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SUPPLENZE:
BREVE GUIDA A. S. 2003-2004 - Assunzioni a tempo determinato del personale docente. |
| | Quali supplenze? | Da quali graduatorie? | Il sostegno | Chi assegna la supplenza? | Quando? | Sanzioni | | |
Ecco in sintesi un breve prontuario sulla stipula dei contratti a tempo determinato (supplenze) per il personale docente.
Che tipo di supplenza?
Ci sono tre diverse tipologie di supplenze (e quindi di contratti)
caratterizzate anche da una durata diversa:
Da quali
graduatorie attingere?
Per individuare gli aventi diritto sia
alle supplenze annuali sia a quelle fino al termine delle attività didattiche
si utilizzano le graduatorie provinciali permanenti. (art. 1 L. 124/88, art. 401 d.lgs 297/94 e art. 2 del DM n.
201/00). Quando tali graduatorie fossero esaurite è allora possibile usare
quelle delle istituzioni scolastiche che presentano la disponibilità del
posto.
Per le supplenze brevi si usano invece le graduatorie dell'istituzione
scolastica che deve provvedere alla sostituzione(L. 124/99 e art. 7 del DM n.
201/00)
Il sostegno.
Le supplenze su posti di sostegno non si distinguono dalle altre per i due
aspetti esaminati sopra (tipologia e graduatorie di riferimento). Esiste invece
una specificità del sostegno per ciò che riguarda gli elenchi degli aspiranti:
nella scuola materna ed elementare
c'è un unico elenco di aspiranti da cui si individua l’avente diritto sia nella graduatorie permanente provinciale
sia in quella di Circolo o Istituto;
questo vale anche per la
scuola media, nel cui unico elenco confluiscono, a richiesta, tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie delle varie classi di concorso (con il punteggio più alto)
che sono in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul
sostegno;
nella scuola secondaria di secondo grado
si predispongono distinti elenchi per ciascuna area disciplinare (DM n. 170/95) sia per la graduatoria permanente provinciale
sia per le singole graduatorie d’istituto.
Inoltre è prevista una fase iniziale transitoria (e complessa), una volta esauriti gli elenchi degli specializzati e prima di passare alla nomina di personale non specializzato (CM n. 53 del 20/06/03). Questa fase è dovuta al fatto che può esserci personale
che ha dichiarato di avere in corso l’acquisizione del titolo di specializzazione
(entro il 31 ottobre deve essere sciolta, positivamente o meno, la riserva). Questa proroga nei tempi ha
lo scopo di favorire il conferimento delle nomine annuali a docenti specializzati.
Chi assegna la supplenza?
Per le supplenze annuali e fino al termine delle lezioni, è il CSA (ex Provveditorato)
che provvede a convocare gli aspiranti e a formulare la proposta di assunzione, fino al 31 luglio 2003. Dopo tale data la
funzione è delegata ai Dirigenti Scolastici (L. 333/01).
Per le supplenze brevi provvede sempre il Dirigente Scolastico della scuola che
deve provvedere alla sostituzione. In tutti i tre casi di supplenza la stipula del contratto di lavoro
è sempre a carico del Dirigente Scolastico della scuola dove si assume servizio.
Come si procede dopo il 31 luglio?
L'assegnazione delle supplenza effettuata dai D.S. dopo il 31 luglio è
procedura recente e particolarmente complessa, al punto che il primo anno ha
dato luogo ad una serie notevolissima di disguidi. Dall'anno passato il MIUR a
dato particolari disposizioni, confermate anche per quest'anno, (CM n. 82 del 19 luglio
2002 e CM 2067 del 23 luglio 2003 con allegate note tecniche). In sostanza sono
state attivate su base territoriale delle scuole di riferimento, definite scuole
polo che svolgono il compito di organizzare e gestire, per tutte le scuole che
si riferiscono a quel polo, la convocazione sulla base delle graduatorie
provinciali. Il supplente che accetta la proposta formulata dalla scuola polo
firma un'impegnativa che dovrà consegnare al DS della scuola sede di servizio
per la stipula del contratto a tempo determinato.
L'elenco delle scuole polo deve essere reso pubblico per tempo. Esse avranno la
disponibilità sia delle graduatorie permanenti da utilizzare, sia degli elenchi
dei posti disponibili al termine delle operazioni di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria del personale di ruolo nonchè di assegnazione di
supplenze disposte dal CSA entro il 31 luglio.
Il 22 agosto saranno
pubblicati il calendario delle convocazioni e l'elenco dei posti disponibili.
Dall’8 settembre ogni
singola scuole potrà nominare sui posti per tutto l’anno rimasti liberi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie
permanenti, in base alle proprie graduatorie d’istituto .
Sanzioni e contenzioso
A carico dei supplenti che rinuncino ad una proposta di assunzione ovvero
abbandonino una supplenza dopo aver assunto servizio, sono previste diverse
sanzioni (DM n. 201/00, art. 8) che vanno dalla perdita del diritto ad altre nomine da quella graduatoria per quell’anno e anche per il
successivo fino alla perdita del diritto a qualsiasi altra supplenza anche breve per tutto l’anno in
corso. Tali sanzioni sono state di fatto mitigate dalla L. 333/01 che ha imposto
l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti rendendo vana l'esclusione
dalla scelta per l'anno successivo.
E' bene ricordare che:
si può rinunciare ad una proposta di nomina,
già accettata, per accettarne un'altra successiva quando quest'ultima sia più favorevole (cioè fino al 31/8 piuttosto che 30/6). Non è possibile accettarne una seconda di pari condizione. (CM n. 2067/03 e
82/02);
i casi di contenzioso
riguardo all'assunzione del personale sono regolati dagli artt. 130, 131, 132 e 133 del Ccnl/03.