Procede, in Commissione Cultura della Camera, la
discussione sul disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti.
Il testo in discussione nasce da due proposte presentate nel 2003, quella numero C.
4091 (primofirmatario l’on. Santulli di Forza Italia) e quella C. 4095 dell’On. Angela Napoli di Alleanza
Nazionale, ma l'aspetto ridicolo e che desta qualche sospetto consiste nel
fatto che il Ministro Moratti si è impegnato con confederali e snals ad esprimere il parere negativo, a nome del Governo, sulle materie che incidono sulla contrattazione.
Se le parole hanno un senso l'intera proposta andrebbe ritirata perchè
nella sua interezza incide su questioni che sono di natura contrattuale (carriera,
rappresentanza sindacale, sanzioni disciplinari, ecc...), da qui il
sospetto che in realtà il ministro intenda menare il can per l'aia
disquisendo su ciò che è materia contrattuale e su ciò che non lo è
per mettere i sindacati concertativi di fronte al fatto compiuto. Se così
non fosse perchè far lavorare inutilmente i parlamentari della propria maggioranza?
Il trucchetto è abbastanza scoperto, a noi del sindacalismo di base tocca
scoprire le carte, alla mobilitazione dei lavoratori rovesciare il tavolo.
Il testo, che pubblichiamo di seguito, è chiaramente ispirato da una
propensione corporativa (nel senso proprio del termine, cioè quello
derivato dall'esperienza gestionale dello stato fascista ) che i
proponenti vorrebbero affermare. Nostre le sottolineature in rosso.
Volantino
della CUB Scuola
Stato giuridico e diritti degli
insegnanti della scuola (T.u. C. 4091 e abb.).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO
NUOVE NORME SULLO STATO
GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE
Art. 1.
(Funzione docente).
-
La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo
sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una
primaria risorsa professionale della nazione.
-
La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell'insegnante, sia
come singolo sia nelle libere associazioni professionali ove può
incrementare la propria dimensione professionale, ne promuove la
libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema
di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di
carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
-
Con le modalità di cui all'articolo 10 sono dettate le norme che
definiscono lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni
scolastiche e formative, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla
Costituzione, dell'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme generali e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di istruzione e formazione professionale definiti ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 2.
(Princìpi e criteri per la definizione dello stato giuridico
degli insegnanti).
-
Lo stato giuridico degli insegnanti del sistema nazionale di
istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti princìpi
e criteri:
a) applicazione delle nuove norme sullo stato giuridico
degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e
formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
b) individuazione degli aspetti comuni della funzione
docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani
all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli
formativi e di apprendimento culturale, tecnico, scientifico e
professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze
individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell'autonomia della professione docente e
della libertà di insegnamento quali strumenti per l'attuazione del
pluralismo e per assicurare la qualità e l'efficacia della
prestazione professionale e del servizio di istruzione e di
formazione;
d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che
caratterizzano la professione docente e le sue articolazioni di cui
all'articolo 3;
e) definizione delle modalità di accesso dei docenti alle
singole articolazioni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
3;
f) determinazione delle modalità in cui si esprime
l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso
la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti
dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
g) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni
titolare della funzione docente ai fini della progressione economica
e di carriera;
h) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema
nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni
regionali;
i) determinazione delle modalità e degli strumenti
organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle
attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini,
ai genitori e agli studenti;
l) regolamentazione delle incompatibilità della
professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche
funzioni, attività e professioni.
Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).
-
È istituita l'articolazione della professione docente nei tre
distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente
esperto. In particolare, il docente esperto ha anche responsabilità
in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento
permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi
di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione
col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa. La
collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità
maturata ed opportunamente certificata e non implica
sovraordinazione gerarchica. All'interno di ciascun livello
professionale è disposta la progressione economica automatica per
anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in
sede di contrattazione collettiva, così come disposto dall'articolo
9, comma 3. Il passaggio da un livello al successivo comporta
l'attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i
due livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino
a quel punto maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al
successivo prima di aver maturato un'anzianità di almeno cinque
anni nel livello di appartenenza. L'accesso ai livelli superiori a
quello iniziale è programmato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, che, con proprio decreto, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina
annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun
di tali livelli professionali.
