leffettiva frequenza dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla
integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nellambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o dufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dallattuazione dellautonomia scolastica, con lindividuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo delleducazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, allespansione dellistruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dellefficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dellautonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dallarticolo 36, comma 5.
9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile listituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, dufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e ladozione dei conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.29/1/93 come novellato dall'art.25 del D.Lgs.80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
ART. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene
attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni
stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà
essere acquisito al termine dei periodi previsti
dallallegata tabella E, sulla base dellaccertato
utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia
incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione
larticolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL
sottoscritto il 4/8/95.
ART. 17 - SNELLIMENTO BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione
integrativa nazionale saranno determinati i criteri per
l'attivazione di progetti nazionali volti:
- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico;
- alla istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i
titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato
anche ai fini pensionistici.
1. Al fine di consentire una reale
parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito
di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile
1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal
Ministro della P.I. e designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza,
che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi
della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali devono essere sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle
materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che
favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle
pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento
ai progetti per lorientamento scolastico, alla
riformulazione dei contenuti dinsegnamento, al superamento
degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di
accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali
nonché pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Lamministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dellart. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.
Capo IV- Norme di area
Sezione I Capi di istituto
ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di istituto partecipa e
concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica
che andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno
unificate e comprese in una distinta disciplina di area tutte le
norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza
contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno
le proprie funzioni nella prospettiva dellingresso delle
istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla
normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di
cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà avviata entro il
30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la piena
attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dellistituzione scolastica e la finalizza allobiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dellofferta formativa.
3. Il capo distituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di competenza. Il capo distituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo distituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dellincarico correlata alla responsabilità sugli esiti dellincarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.
5.In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dellofferta formativa, il capo distituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.
6.In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.
ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Lattività del capo distituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dallart. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.
ART. 21 - LINDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
2. Lindennità compete anche
ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di
educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e
delle Accademie e al personale incaricato della direzione. Nel
caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato
implicante il mancato esercizio della funzione direttiva,
lindennità di direzione per lo stesso periodo è
corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi
della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza
lindennità di direzione è corrisposta nella misura del
50% sia al capo distituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per lattribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi distituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.
ART. 22 - LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
Al fine di agevolare
la mobilità dei capi distituto sono definite le seguenti
modalità:
a) la mobilità dei capi distituto, rispettivamente
titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti
comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado, è
territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale
possono essere previste precedenze per il personale appartenente
alle specifiche tipologie dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi
distituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e
all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la
mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della
scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola
secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di
requisiti minimi da definire in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla
mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II - Personale docente
ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6
dellarticolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono
così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sullautonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle
attività di aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti,
nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per
gli aspetti pedagogico didattici, il piano
dellofferta formativa, adattandone larticolazione
alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del
contesto socio - economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da
competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche,
organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed
interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza
didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale
del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel
rispetto degli indirizzi delineati nel piano dellofferta
formativa della scuola.
2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 24 - MODALITA ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, dellarticolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dellautonomia, a partire dall1/9/2000, e dellentrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nellanno scolastico 1998/1999 e nellanno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dellautonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del
personale docente sono funzionali all'orario di servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le
ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento
dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed
in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti
impegni del personale docente che può prevedere attività
aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel
quadro della programmazione dellazione educativa e con la
stessa procedura è modificato, nel corso dellanno
scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1
dellarticolo 42 del
CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:
"Lattività funzionale allinsegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte
le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori
degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e
lattuazione delle delibere adottate dai predetti
organi."
ART. 25 - ATTIVITA AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nellambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dellofferta formativa.
3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dellimpegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive dinsegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6. I compensi per le collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.
ART. 26 - AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME
I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo distituto.
ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle
finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la
risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale
dei docenti, da valorizzare per lespletamento di specifiche
funzioniobiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione
del piano dellofferta formativa, il sostegno al lavoro dei
docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di
progetti formativi dintesa con enti ed istituzioni esterni
alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei
docenti, in coerenza con specifici piani dellofferta
formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente,
oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali
necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e
le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di
ciascun incarico. Lincarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile
di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa
sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque
acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto
concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte
dellAmministrazione stessa. Costituisce requisito
preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella
scuola per tutta la durata dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente Provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nellambito delle risorse di cui allarticolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate allistituto contrattuale.
