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Al Dott. IENNACO, Vice Direttore Regionale e Dirigente Ufficio Funzionamento, Movimento e
Reclutamento Istruzione secondaria II grado CSA di Torino
Oggetto: proposta urgente di emendamento del Ddl 19 settembre 2003 su graduatorie permanenti, abilitazione dei docenti e tabella valutazione titoli
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI
GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA E DI CONSEGUIMENTO
DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
Art.1 - A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate in base
alla tabella allegata alla presente
legge secondo
distinte fasce e scaglioni da utilizzare in base al seguente ordine di
precedenza anche per la compilazione delle graduatorie di istituto:
I fascia:
personale docente ed educativo già inserito nella I fascia di cui al comma 2
dell’art.3 del D.M. 146 del 18 maggio 2000;
II fascia:
: personale docente ed educativo già inserito nella II fascia di cui al comma 2
dell’art.3 del D.M. 146 del 18 maggio 2000;
III fascia divisa nei
seguenti scaglioni:
I scaglione:
personale docente ed educativo in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento ottenuta a seguito del
superamento delle sessioni riservate indette ai sensi della Legge 124/1999 e
successive OM n. 153
del 15\06\1999, n. 33
del 7/2/2000 e n. 1 del 2/1/2001, e a
seguito del superamento del concorso a cattedre e posti per titoli ed esami
nella scuola secondaria ai sensi del DM 31/3/1999;
II scaglione: personale docente ed educativo in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento
conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
(S.S.I.S.) ai
sensi della legge 30\6\2000 entro il 31\07\2003;
III
scaglione:
personale docente ed educativo in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento
conseguita presso le
S.S.I.S. e con i corsi annuali istituiti dal presente Ddl (presentato in CdM in
data 19\09\2003) a partire dal 31\05\2003.
Sono
valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli
previsti dalla tabella annessa al presente Ddl.
2. L'abilitazione conseguita
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)
costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nel secondo e terzo scaglione della terza fascia
delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno
scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie
permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati
con cadenza biennale.
4. A decorrere dall’a.s. 2004-2005 si istituisce
apposita classe di concorso per il sostegno.
5. Si indice, con apposita O.M., corso-concorso riservato per
gli insegnanti in possesso di diploma di maturità afferente alle classi di
concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni
nel quadriennio 1/9/1999 – 31/8/ 2003.
6. Si introduce, a
decorrere dall’a.s. 2004-2005, la possibilità per tutti gli inseriti nelle
graduatorie permanenti di candidarsi per i contratti a tempo determinato in
tutte le scuole di una Provincia.
7. Si introduce, a
decorrere dall’a.s. 2004-2005, l’obbligo per tutti gli istituti paritari di
attingere dalle graduatorie permanenti di cui al comma 1 per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato del
personale docente.
8. A decorrere dall’a.s. 2004-2005 si procede
con il depennamento dalle graduatorie permanenti degli iscritti che siano già
titolari di contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica
o in quella paritaria.
ART. 2 -
Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2003-2004,
e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo dell'articolo 5 della legge delega 28 marzo 2003, n. 53, le
università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi
speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti di scuola
secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni
disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998 pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131
del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975
n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di
istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma
ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie
artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al
decreto 30 gennaio 1998 n°. 39 del Ministro della pubblica istruzione,
pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione
parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive modificazioni, e che
abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel
quadriennio 1/9/1999 – 31/8/2003;
b) agli insegnanti di scuola
materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui
alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che
abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel
quadriennio 1/9/ 1999 – 31/8/ 2003;
c) agli insegnanti in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma
di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 30/1/1998 n. 39 e successive
modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo
decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un
corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che
siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1/9/1999 – 31/8/2003;
d) agli insegnanti in possesso dei
titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione
o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel
quadriennio 1/9/1999 – 31/8/2003;
e) agli insegnanti di scuola secondaria,
in possesso di titolo di laurea che abbiano prestato servizio per almeno 360
gg. nel quadriennio 1/9/1999 – 31/8/ 2003;
f) agli insegnanti che siano in possesso di una abilitazione
all’insegnamento, al fine di consentire il conseguimento della specializzazione
per il sostegno e l’iscrizione nella classe di concorso di cui all’art. 1 p.5.
2. I corsi di cui al comma 1 sono
istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento e
per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Gli insegnanti in possesso dei
diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati,
che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno
360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999 - 31 agosto 2003, sono
ammessi, per l'anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, all'ultimo
anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo il
servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del
prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo
o a classi di concorso.
5. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le
maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non
comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
delle singole università.
6. A
decorrere dall'anno accademico 2004-2005 le università attivano, nell'ambito
delle proprie
strutture didattiche, corsi di specializzazione biennali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento solo per quelle classi di concorso di cui
risultino esaurite le graduatorie permanenti.
ART. 3 - Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Il contingente di posti destinato ai
passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato nella misura massima
del 10% dei posti vacanti, in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per
le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo
indeterminato; per
gli anni scolastici in cui non si proceda a nuove assunzioni a tempo
indeterminato i passaggi di ruolo sono congelati.