-
Coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo
2003, n. 53, svolgono le specifiche attività di tirocinio previste
alla lettera e) del medesimo articolo 5, comma 1, ai fini
dell'accesso all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
della presente legge. Per l'intera durata del tirocinio sono assunti
dall'istituzione scolastica o formativa con contratto temporaneo di
formazione e lavoro. Il superamento positivo del periodo di
tirocinio costituisce titolo valido per l'accesso all'albo.
-
È disposta la valutazione periodica dell'attività docente per i
livelli iniziale e ordinario, da effettuarsi con cadenza
quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative istituiscono
un'apposita commissione permanente di valutazione con il compito di
valutare l'attività dei singoli docenti in ordine a:
a) efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) impegno professionale nella progettazione ed attuazione
del piano dell'offerta formativa;
c) contributo fornito all'attività complessiva
dell'istituzione scolastica o formativa;
d) titoli professionali acquisiti in servizio.
-
La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di
esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito alle
lettere a) e b) del comma 3, che costituisce
motivo per la sospensione temporanea della progressione economica
per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito
professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di
carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del
docente.
-
La commissione permanente di valutazione di cui al comma 3 è
presieduta da un funzionario del competente ufficio scolastico
regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta dal
dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, da due docenti
esperti, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo
ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o
formative del secondo ciclo nonché da un rappresentante designato a
livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo, di cui
all'articolo 4.
-
L'assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di
docente iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per soli
titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo
del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni
scolastiche o formative interessate, a seguito di apposita
autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal competente ufficio
scolastico regionale e dal competente assessorato
dell'amministrazione regionale. Al concorso possono partecipare, a
domanda, per le rispettive classi di concorso, i docenti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Ai
fini dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'istituzione
scolastica o formativa costituisce un'apposita commissione
giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione e composta
dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, con funzioni
di segretario, e da tre docenti esperti appartenenti all'istituzione
stessa. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa
provvede, secondo la normativa vigente, alla nomina dei vincitori
del concorso. L'attività della commissione giudicatrice è
sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'ufficio scolastico
regionale competente per territorio. Avverso le decisioni della
commissione giudicatrice è ammesso ricorso al giudice del lavoro. I
concorsi di cui al presente comma possono essere disposti anche in
rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative.
-
L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente
ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli
titoli, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di
abilitazione nell'istituzione scolastica o formativa, dal competente
ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato
dell'amministrazione regionale. Ai fini della selezione di cui al
presente comma, il direttore dei servizi generali e amministrativi
provvede alla compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti
che tenga conto:
a) della valutazione sulle competenze professionali
espressa dalla commissione permanente di valutazione della
istituzione scolastica o formativa di titolarità;
b) di apposita valutazione espressa dal dirigente
dell'istituzione scolastica o formativa;
c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli
professionali certificati.
-
Alla selezione possono partecipare sia i docenti interni, sia
docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative. Le
modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite nelle
norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2.
Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa dispone,
secondo la normativa vigente, l'avanzamento di livello dei vincitori
della selezione.
-
L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente
esperto avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati,
per ciascuna classe di abilitazione, dal competente ufficio
scolastico regionale o dal competente assessorato
dell'amministrazione regionale, mediante formazione e concorso volto
a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali
acquisiti dall'aspirante anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53. Ai fini
dell'espletamento delle procedure concorsuali i direttori generali
degli uffici scolastici regionali istituiscono apposite commissioni
territoriali permanenti per ogni ordine e grado di istituzione,
ciascuna presieduta da un funzionario dello stesso ufficio
scolastico appartenente alla carriera ispettiva, e composta da un
dirigente amministrativo dell'ufficio, con funzioni di segretario, e
da tre docenti esperti con almeno tre anni di anzianità.
-
Con proprio regolamento da adottare a norma dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti,
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
definisce le modalità di composizione della commissioni di cui ai
commi 3, 6 e 9 del presente articolo, le procedure di valutazione, i
tempi per l'espletamento delle loro funzioni e le eventuali
competenze amministrative ad esse delegate.
-
Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento per funzioni
complesse da svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica o
formativa, disciplinate dalle norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di cui all'articolo 2, possono essere conferiti
esclusivamente a docenti ordinari o esperti. Detti incarichi saranno
retribuiti con specifiche retribuzioni, aggiuntive rispetto allo
stipendio maturato, su cifre iscritte in apposito fondo di istituto.
Art. 4.
(Istituzione della vicedirigenza).