5.Lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dellaccesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nellAmministrazione scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza scolastica.
6. Lincarico di collaboratore vicario del capo distituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioniobiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo distituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioniobiettivo utilizzare nellanno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
Art. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E offerta lopportunità di riconoscimento della crescita professionale nellesercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento allattività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nellambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al
comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al
31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del
beneficio economico da determinare in sede di contrattazione
integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di cui
allarticolo 42, comma 3. Subordinatamente
allacquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle
indicate allart. 42, comma 3, la percentuale dei percettori
della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo
potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla
stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della
maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla
reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le
procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o
per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo
professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove
riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze
disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in
situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle
commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica
Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare
eventualmente in collaborazione con lUniversità e con
limpegno dellAmministrazione ad offrire opportunità
distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dellARAN.
Sezione III - Personale ATA
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dellautonomia scolastica di cui allarticolo 21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dellunità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del
personale ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni
di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono
individuati dall'allegata tabella B.
2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nellarea e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A.
sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo
professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nellambito dei profili
professionali comportano lassunzione di responsabilità
ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al
successivo articolo 36.
2. I passaggi
interni al sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le
seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A.
da unarea inferiore allarea immediatamente superiore
avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito
corso organizzato dallamministrazione, le cui modalità
verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale.
Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente
amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi
sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del
nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione
dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2,
e 34.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti
salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè
in possesso del titolo di studio stabilito dallallegata
tabella B per laccesso al profilo di appartenenza o
comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALLINTERNO DELLAREA
con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione allaltra
allinterno dellarea avverrà mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il
possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per
laccesso al profilo professionale cui si chiede il
passaggio.
3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
1. Lorario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione
integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità
dellorario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti
criteri:
- lorario di lavoro è funzionale allorario di
servizio e di apertura allutenza;
- ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dellutenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni.
-programmazione su base plurisettimanale dellorario.
3. Lorario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Al personale adibito a regimi dorario articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione dorario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano allautofinanziamento.
ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dellunità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i
titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a
tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei
Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito
corso modulare di formazione con valutazione finale. E
ammesso, altresì, al corso il personale di cui allart. 21
della legge 463/1978, purchè contestualmente allammissione
opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al
presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno
decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni
educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, in
qualità di responsabile amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere
previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la
valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui allarticolo
25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs.
59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione
indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
ART. 35 - INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE
Nel primo biennio contrattuale ai
direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai
responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione,
determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale,
avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione
dellistituzione scolastica. La predetta indennità di
amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi
generali ed amministrativi in luogo del responsabile
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè
avrà piena attuazione lautonomia scolastica e la
operatività di tale profilo professionale, nonché al personale
che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette
figure professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse
di cui allarticolo 42, comma 4.
ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle
esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio
delle funzioni previste dallarticolo 32, comma 1 lettera b
che saranno assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore
dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile
amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a
settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di
nuove tecnologie di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli
organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature
tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti
operanti in aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi
di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento del
"team" di operatori;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono
particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni
portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e
didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività
di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;
e) per i restanti profili professionali, mansioni complesse
necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola
dell'autonomia.
3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4.
5. Per corrispondere adeguatamente
alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA
di cui al presente articolo possono essere rideterminati
funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi
del vigente articolo 31, comma 1, lettera c del decreto
legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di
carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale,
purchè senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano
in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
- la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e
grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;
- la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi
o reti di scuole;
- la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri
generali per la definizione delle procedure di assegnazione del
personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli
attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed
il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici
ausiliari derivante dallautonomia, le parti concordano di
individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro
il 30 gennaio 2000.
ART. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I contigenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dallart. 36, comma 5 del presente contratto.
5.Allassistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.
ART.38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale ATA, con esclusione
del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi
generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, può
prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare
specifiche attività che richiedano particolari competenze
professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella
scuola di servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito
il responsabile amministrativo o il direttore dei servizi
generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.
