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SUPPLENZE: BREVE GUIDA
A. S. 2003-2004 - Assunzioni a tempo determinato del personale docente. 
 | Quali supplenze? | Da quali graduatorie? | Il sostegno | Chi assegna la supplenza? | Quando? | Sanzioni |

Ecco in sintesi un breve prontuario sulla stipula dei contratti a tempo determinato (supplenze) per il personale docente. 

Che tipo di supplenza?
Ci sono tre diverse tipologie di supplenze (e quindi di contratti) caratterizzate anche da una durata diversa:

  1. Supplenza annuale ovvero contratto fino al 31 agosto. Si attribuisce, entro il 31 dicembre 2003, su posti o cattedre disponibili per l’intero anno e vacanti (cioè senza titolare di ruolo su quel posto o cattedra). Il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 31 agosto. Si prescinde dalla tipologia di graduatoria da cui si è individuati. (art. 4 L. 124/99).
  2. Supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero contratto fino al 30 giugno. Si attribuisce, entro il 31 dicembre 2003,  su posti o cattedre disponibili per l’intero anno e non vacanti (quindi coperti da un titolare il quale però si trova in una diversa collocazione: distacco, utilizzo, assegnazione provvisoria, ecc...) oppure determinati in organico di fatto. Il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 30 giugno (salvo proroga per esami). E' una tipologia di contratto che si può stipulare anche su spezzoni orario disponibili per l’intero anno e che non concorrono a costituire posto o cattedra, quando queste ore non siano state attribuite ai docenti in servizio nella scuola. In questo caso il supplente ha diritto al completamento se si venissero a determinare ulteriori ore (art. 37 del Ccnl/03 e DM n. 201/2000). Si prescinde dalla tipologia di graduatoria da cui si è individuati. (art. 4 L. 124/88) 
  3. Supplenza breve ovvero contratto per la sostituzione del titolare assente (oppure fino al subentro dell’avente diritto – L. 449/97 art.40 c. 9). Il contratto decorre dalla data di assunzione in servizio fino al rientro del titolare (o al subentro dell’avente diritto). (art. 37 del Ccnl/03) 

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Da quali graduatorie attingere?
Per individuare gli aventi diritto sia alle supplenze annuali sia a quelle fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie provinciali permanenti. (art. 1 L. 124/88, art. 401 d.lgs 297/94 e art. 2 del DM n. 201/00). Quando tali graduatorie fossero esaurite è allora possibile usare quelle delle istituzioni scolastiche che presentano la disponibilità del posto. 
Per le supplenze brevi si usano invece le graduatorie dell'istituzione scolastica che deve provvedere alla sostituzione(L. 124/99 e art. 7 del DM n. 201/00)

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Il sostegno. 
Le supplenze su posti di sostegno non si distinguono dalle altre per i due aspetti esaminati sopra (tipologia e graduatorie di riferimento). Esiste invece una specificità del sostegno per ciò che riguarda gli elenchi degli aspiranti:
nella scuola materna ed elementare c'è un unico elenco di aspiranti da cui si individua l’avente diritto sia nella graduatorie permanente provinciale sia in quella di Circolo o Istituto;
questo vale anche per la scuola media, nel cui unico elenco confluiscono, a richiesta, tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie delle varie classi di concorso (con il punteggio più alto) che sono in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno;
nella scuola secondaria di secondo grado si predispongono distinti elenchi per ciascuna area disciplinare (DM n. 170/95) sia per la graduatoria permanente provinciale sia per le singole graduatorie d’istituto.

Inoltre è prevista una fase iniziale transitoria (e complessa), una volta esauriti gli elenchi degli specializzati e prima di passare alla nomina di personale non specializzato (CM n. 53 del 20/06/03). Questa fase è dovuta al fatto che può esserci personale che ha dichiarato di avere in corso l’acquisizione del titolo di specializzazione (entro il 31 ottobre deve essere sciolta, positivamente o meno, la riserva). Questa proroga nei tempi ha lo scopo di favorire il conferimento delle nomine annuali a docenti specializzati.   

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Chi assegna la supplenza?
Per le supplenze annuali e fino al termine delle lezioni, è il CSA (ex Provveditorato) che provvede a convocare gli aspiranti e a formulare la proposta di assunzione, fino al 31 luglio 2003. Dopo tale data la funzione è delegata ai Dirigenti Scolastici (L. 333/01). 
Per le supplenze brevi provvede sempre il Dirigente Scolastico della scuola che deve provvedere alla sostituzione. In tutti i tre casi di supplenza la stipula del contratto di lavoro è sempre a carico del Dirigente Scolastico della scuola dove si assume servizio.

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Come si procede dopo il 31 luglio?
L'assegnazione delle supplenza effettuata dai D.S. dopo il 31 luglio è procedura recente e particolarmente complessa, al punto che il primo anno ha dato luogo ad una serie notevolissima di disguidi. Dall'anno passato il MIUR a dato particolari disposizioni, confermate anche per quest'anno, (CM n. 82 del 19 luglio 2002 e CM 2067 del 23 luglio 2003 con allegate note tecniche). In sostanza sono state attivate su base territoriale delle scuole di riferimento, definite scuole polo che svolgono il compito di organizzare e gestire, per tutte le scuole che si riferiscono a quel polo, la convocazione sulla base delle graduatorie provinciali. Il supplente che accetta la proposta formulata dalla scuola polo firma un'impegnativa che dovrà consegnare al DS della scuola sede di servizio per la stipula del contratto a tempo determinato.
L'elenco delle scuole polo deve essere reso pubblico per tempo. Esse avranno la disponibilità sia delle graduatorie permanenti da utilizzare, sia degli elenchi dei posti disponibili al termine delle operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria del personale di ruolo nonchè di assegnazione di supplenze disposte dal CSA entro il 31 luglio. 
Il 22 agosto saranno pubblicati il calendario delle convocazioni e l'elenco dei posti disponibili.
Dall’8 settembre ogni singola scuole potrà nominare sui posti per tutto l’anno rimasti liberi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie permanenti, in base alle proprie graduatorie d’istituto .    

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Sanzioni e contenzioso
A carico dei supplenti che rinuncino ad una proposta di assunzione ovvero abbandonino una supplenza dopo aver assunto servizio, sono previste diverse sanzioni (DM n. 201/00, art. 8) che vanno dalla perdita del diritto ad altre nomine da quella graduatoria per quell’anno e anche per il successivo fino alla perdita del diritto a qualsiasi altra supplenza anche breve per tutto l’anno in corso. Tali sanzioni sono state di fatto mitigate dalla L. 333/01 che ha imposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti rendendo vana l'esclusione dalla scelta per l'anno successivo.
E' bene ricordare che: 
si può rinunciare ad una proposta di nomina, già accettata, per accettarne un'altra successiva quando quest'ultima sia più favorevole (cioè fino al 31/8 piuttosto che 30/6). Non è possibile accettarne una seconda di pari condizione. (CM n. 2067/03 e 82/02);
i casi di contenzioso riguardo all'assunzione del personale sono regolati dagli artt. 130, 131, 132 e 133 del Ccnl/03.

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