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ANCORA SULLA RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

di Luigi Giove, RSU CUB Scuola dell'ITC "P. Sraffa" di Orbassano (TO)


Il 20 ottobre 2004 si è tenuto nei locali dell'ITC Sraffa di Orbassano un incontro - richiesto alla RSU dell'Istituto dal Dirigente Scolastico - con l'avvocato Giuseppe Pennisi, professore di Diritto Pubblico e Legislazione scolastica all'Università Roma 3 (nonché consulente legale dell'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi e Direttori Scolastici) per discutere una sentenza del Tribunale di Torino sulla questione del recupero dei minuti in seguito alla riduzione dell'orario di lezione da 60 a 50 minuti a causa del forte pendolarismo degli studenti. 
La sentenza (allegata dal DS alla richiesta di incontro) respinge il ricorso di un gruppo di docenti dell'IPSIA Gobetti Marchesini teso a riavere indietro le ritenute stipendiali operate dal Capo di Istituto in seguito al loro rifiuto di svolgere ore di recupero in attività varie. 
All'incontro hanno partecipato, oltre alla RSU Sraffa al completo, una RSU dell'IIS Amaldi di Orbassano e una dell'ITC Pascal di Giaveno), il Coordinatore provinciale della CUB Scuola e i DS dell'ITC Sraffa, ITC Pascal, IIS Amaldi, L.A. Cottini di Torino, IC di Bruino e di un altro IC della zona. 
I DS di Sraffa, Amaldi e Pascal, come partecipanti al dibattito; gli altri si sono definiti "uditori".
L'iniziativa è partita dalla presa di posizione della nuova RSU dell'ITC Pascal che, contratto e norme alla mano, intende porre fine ad una prassi imposta da anni dal Dirigente di recuperare le frazioni orarie. 
Com'è noto, la materia è regolata dal Contratto di lavoro (art. 26, commi 7 e 8), da circolari ministeriali e da un Accordo di Interpretazione autentica tra le parti negoziali dell'art. 41 del Contratto: nel caso di sperimentazioni didattiche dell'orario deliberate dal Collegio, vige l'obbligo (comprensibile) di recuperare tutte le frazioni orarie nelle attività deliberate; in caso di riduzione "per forza maggiore", valgono le circolari 243/79 e 192/80. 
All'ITC Sraffa e all'IIS Amaldi di Orbassano, coinvolti alla stregua dell'ITC Pascal da un forte pendolarismo degli studenti, gli orari delle autolinee costringono le due scuole ad adeguare i propri orari e quindi a ridurre le ore di lezione; ma, giuste le circolari 243 e 192, non si è mai attuata alcuna forma di recupero forzato.
La discussione è stata interessante e proficua. Dopo aver chiarito la natura della riunione (una libera discussione) e il ruolo dell'avv. Pennisi (un esperto, ma un esperto di parte), è iniziato il dibattito. 
Il DS del Pascal, a supporto del proprio operato, riportava la sentenza del giudice Denaro di rigetto del ricorso di un gruppo di docenti dell'IPSIA Gobetti Marchesini sulla base della tesi che, se la CM 243/79 escludeva apertamente l'obbligo al recupero delle frazioni orarie (è possibile, per cause di forza maggiore, solo la riduzione della 1ª, 2ª e ultima ora), la CM 192/90 consente sì ai Dirigenti scolastici la possibilità - in caso di "necessità rappresentate e documentate" - di ridurre anche tutte le ore di lezione a meno di 60 minuti, ma non dice esplicitamente che i docenti non sono tenuti al recupero. Di conseguenza - sostiene il giudice Denaro - le frazioni delle ore intermedie, giusti gli obblighi contrattuali, vanno recuperate in attività complementari utili per la migliore "offerta formativa".
Come RSU abbiamo chiarito ai nostri interlocutori che:
1) La sentenza di un giudice ordinario non fa giurisprudenza (anche nel caso di sentenze favorevoli ai lavoratori, come abbiamo sempre sperimentato in questi anni): non è quindi legittimo isolare una singola sentenza e sostenere che d'ora in poi ci si dovrà attenere in ogni scuola a quanto stabilito da quel giudice.
2) La "sentenza Denaro" non è l'unica, né la prima in merito (anche se molto peregrina giacché tratta le CM 243 e 192 come se non avessero alcuna relazione tra di loro, mentre, come recita la 192 nell'incipit "Relativamente alla durata delle ore di lezione […] si confermano le disposizioni impartite dalla 243. Resta in ogni modo al prudente apprezzamento delle SSLL valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate" se procedere a riduzioni orarie anche nelle "ipotesi non contemplate dalla predetta circolare"): per le medesime motivazioni - mancato pagamento di parte della retribuzione per il rifiuto a prestare ore di recupero obbligatorio e nella medesima scuola (il Gobetti Marchesini) - qualche mese addietro il DS è stato condannato da un altro giudice del Tribunale di Torino a pagare ai primi due ricorrenti - RSU dell'IPSIA - le spettanze, oltre a 2.500 euro per le spese di lite. Sentenza che è diventata immediatamente operativa in quanto il DS non ha opposto appello: i due colleghi sono stati rimborsati delle decurtazioni operate. Peraltro, abbiamo fatto rilevare che esiste un'altra sentenza di condanna di un DS per un fatto analogo (Tribunale di Reggio Emilia, 2002). 
3) Così come avviene negli altri settori - il nostro contratto di lavoro ha natura privatistica - in caso di riduzione forzata della prestazione lavorativa non sussiste obbligo alcuno di recupero da parte dei lavoratori.