-
È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni
scolastiche e formative. Alla qualifica di vicedirigente si accede
mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale
con cadenza periodica.
-
Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi, previa selezione per
titoli, i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea. I
docenti ordinari devono aver maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nel livello di appartenenza. I candidati debbono
indicare, all'atto della domanda, la provincia e l'ordine di scuola
per cui intendono concorrere.
-
Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale ed è
indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, recante le disposizioni in ordine alle procedure e le
tabelle di valutazione relative alla selezione dei titoli accademici
e professionali per l'ammissione. La commissione giudicatrice del
concorso è composta da un funzionario dell'ufficio scolastico
regionale appartenente alla carriera ispettiva e da due dirigenti
scolastici.
-
All'esito del concorso sono costituite graduatorie di idoneità
permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di
istituzioni scolastiche e formative. Le nomine dei vicedirigenti
sono effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi
disponibili. L'iscrizione nella graduatoria permanente degli idonei
è valutata adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per
dirigente delle istituzioni scolastiche o formative.
-
Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col
dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, secondo gli
ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno
rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non
possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura
discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. In
caso di assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a
tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica
sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le funzioni
delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
-
Ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti
per il personale docente. La retribuzione economica dei
vicedirigenti è definita in sede di contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto scuola, attraverso l'autonoma contrattazione
di cui all'articolo 9, comma 3.
Art. 5.
(Funzioni di dirigenza e ispettiva).
-
La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è caratterizzata
dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è
preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
-
La funzione ispettiva, come definita dall'articolo 397 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e
delle competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da
comprovata capacità e autonomia di ricerca. L'organico degli
ispettori tecnici è fissato in 1.500 unità, di cui 500 sono
assegnate agli uffici dell'amministrazione centrale. L'organico è
assicurato, anche riducendo gradualmente i posti di dirigente
amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del comma 8
dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, in relazione al processo di decentramento e di
potenziamento dell'autonomia organizzativa delle istituzioni
scolastiche.
-
Alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e
concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti ordinari
o esperti di cui all'articolo 3 e i vicedirigenti di cui
all'articolo 4.
Art. 6.
(Organismi tecnici rappresentativi).
-
Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e
la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale
di istruzione e di formazione sono istituiti organismi tecnici
rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo
nazionale e in organismi regionali.
-
Gli organismi nazionale e regionali di cui al comma 1 sono composti
da non più di trenta membri, di cui venti eletti dai docenti
iscritti rispettivamente all'albo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), e alle rispettive sezioni regionali dell'albo
stesso. I restanti membri sono designati in pari numero dalle
associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo
nazionale e dalle università e, per gli organismi regionali, dalle
università aventi sede nella regione. Tutti i membri durano in
carica tre anni.
-
Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo
criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo
tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
-
Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e
finanziaria.
Art. 7.
(Associazionismo professionale).
-
L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della
professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle
istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza
e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche
attraverso appositi spazi.
-
A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni
scolastiche le associazioni professionali accreditate ai sensi della
normativa vigente sono consultate e valorizzate nel merito della
didattica, della formazione iniziale e permanente.
Art. 8.
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).
-
L'organismo tecnico rappresentativo nazionale di cui all'articolo 6,
comma 1, provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i), e a stabilire i criteri per la formazione
iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard
professionali dei docenti. Provvede, altresì, a redigere e a tenere
aggiornato il codice deontologico e interviene nei casi di mancato
rispetto del codice stesso.
-
L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri
obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei
criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di
formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché
alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
-
Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla
tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla
formulazione di pareri e proposte in materie di competenza
dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di
rispettiva competenza.
-
Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite
distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per
la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la
scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e la formazione
professionale.
Art. 9.
(Contrattazione e area autonoma).
-
Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la
libertà di insegnamento, con le modalità di cui all'articolo 10
sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale
e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di
compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge. A tal
fine è istituita l'area della professione docente come
articolazione autonoma del comparto scuola.
-
Alla elezione della rappresentanza sindacale unitaria, di cui
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, partecipa esclusivamente il personale non docente
delle istituzioni scolastiche.
-
La retribuzione economica dei docenti, secondo le articolazioni di
cui all'articolo 3, e dei vicedirigenti di cui all'articolo 4 è
disciplinata attraverso un'autonoma area di contrattazione in sede
di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
-
Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della
presente legge e, in particolare, dei princìpi e criteri di cui
all'articolo 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso
incompatibili.
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