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PREVIDENZA

RISCATTO E/O COMPUTO PERIODI 



l'INPDAP, con la circolare n. 38 dell'11 giugno 2004  "Termini per la presentazione della domanda di riscatto del
personale statale", ricorda che i dipendenti civili dello Stato, cessati dal servizio per motivi diversi dai limiti di età, possono esercitare - in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro - la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi e che, in particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:
  • i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/80, come integrata dalla legge n. 333/85, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero
  • i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di 3 anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto · i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31 dicembre 1996
  • i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico · i periodi lavorativi prestati all'estero presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale
  • il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre
  • il diploma di laurea
  • il diploma di specializzazione
  • il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
  • i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale, ex art. 35 del d.lgs.151/2001).

I predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono, anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione (ancorché titoli già previsti dal d.P.R. 1092/73) in quanto il d.lgs. 184/97 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l'ammissibilità al riscatto prevedendo - per le domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi - che i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente
al loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il relativo titolo.

Ulteriori utili informazioni sul sito dell'INPDAP
http://www.inpdap.it/webnet/sito/home1.asp

 

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