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ATA ex EE.LL.
A dicembre la scadenza per la presentazione dei ricorsi

Sono passati ormai più di cinque anni da quando la Legge 124/99 ha disposto il trasferimento allo Stato del personale ATA e ITP, in servizio nelle scuole, che dipendeva dagli Enti Locali.

Nel luglio del 2000 un accordo sindacale - firmato dai sindacati istituzionali:

  • ha abolito o ridotto tutti gli istituti retributivi legati al salario accessorio precedentemente goduti
  • non riconosce l'anzianità di lavoro, ma solo il "maturato economico" posseduto 
  • non impone agli Enti locali alcun obbligo di applicazione dei contratti decentrati.

I lavoratori transitati allo stato, a parità di condizioni, si trovano a percepire uno stipendio 

  • più basso di quello dei colleghi già statali con cui lavorano 
  • minore di quello che percepiscono i lavoratori rimasti negli Enti locali 
  • minre di quello che percepivano prima. 

Il 31 dicembre 2004 interverrà la prescrizione delle spettanze retributive dovute al mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa degli Ata ex Enti Locali.

Per evitare una perdita economica che può arrivare anche a 5.000/7.000 euro, è assolutamente necessario che tutti lavoratori ex enti locali - che non hanno fatto ricorso - compilino un'istanza di conciliazione presso la sede Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Tale istanza - gratuita - serve per interrompere i tempi di prescrizione e perché vengano riconosciuti quei diritti che, statuiti per legge, sono stati cancellati da un accordo sindacale.
I colleghi interessati possono rivolgersi alla CUB Scuola telefonando in sede - allo 011655897 - tutte le mattine dal lunedì al venerdì per prendere un appuntamento.

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