|
|
|
![]() |
Obbligo di presenza a scuola per attività al di fuori del calendario d'insegnamento |
Di seguito alcune domande e relative risposte sulla questione indicata sopra.
Domanda 1
A fronte di un calendario di attività anche funzionali all'insegnamento, presentato a
settembre, a norma dell'art. 54 del CCNL 1995 ed approvato dal C.d. docenti, che non
prevede attività di alcun genere dopo la chiusura delle attività prettamente didattiche,
può il dirigente scolastico pretendere che i docenti si rechino a scuola per attività di
programmazione? sino alla fine del mese di giugno e poi nel mese non di ferie? Può
obbligare i docenti a recarsi ogni giorno a scuola per eventuali sostituzioni di quelli
impegnati negli esami di stato? Tutto ciò dovrebbe essere o essere stato deliberato dal
Collegio dei docenti?
Risposta
Per contro, l'implementazione del disposto collegiale rimane di competenza del
dirigente scolastico, che emana conformi atti di gestione ai sensi dell'art.396 del
decreto legislativo 297/94.
Va da sé che, in assenza dei provvedimenti amministrativi (predisposizione del
piano annuale, approvazione e deliberazione del piano da parte del collegio docenti)
sussustanti al citato atto di gestione, quest'ultimo non possa che presentare evidenti
vizi di legittimità, tali da renderlo automaticamente nullo. Fermo restando la relativa
efficacia interinale fino all'eventuale provvedimento di annullamento.
Per non parlare delle eventuali responsabilità amministrative (eccesso di potere)
e penali (abuso d'ufficio), in capo al dirigente, che non possono che fare seguito
all'emanazione dell'atto medesimo. Specie se all'emanazione dell'atto dovesse seguire la
presentazione dell'atto di rimostranza ex art.17 del d.P.R. 3/57 o, comunque, di un
reclamo, sempre in forma scritta, da parte dei docenti interessati dall'atto di gestione
medesimo. Per non parlare della eventuale responsabilità patrimoniale derivante dai
crediti aggiuntivi che, inevitabilmente, sorgerebbero in capo ai docenti,per i periodi
eccedenti il monte ore fissato dal citato art.42 del Ccnl. E' appena il caso di precisare,
peraltro, che i docenti non impegnati negli esami, qualora non siano state disposte,
contestualmente, attività funzionali all'insegnamento, non sono affatto tenuti a recarsi
a scuola. Obbligo che, evidentemente, non sussiste nemmeno per quanto riguarda i periodi
di sospensione delle attività didattiche non coincidenti con la fruizione delle ferie
(nota ministeriale 28/07/81, prot.980).
Domanda
La Preside sostiene invece che prima dell'inizio delle lezioni, essendo i docenti "in
servizio", non è possibile remunerare queste e altre attività come
aggiuntive. La tesi a me pare infondata, ma chiedo lumi al vostro sportello.
Risposta
E'appena il caso di precisare che gli obblighi di servizio del personale docente
non si identificano con la presenza giornaliera presso l'istituzione scolastica, se non in
quanto coincidenti con le obbligazioni derivanti dalla erogazione della prestazione di
insegnamento e dalle attività funzionali all'insegnamento medesimo. Ciò ai sensi degli
artt.41 e 42 del Ccnl 5 agosto 1995.
"Nel mese di
giugno (ma ciò è vero anche a settembre) gli insegnanti che non hanno più lezione (o
quando ancora non sono iniziate, come a settembre) e che non sono impegnati nemmeno per
operazioni connesse agli esami (comprese le eventuali sostituzioni, se necessarie) non
hanno più obblighi di presenza a scuola. Infatti gli obblighi, terminati quelli di
lezione ai sensi dell''''art. 41 del CCNL/95 in relazione al calendario scolastico, e se
non ci sono impegni di esami, sono solo quelli funzionali (40 ore l'anno per tutti) e solo
se programmati. Ad esempio un eventuale collegio di fine anno e che riguarda tutti. Se poi
sono già state effettuate le 40 ore, non c'è più obbligo nemmeno su questo. Tutto
quello che si fa in più non è obbligatorio e, se prestato, si ha diritto alla
retribuzione aggiuntiva del fondo."
Aggiungo che "la produzione di materiale didattico" non è attività funzionale
che si fa a scuola, ma rientra eventualmente nei doveri individuali (e autodeterminati da
ciascuno) di obbligo alla preparazione delle lezioni. L''aggiornamento, infine, non si
"improvvisa" (né tantomeno può essere l'autoaggiornamento che si deve fare a
scuola). Quindi o lo si è programmato e deliberato come collegio (cui spetta deliberare
il piano annuale) in quel periodo (chiarendo anche quali sono gli obblighi di tutti),
oppure non ci sono obblighi né spetta al DS decidere al momento. Quindi, se alla luce di
quanto detto non ci sono le condizioni per "pretendere" ciò che il DS vorrebbe
farvi fare, diffidate a farlo. In presenza di "ordine scritto", contestatelo,
chiedetene la reiterazione scritta e poi fate ricorso al giudice rivendicando anche la
retribuzione di quanto illegittimamente preteso. Se non lo mette per iscritto, andate pure
anche in piscina o al mare a prendere il sole!!