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Legge 10 dicembre 1997, n. 425
«Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»
ARTICOLO 1
Finalità e
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore
1.Gli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come
fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun
candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri
di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del
corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli
istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei
corsi integrativi.
2.Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6
della presente legge.
3.Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio
dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le
disposizioni transitorie:
a)per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami
di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al
valore abilitante dei titoli di studio;
b)per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del
ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni relative
alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità
relative alla sua predisposizione.
ARTICOLO 2
Ammissione
1.All'esame di Stato sono ammessi:
a)gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso;
b)gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi
all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
c)gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel
quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquiennio oppure
che risulti in via di esaurimento;
d)gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati
ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2.I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti
avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro
titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi
seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi
internazionali.
3.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione
dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle
materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i
quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità
alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare,
anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale
come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è
sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale
collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato
assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue
un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è
sottoposto.
4.Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di
studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento
dell'obbligo di leva.
5.Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di
studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni
dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei
artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e
professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole
magistrali che, nello scrutinio finale, per la promozione
all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina
concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione
fisica.
ARTICOLO 3
Contenuto
ed esito dell'esame
1.L'esame di Stato comprende tre
prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato,
consentendo la libera espressione della personale creatività; la
seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso
di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche
scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle
materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e
professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è
strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento
della conoscenza di una lingua straniera.
2.I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono
inviati dal ministero della Pubblica istruzione; il testo della
terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con
modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova
scritta sono individuate dal ministro della Pubblica istruzione
nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova
scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame
provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso
di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
3.Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
4.La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
5.Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue
italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante
«Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata
nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui
almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua
francese a scelta del candidato.
6.A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somnma dei punti attribuiti dalla Commissione
d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il
credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione
d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun
candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20
punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di
60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di
100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7.Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8.Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause
specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di
svolgimento degli stessi.
ARTICOLO 4
Commissione
e sede d'esame
1.La Commissione d'esame è
nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta
da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e
il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il
presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono
scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con
decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato a norma
dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e
del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma
5.
2.Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico
e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero
pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e
comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal
ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e
modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola
media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di
prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori
universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli
istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a
riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola
secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a
tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono
nominati dal ministero della Pubblica istruzione tra i docenti
della scuola secondaria superiore. È stabilita
l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di
membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in
scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato
servizio negli ultimi due anni.
3.Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera
Commissione a maggioranza assoluta.
4.A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma,
non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una
Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono
ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il
loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei
candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di
assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono
essere costituite Commissioni apposite.
5.La partecipazione dei presidenti e dei commissari è
compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della
Pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro del
Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato
dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi
sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento,
ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in
relazione alla funzione di presidente o di commissario e in
relazione ai termini di percorrenza dalla sede di servizio o di
abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di
sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente
individuati.
6.Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali
e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati
esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di
esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente
individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia
di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della
provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.
ARTICOLO 5
Credito
scolastico
1.Il consiglio di classe
attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria
superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato
credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente
superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo
conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati
criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale
integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di
svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a
situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano
considerarsi pienamente superate.
2.Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici
antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina
è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.
3.Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è
attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima
prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva
militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito
nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
4.Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito
dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del
curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati
delle prove preliminari. Le esperienze professionali
documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
ARTICOLO 6
Certificazioni
1.Il rilascio e il contenuto delle
certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento
dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove
disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze,
conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi
seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli
di studio nell'ambito dell'Unione europea.
ARTICOLO 7
Esami di
idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
1.In attesa dell'entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma,
della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie
classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina:
il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità
solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva
alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da
lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
ARTICOLO 8
Disposizioni
finali
1.Sullo schema di regolamento di
cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
di parere alle commissioni, il regolamento può essere comunque
emanato.
2.Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del
Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi
previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del
predetto Testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli
esami di maturità.
3.Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, previste, rispetivamente, dall'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24
luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434.
4.Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1, le norme del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
ARTICOLO 9
Norma
finanziaria
1.Le spese relative all'indennità
e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di
previsione del ministero della Pubblica istruzione, sono
unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.
2.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero della Pubblica istruzione.
3.Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.