Capo V Particolari tipologie di corsi
Sono destinatari del presente
articolo i docenti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore,
nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il
settore delleducazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di
mobilità a domanda o dufficio per analoga tipologia per
chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequantato
specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno
annualmente definiti le risorse e interventi formativi mirati
agli obiettivi delleducazione degli adulti;
c) nellambito dei compiti dellOsservatorio saranno
definite le tipologie formative valide ai fini
dellinsegnamento nel settore;
d) secondo cadenze determinate in sede locale può essere
prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono
vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di
proposta per la definizione del piano di formazione in
servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati
per la prima volta a questo settore;
e) larticolazione dellorario di rapporto con
lutenza dei docenti in servizio presso i centri
territoriali permanenti è definita in base alla programmazione
annuale dellattività e allarticolazione flessibile
su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti
allinterno dellorario di rapporto con lutenza
si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto,
nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le
attività funzionali alla prestazione dellinsegnamento si
fa riferimento a quanto stabilito dallart. 25;
f) la contrattazione integrativa nazionale
sullutilizzazione del personale disciplina le possibili
utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie
anche al fine di individuare scuole polo che assicurino
lattività educativa in un certo numero di ospedali. Al
personale è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
lautorità sanitaria promosse dallautorità
scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a
livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa
la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla
base di intese con le autorità competenti promosse
dallautorità scolastica;
h) la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il
personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo
alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in
considerazione dellespansione quantitativa e qualitativa
del settore. In sede di contrattazione integrativa sarà prevista
una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il
personale impegnato nel settore;
i) quanto sopra definito si applica anche al personale operante
nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per
lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri
territoriali permanenti.
Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
Art 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dallart. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi risultanti dallapplicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullindennità di buonuscita, sullindennità di cui allart. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sullequo indennizzo e sull'assegno alimentare.
4. I benefici economici risultanti dallapplicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art.41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui allarticolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dellarticolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una
maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse
finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
a. limporto di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero
dellinflazione programmata sullaccessorio disponibile
con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità
dellanno 2000, quale quota parte delle risorse destinate
alla contrattazione collettiva dallart.2, comma 9, della
legge 450/97;
b. le risorse indicate dallart.2, comma 9, della legge n.
449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da
destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97
miliardi per lanno 1999 ed a lire 508 miliardi per
lanno 2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per lanno 1999 e
successivi, relativi al fondo per il miglioramento
dellofferta formativa e per le prestazioni aggiuntive di
cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2
Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2
Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2
Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 Cap. 5967; U.P.B. 11.1.
1.2 Cap 5968). Per lanno 1999 sono utilizzabili le
somme residue sui predetti capitoli di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per lanno 1999 e successivi, al
capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dellarticolo 40
della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono
quantificate in lire 185 miliardi per lanno 1999 ed in lire
630 miliardi a decorrere dallanno 2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria
diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire
1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da
imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999 2001, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 1999, mediante
parziale utilizzazione dellaccantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva
tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in
coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del
CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130
miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando
che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli
anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di
lire 260 miliardi, nellanno successivo, giusta nota
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.
Art 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dellautonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono lutilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Per compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dellautonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui allarticolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui allarticolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza lutilizzazione. Queste ultime risorse, riferite allanno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Sarà erogata una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dallarticolo 29. Allattivazione di tale istituto contrattuale si provvede per lanno 2000, mediante lutilizzazione di quota parte delle risorse indicate allart. 41, comma 2, lettera g). A decorrere dallanno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate allart. 41, comma 2, lettera d), nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione allistituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate allart. 41, comma 2, lettera d).).
4. Nellambito delle
disponibilità finanziarie complessive indicate allart. 41
sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le
somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1
settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per
lespletamento di funzioni connesse allo svolgimento di
funzioni strumentali al piano dellofferta formativa di cui
allart. 28;
- lire 160 miliardi, a decorrere dallanno 1999, per la
copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli
istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi
al personale delle scuole italiane allestero. La eventuale
somma non utilizzata per le predette finalità costituisce
ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento
dellofferta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1
settembre 1999, per rivalutare lindennità di direzione ai
capi distituto e le indennità di amministrazione ai
direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione danno a decorrere
dall1/9/1999, per corrispondere compensi accessori per la
valorizzazione professionale al personale ATA secondo quanto
previsto dallarticolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1
settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il
personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1
settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale
impegnato negli interventi didattici educativi.
5. A decorrere dallanno 1999, tutte le risorse di cui allart. 41 non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dellofferta formativa e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità nellesercizio successivo.
