l'INPDAP, con la circolare n. 38 dell'11 giugno 2004 "Termini per la presentazione della domanda di riscatto del
personale statale", ricorda che i dipendenti civili dello Stato, cessati dal
servizio per motivi diversi dai limiti di età, possono esercitare - in
costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro -
la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi e che, in particolare, le nuove
tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:
- i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/80, come integrata dalla
legge n. 333/85, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di 3 anni,
in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di
legge o di contratto · i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di
lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31
dicembre 1996
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al
31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico · i periodi lavorativi prestati all'estero presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale
- il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni
e non superiore a tre
- il diploma di laurea
- il diploma di specializzazione
- il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo
parentale, ex art. 35 del d.lgs.151/2001).
I predetti termini per la presentazione di domande di riscatto valgono,
anche, per il diploma di laurea e per quello di specializzazione (ancorché
titoli già previsti dal d.P.R. 1092/73) in quanto il d.lgs. 184/97 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l'ammissibilità al riscatto
prevedendo - per le domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi - che i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente
dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente
al loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il relativo titolo.
Ulteriori utili informazioni sul sito dell'INPDAP
http://www.inpdap.it/webnet/sito/home1.asp
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