|
|
|
![]() |
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE LA CORTE NON RICONOSCE IL DIRITTO DEI PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL'ASSUNZIONE. |
|
| Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 27.3.2003, l'esclusione della stabilizzazione del rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione in caso di violazione delle norme sul contratto a tempo determinato è conforme alla Costituzione. Non sarebbe quindi incostituzionale il disposto dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/01 il quale dispone che la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte della Pubblica Amministrazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione stessa, ma solo il diritto al risarcimento del danno per la prestazione di lavoro effettuata in violazione di norme imperative. Secondo la Corte Costituzionale la galassia dei precari della pubblica amministrazione ha diritto solo ad una tutela risarcitoria in quanto l'art. 97, c., Cost. prevede l'accesso al pubblico impiego tramite concorso "salvo i casi stabiliti dalla legge"; proprio l'accesso tramite concorso è il discrimine tra il lavoro privato e quello pubblico, secondo la Corte Costituzionale, e giustifica la disparità di trattamento tra privato e pubblico in caso di violazione di norme imperative dei contratti atipici. In altri termini, la privatizzazione del rapporto di lavoro varrebbe solo quando comporta una riduzione dei diritti dei lavoratori e non dove comporterebbe miglioramenti. E', comunque, interessante il fatto che si riconosce ai precari il diritto ad un risarcimento per il danno derivante dalla violazione di norme imperative. La CUB Scuola intende, con i colleghi interessati, operare al fine di ottenere il risarcimento previsto da questa sentenza. |
||
| |
||