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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395 - Funzione docente
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di
trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro
personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario
di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto
conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al
governo della comunità scolastica. In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle
iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai
competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati
nominati componenti.
Art. 396 - Funzione direttiva
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle
attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette
istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita
le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere
contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità
proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei
docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal
consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il
collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento
nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi
necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e
periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e
con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e
socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative
riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il
rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei
congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli
richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione
educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori
dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili
dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità
proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata
dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi
dell'articolo 7 del presente testo unico.
Art. 397 - Funzione ispettiva
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica
istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle
finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed
educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo
regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di
aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado;
formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro
adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento,
nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere
sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed
attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal
sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria
assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e
docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e
nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i
sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione
sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.
CAPO II - Reclutamento
Sezione I - Norme generali
Art. 398 - Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del
personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico
ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della
pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
Sezione II - Reclutamento del personale docente ed educativo
Art. 399 - Accesso ai ruoli
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante
concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di
concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure
concorsuali.
2. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nel triennio di
riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto
conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove nomine, nonché
del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di
riconversione professionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a
quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso
inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica
istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e
l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli
ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal
Ministero della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario
degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero
della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il
provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle
spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei
posti vacanti e disponibili, il Ministero della pubblica istruzione può indire concorsi
su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che
è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
4. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero della pubblica
istruzione. I Provveditori agli studi curano l'espletamento dei concorsi per soli titoli
di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
5. I bandi relativi al personale educativo, al personale docente della scuola materna e
della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e
sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
Art. 400 - Concorsi per titoli ed esami
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova
orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli
accademici, scientifici e professionali, nonchè per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e per le scuole e per le
classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione
all'insegnamento, ove già posseduto.
2. E' stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei
artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che
richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare,
oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa,
scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della
specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della
fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli
specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno
ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di
dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della
prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi
programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i
criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e
titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature
straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle
lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna
prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e
professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle
problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi
d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di
istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di
ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove
scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le
modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116.
Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia
inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei
titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che
abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano
sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore
punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini
consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà
luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette
prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche
all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla
stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati
nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella
valutazione dei titoli.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche
all'approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni
indicati nei bandi.
18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del
ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione
al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente
competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico
regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale
la nomina stessa è stata conferita.
Art. 401 - Concorsi per titoli
1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi
comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli,
nonchè per insegnamenti relativi a classi di concorso. Il servizio deve essere stato
prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio
precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola
materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero e utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli
affari esteri.
2. La partecipazione ai concorsi per titoli è consentita per due province, e per tutti i
concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.
3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del punteggio
complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria
superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale a cui si riferisce la
partecipazione al concorso.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono
soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante
in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma
non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica
del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed
educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano
presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui
al bando di concorso.
5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede
nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami
o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante
per tre anni di servizio di insegnamento.
7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.
8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è
valutato.
9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è
prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e
letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle
lingue straniere oggetto di insegnamento.
10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro esaurimento,
nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento
delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui
agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali
graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami.
12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i
concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da
indire ai sensi del presente articolo, sono banditi prima della scadenza triennale di cui
al comma 4 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.
13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi
nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui al comma 12 è valido sia ai
fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi
concorsi per soli titoli.
14. La nomina in ruolo è disposta dal provveditore agli studi per le cattedre ed i posti
determinati ai sensi dell'articolo 399, comma 2.
15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano
anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per titoli.
16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale
la nomina stessa è stata conferita.
17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato
nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'
articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero ed il
compimento del periodo di prova, purché essi siano in servizio presso le predette
istituzioni all'atto del conferimento della nomina. Il presente comma si applica ai
vincitori sia dei concorsi per titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli.
18. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche
al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e
delle altre istituzioni educative.
Art. 402 - Requisiti generali di ammissione
1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei
titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini
dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il
possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od
abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente
elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di
discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è
sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli
artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del
titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato
dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di
esame.
3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione
musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata
complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e
gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono
validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto
l'approvazione ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì,
richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi
civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme
vigenti.
6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed
esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di
età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
Art. 403 - Requisito specifico di ammissione
1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.