Nel corso del dibattito sono intervenuti i dirigenti scolastici, le RSU e, ripetutamente, l'avvocato Pennisi. 
Va detto che il solo dirigente del Pascal ha provato a difendere a lungo la logica della "sentenza Denaro", salvo poi - di fronte alle argomentazioni dei suoi stessi colleghi e dell'avvocato Pennisi (non è legittimo obbligare al recupero a fronte di motivi strutturali) dichiarare che a quel punto avrebbe fatto pressione sulle autolinee per una modifica degli orari. L'esito della discussione è stato univoco e si può sintetizzare nel seguente modo:
1. Un'eventuale riduzione dell'ora di lezione deve sempre avvenire per cause di forza maggiore ed essere limitata allo stretto necessario imposto da fattori oggettivi (chiedere in primo luogo alle autolinee di adeguare i loro orari a quelli delle scuole). 
2. Gli organi competenti a deliberare sulla necessità di ridurre l'orario per motivi strutturali sono il Consiglio di Istituto e i Dirigenti Scolastici; le delibere circa diverse modalità di utilizzo dell'orario (cioè delle sperimentazioni) spettano al Collegio dei Docenti. 
3. Sono comprensibili le preoccupazioni dei Dirigenti scolastici circa eventuali rilievi da parte della Corte dei Conti; la soluzione è quella di applicare correttamente le norme: svolgere un'indagine molto accurata sul numero di allievi coinvolti da problemi di trasporti e, qualora se ne individui la necessità, documentare adeguatamente la decisione di procedere alla riduzione oraria anche delle ore intermedie (così come esplicitamente richiesto dalla CM 192).


Si è anche appurato che il Dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Bologna del marzo 2003 - presentata sul sito ANP come il rigetto di quella di Reggio Emilia ed una sentenza destinata a fare strada (ma di cui l'ANP a tutt'oggi ha riportato, ed è passato un anno e mezzo, il solo Dispositivo) - non è per nulla chiaro: il Dispositivo non impone espressamente ai docenti il recupero per "il tempo perso con l'accorciamento delle ore di lezione da 60 a 50 minuti" come sostiene l'ANP. Il testo semplicemente "dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ITC in ordine alle domande proposte con il ricorso". Occorre leggere tutta la sentenza per avere maggiori delucidazioni.

Torino, 22 ottobre 2004
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