Art. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Capo VII Disposizioni finali ed integrative
ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI
1. Con apposite, successive
sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL
definiranno gli istituti specifici e le modalità applicativa
relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e conservatori;
- personale delle scuole italiane allestero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- procedure di cui allarticolo 14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione degli istituti del
rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare, ai sensi dellart. 72 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente
abrogate rimangono in vigore.
2.Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dellautonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
ART. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare lincidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire listituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dellAccordo quadro Governo-Confederazioni e dellemanazione dellapposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dellattività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.
ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo lorario giornaliero previsto dallart. 104, 1° comma del D. Lgs. n. 297/94, ha diritto linsegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dellorario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita linsegnante assegnato al turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare lassistenza educativa alla mensa nellambito dellorario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono lorganizzazione della mensa, assegnati sulla base dellorario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dellart. 278 del D. Lgs. n. 297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.
ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle istituzioni scolastiche con
consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente
immigrazione e/o nomadi, sarà realizzato:
- uno specifico piano di formazione del personale,
nellambito e con le risorse destinate alla formazione del
personale della scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di
mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche,
attraverso convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti
la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere
il maggior impegno del personale delle scuole interessate.
Art 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
Art. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art.19 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di
motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse
potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno
scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie
non godute nellanno di competenza anche nei periodi di
normale attività, con esclusione del periodo di avvio
dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini
periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle
ferie non godute nellanno successivo, non oltre il mese di
aprile.
B - Il comma 1 dellart. 21 è così sostituito:
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione,
permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per
il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo
grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo
distituto da parte del personale docente ed ATA ed al
provveditore agli studi, da parte dei capi dIstituto.
C - Il comma 2
dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi
nellanno scolastico tre giorni di permesso retribuito per
motivi personali o familiari documentati, anche al rientro,
od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi
motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995
indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi
di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere
fisso e continuativo, come determinato ai sensi dellart.
61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3
mesi di assenza;
b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma
1.
E - Al comma 8 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed
8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero,
di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie,
certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti
di assenza spetta l'intera retribuzione.
F - Il comma 10 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno
festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
G - Il comma 11 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. Listituzione scolastica o l'amministrazione di
appartenenza può disporre il controllo della malattia ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la
competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può
avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
ospedali pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1 dell'art.24 del
CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica
di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale
di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente
alla durata dell'incarico.
I - Il comma 5 dell'art.25 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del
servizio si intende realizzata nel caso in cui, nellanno
scolastico immediatamente precedente, il personale interessato
abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con
contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di
lavoro.
L - Il comma 18 dellart. 25
del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le
assenze del personale di cui al comma 6.
M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare lintroduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.
ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Tabella A - Profili professionali
1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore
amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)
E responsabile dellosservanza delle leggi e
regolamenti. Nellambito delle direttive ricevute dal
Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali e
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed
agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue
dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio
d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente
al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti
contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è
segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può
formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale,
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento
e formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di
istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei
servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile,
di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti
rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Lespletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare
lunitarietà della gestione dei servizi amministrativi e
generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle
finalità ed obiettivi dellistituzione scolastica, in
particolare del piano dellofferta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale,
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento
e formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile
amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede
conoscenza della normativa vigente nonchè delle procedure
amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi
dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del
funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di
economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche
esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi
e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e
coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio
di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che
non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto
delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione
scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli
organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di
quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli
atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del
personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche
in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività
istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e
convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei
Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il
direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei
servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni
mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione
dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può
svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di
Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di
Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E addetto ai servizi di biblioteca,
allinventariazione, alla classificazione ed allo studio dei
fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura
la conservazione del materiale affidato. E responsabile
dellintegrità del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente
amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle
procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella
predisposizione, istruzione e redazione degli atti
amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed
educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni
ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione
con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività
e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della
tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza
ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è
addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del
materiale e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo
informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e
aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle
relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del
materiale librario. Può svolgere: attività di coordinamento di
più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di
supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di
iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica
preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie
anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi,
nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche.
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente
relativamente delle attività didattiche ed alle connesse
relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello
svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle
direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione
tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al
progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla
conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli
utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di
attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti
provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le
esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei
laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica
durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle
attrezzature tecniche, garantendo la verifica e
l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle
esercitazioni didattiche, in rapporto con il magaz