Art. 404 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un
professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e
sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo,
titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda
della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero
dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di
personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che,
contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale
rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale
esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più
frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza
non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.
Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario
nazionale
6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione
determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti
professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette
commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini
dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa,
ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti
stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o
aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati
insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto
di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente
alla valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e
di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni
giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni
educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti
nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle
scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con
annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori
con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate,
seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere
scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500
concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il
presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro
componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare
il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni
giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto
allo svolgimento delle procedure concorsuali.
14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da
definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti
in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta,
in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al
tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che
segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta
tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed
esami con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e
docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio
che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.
Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che
rinuncino all'esonero dal servizio
- Numero dei candidati fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;
Totale 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
- Numero dei candidati da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;
Totale 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
- Numero dei candidati da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;
Totale 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
- Numero dei candidati da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;
Totale 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
- Numero dei candidati da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;
Totale 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo
complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui
vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che
si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili
è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in
cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
Art. 405 - Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente
1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.
Art. 406 - Esclusione
1. L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando
a pena di decadenza.
2. L'esclusione è disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.
Sezione III - Reclutamento del personale direttivo
Art. 407 - Concorsi
1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono
indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni
tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si
prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel
bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico
conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti
dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
Art. 408 - Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di
laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si
riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio
di almeno cinque anni effettivamente prestato.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli
appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i
concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione a detti ruoli.
3. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai
posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le
particolari norme di cui ai successivi articoli.
Art. 409 - Scuola materna e scuola elementare
1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art. 410 - Scuola media
1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di
ruolo di educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori
aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di
scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
Art. 411 - Scuole secondarie superiori
1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto
magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al
comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di
istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano
titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o
istituto cui si riferisce il posto direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i
vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello
Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola,
cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e
degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le
attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di
istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di
materie tecniche degli istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma, sono
ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di
insegnamento degli istituti e scuole ivi indicate.
Art. 412 - Licei artistici ed istituti d'arte
1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono
ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia
dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei
artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle
arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di
materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei
artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali
titoli e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di
studio ai sensi dell'articolo 402.
Art. 413 - Istituti di educazione
1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli
educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le
istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione
all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato,
dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonché i
vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato.
Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di
abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano
prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti
di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi
anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli
istituti e scuole di istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati
femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con
anzianità nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si
applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della
scuola.
Art. 414 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono
nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono
composte da:
a) un docente universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il
concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui
si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il
personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo
motivata impossibilità.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario
nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti
culturali, professionali e di servizio determinati dal Ministro della pubblica istruzione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono
presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre
anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto
parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni,
l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1
sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per
ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal
presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del
Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso
al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior
numero di candidati.
Art. 415 - Prove di esame e valutazione
1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta
e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato
all'esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta,
40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno
riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le
commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla
prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato
almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti
assegnati alle prove di esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei
concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali
della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si
riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché
sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la
prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla
data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei
titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di
partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta
in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede
ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo
svolgimento di tale prova.
Art. 416 - Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale
direttivo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun
tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel
precedente articolo 415;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le
relative tabelle di valutazione.
Art. 417 - Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla
base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati
nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti
dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente
la votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del
servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino
inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a
favore di particolari categorie.
Art. 418 - Esclusioni
1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo
Art. 419 - Ruolo degli ispettori tecnici
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico
degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola
secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento
economico già previste per gli ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 420 - Concorsi a posti di ispettore tecnico
1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per
titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui
al comma 1 dell'articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola
materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli
istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria
superiore, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della
scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti
del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice
direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonché i presidi e i
docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica
e delle accademie di belle arti.
3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della
laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso
all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo
servizio di ruolo di almeno 9 anni.
5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli
appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i
concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione ai detti ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della
pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di
presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il
calendario delle prove scritte.
Art. 421 - Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto
del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso
nel settore disciplinare di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i
membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i
direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.
4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal
presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del
Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.
Art. 422 - Prove d'esame
1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove scritte e
di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove
scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una
votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in
ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la prima
prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di
scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli
ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi
della Comunità europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti di
istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei
relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri,
con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di
valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle
prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano
superato la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli
valutabili.
Art. 423 - Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto
del direttore generale competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio
con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma
dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e successive modificazioni e integrazioni.