ART. 4 - Programmazione pluriennale delle assunzioni
1. Il ministero dell’istruzione provvede alle
assunzioni dei docenti nei limiti dei posti resi vacanti e disponibili per
effetto delle cessazioni dal servizio, sulla base di una programmazione
pluriennale formulata di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze
e della funzione pubblica; qualora non si proceda o si proceda parzialmente
alle assunzioni in ruolo, il contingente di posti rimasto sarà accantonato per
l’operazione successiva.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER LA RIDETERMINAZIONE DELLLA TERZA FASCIA
DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 401 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994 N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
A.1 Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento
dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario (S.S.I.S) o per l'abilitazione/titolo abilitante
all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento
nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi "di didattica della
musica" di durata quadriennale, conseguiti con il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio per
l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n.
212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle
graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in
scienze della formazione primaria per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono
attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel predetto limite di 36 punti
vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui
il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
per il
punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o
esame, fino a 59 punti 12
per
il punteggio da 60 a 65 punti 15
per
il punteggio da 66 a 70 punti 18
per
il punteggio da 71 a 75 punti 21
per
il punteggio da 76 a 80 punti 24
per
il punteggio da 81 a 85 punti 27
per
il punteggio da 86 a 90 punti 30
per
il punteggio da 91 a 95 punti 33
per
il punteggio da 96 a 100 punti 36
A.2 Ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si
valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità
o un solo titolo con valore abilitante;
b) le
votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il
punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se
pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per
l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio
complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole,
il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi,
rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami
e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio
complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera,
espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per
le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è
sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito
l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni
riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000
e n. 1/2001, si valuta il punteggio complessivo, espresso in centesimi,
relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati, ovvero, se più
favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in
ottantesimi, rapportato a cento.
A.3 Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi
dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, università e
ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, sono
attribuiti punti 8.
A.4 Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di un corso
di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono
attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del
corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si
riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito
della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola
abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono
attribuiti punti 6.
A.5 Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui
al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il
punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti, in aggiunta al punteggio di cui
al punto A.1, ulteriori punti 6.
B -
SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
B.1 Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o
elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali,
ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di
sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal
personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2 Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di
istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole
elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti
, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3 Per il servizio di insegnamento prestato,
entro e oltre l’a.s. 2004- 2005, in istituti di istruzione secondaria statale
sulla cattedra di Materia Alternativa alla Religione Cattolica sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di
punti 12 per ciascun anno
scolastico nella classe di concorso corrispondente a quella di reclutamento
deliberata dal Collegio dei Docenti dell’Istituto e risultante sui certificati
di servizio; tale servizio costituisce a tutti gli effetti
requisito valido per l’ammissione ai concorsi riservati della classe di
concorso interessata.
B.4 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di
cui ai precedenti punti B.1, B.2 e B.3:
a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il
possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca
della nomina e relativo alla classe di concorso e/o
posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in
più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola
graduatoria a scelta dell'interessato; analogamente il biennio di durata legale
del corso di specializzazione all'insegnamento secondario, equiparato ad un
biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato
per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato, come previsto dalla
stessa lettera A, punto A.4;
c) il servizio svolto nelle attività
di sostegno (in periodi antecedenti l’istituzione
della relativa classe di concorso) è valutato nella classe di concorso,
compresa nell'area disciplinare, che ha determinato l’individuazione
dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di
insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di
specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) il servizio prestato nelle scuole
italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole
militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola
statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti
curricolari della scuola statale; g) il
servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
C - ALTRI
TITOLI
C.1 Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 18 punti.
C.2 Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli
che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7,
C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3 Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in
aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A, sono attribuiti
punti 3.
C.4 Ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto C.3:
a) nel
caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un
unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le abilitazioni
per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono
valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non
sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione
delle disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n.
33/2000 e n. 1/2001.
C.5 Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48
CEE e n. 92/51 CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai
sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6 Per ogni
dottorato di ricerca sono attribuiti punti 6.
C.7 Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai
ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue
straniere, di cui al decreto ministeriale n. 39/1998, previste per le classi di
concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una
delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, e per
le lauree in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8 Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai
ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze
della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, per ogni titolo
sono attribuiti punti 6.
C.9 Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai
ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti
punti 6.
C.10 La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria
prevista ai precedenti punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione
dello stesso titolo ai sensi della precedente lettera A, punto A.6.
C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master
universitario di durata biennale coerente con la materia d’insegnamento sono attribuiti punti 3,
ovvero lo stesso punteggio previsto per le abilitazioni o idoneità aggiuntive
di cui al punto C 3 .
C.12 Per ogni corso di perfezionamento
universitario coerente con la materia
d’insegnamento sono attribuiti punti 1,5.
Torino, 3 novembre 2003
GPT
(Gruppo insegnanti Precari Torino) e
CDP VCO (Comitato Docenti Precari del VCO)
Per
contatti con GPT:
Emilio
Albano redemi@tiscali.it
Bruna
Mino 328/7964583 bruna.min@libero.it
Annamaria
Settembrini annamaria.settembrini@fastwebnet.it
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contatti con CDP VCO:
Massimo
Zanetta 338\9526429 attenazgc@tin.it
Loredana
Cioffi 347\5968462 loredaciof@supereva.it
Ciro
Esposito 347\5987487 cirogiacobino@virgilio.it