4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a
concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che
rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di
approvazione della graduatoria stessa.
Art. 424 - Esclusioni
1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano
Paragrafo I - Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Art. 425 - Reclutamento del personale docente
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei
licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia
sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente
testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso
dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere
italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata
conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per
titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi
ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato
lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a
cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei
artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove
dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli
titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di
cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena
sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti
concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti
titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in
lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
Art. 426 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di
insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di
Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono
indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni
generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I
conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi
territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente
scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena
conoscenza della lingua slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola
tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che
abbiano conoscenza della lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni
giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all'articolo 624,
che assiste il sovrintendente scolastico della regione Friuli - Venezia Giulia per i
problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate
dall'articolo 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.
Paragrafo II - Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento
Art. 427 - Reclutamento del personale docente
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti
e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua
d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località
ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e
per titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e,
limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli
per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per
soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio
di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o
nelle scuole delle località ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della
provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella
scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di
istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono
accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero,
dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi
relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono
nella predetta lingua di insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di
scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata
conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da
accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il
relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento,
anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare
servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative
graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della
provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993,
n. 592.
Art. 428 - Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti
intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi
carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua
tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana
nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione
secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale
di lingua materna tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine
sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito
l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Paragrafo III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine
Art. 429 - Reclutamento del personale direttivo
1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle
istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento
tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo
delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente
testo unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono
indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o
istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai
competenti intendenti scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere
definitivo.
4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della
provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993,
n. 592.
Art. 430 - Reclutamento del personale ispettivo
1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da
destinare alle scuole di cui al presente capo.
2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo
unico.
Art. 431 - Prove d'esame e valutazione dei titoli
1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente
e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al
presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a
posti del personale docente.
Art. 432 - Rinvio
1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere
generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico,
direttivo e docente della scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige e nelle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano.
Sezione VI - Norme sulle commissioni di concorso
Art. 433 - Incompatibilità
1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.
Art. 434 - Esonero dall'insegnamento
1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a
domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle
commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente
esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per
almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i
lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in
supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al
periodo dell'esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici e valido a tutti
gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Art. 435 - Norma comune sulle procedure concorsuali
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
Sezione VII - Nomine in ruolo
Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede
1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli
442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di
graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento
sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni
organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di
accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in
ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata
conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da
eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data
stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato
è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale
contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume
servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del
superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga
dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un
periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono
dalla data di effettiva assunzione del servizio.
Art. 437 - Nomina in prova e decorrenza della nomina
1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni
educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo così nominato, è ammesso ai sensi dell'articolo
440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.
Art. 438 - Prova
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente
prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del
personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di
cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul
posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce
interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento
indetti dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore
generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal
provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio,
la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo
competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Art. 439 - Esito sfavorevole della prova
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Art. 440 - Anno di formazione
1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura,
promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati
agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e
termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di
180 giorni.
3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a
disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o
istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I
docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle
relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste
dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione,
discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e
sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti
dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la
conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con
decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la
valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.
Sezione VIII - Organici
Art. 441 - Istituzione delle cattedre e posti orario
1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche
utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono
a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano
inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle
scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede
sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile,
nonché le ore disponibili dei corsi serali.
Art. 442 - Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le
dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate
annualmente entro il 31 marzo.
2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo
121.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione
alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze
di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51.
4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione
delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Art. 443 - Dotazioni organiche dei posti di sostegno
1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei
posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola
materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni
quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine
preordinate dall'
articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno
nella scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un
rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale
rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap
particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente
individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici
nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
Art. 444 - Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti
i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano
all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti
nell'anno scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di
ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle
frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e
scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non
superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilita al ruolo
organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli
studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico,
sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare
d'intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 445 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate di
una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio
del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche
dell'anno scolastico precedente.
2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1 comma è ripartita dal
Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle
specifiche esigenze.
3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e
artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base
regionale.
4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente articolo
costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.
Art. 446 - Organici del personale educativo
1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi
agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei
convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma
restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché
l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a
venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un
posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione
alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze
previste dal piano di cui all'articolo 52.
3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui
all'articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di
cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento
del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono
effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.