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Antisindacale non affiggere i conti |
tratto
da ItaliaOggi – 7 maggio 2002
Lo ha stabilito una recente pronuncia del giudice del lavoro di Pisa
intervenuto sull’autonomia
Antisindacale non affiggere i conti
Il preside che rifiuta di aprire le trattative per la stipula
del contratto d'istituto e non affigge all'albo della scuola i prospetti con le risorse
economiche disponibili per le attività aggiuntive è colpevole di condotta
antisindacale. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Pisa, con una
pronuncia emessa il 21 marzo scorso. Il giudice monocratico, peraltro, ha anche
condannato l'amministrazione a pagare 1.500 euro di spese legali ai sindacati che
avevano presentato il ricorso (Cgil, Cisl, Uil e Snals). La sentenza è di particolare
attualità anche perché tratta in maniera approfondita il problema della
legittimazione
passiva dei dirigenti scolastici nelle controversie di lavoro con i dipendenti. Vale a
dire: la possibilità per il dirigente di rappresentare in giudizio l'amministrazione
nelle liti relative al personale addetto ai singoli istituti. Possibilità ammessa dal
giudice monocratico per le liti individuali, ma tassativamente esclusa quando la
questione riguarda interessi collettivi. In quest'ultimo caso solo l'avvocatura dello
stato può difendere l'amministrazione.
La sentenza ha fatto seguito, peraltro a un provvedimento d'urgenza
(art. 700 c.p.c.), che aveva visto l'amministrazione soccombente, con il quale il
giudice
aveva ordinato al preside dell'istituto in questione di dare corso alle richieste
avanzate dalle organizzazioni sindacali. Provvedimento, integralmente
confermato,
anche nel giudizio di merito. Ecco il dettaglio delle disposizioni che sono state
impartite al preside dal giudice del lavoro:
a) dare corso alla
contrattazione d'istituto convocando le parti
b) esporre all'albo
dell'istituto i prospetti riepilogativi dell'utilizzo delle risorse economiche
disponibili per l'erogazione delle retribuzioni accessorie;
c) assegnare
uno spazio per le affissioni sindacali;
d) informare le
organizzazioni sindacali circa gli organici per l'anno scolastico in corso e i criteri
per la formazione delle classi;
e) fornire i dovuti
chiarimenti sull'utilizzo dei fondi assegnati dalla provincia di Pisa per il
funzionamento dei corsi per adulti;
f) trasmettere
alle Rsu le documentazioni di natura sindacale provenienti dalle organizzazioni di
provenienza. In pratica, le stesse disposizioni che erano già state impartite con il
provvedimento d'urgenza, ma che erano rimaste lettera morta.
Di qui la condanna dell'amministrazione.
Il giudice del lavoro ha motivato la decisione basandosi sul
fatto che l'art. 6 del ccnl '99, nel riaffermare l'autonomia delle competenze del
dirigente scolastico, rispetto a quelle degli organi collegiali, non esonera il capo
d'istituto dall'obbligo di dare l'informativa alle organizzazioni sindacali. Tanto più
che la stessa norma contiene “un'analitica elencazione delle materie in cui il dirigente
è tenuto a fornire informazione preventiva e successiva, senza che abbia rilievo
alcuno la distinzione delle prerogative a cui quelle materie ineriscono”. “Il
non averlo
fatto”, argomenta il magistrato di Pisa, “come risulta accertato nella prima fase,
specie con attenzione alla formazione delle classi, degli organici e all'utilizzo dei
fondi provinciali destinati all'educazione per gli adulti, concretizza
sicuramente
quella violazione dei diritti sindacali tutelata dall'art. 28 in rassegna”.
Il giudice del lavoro ha dato ragione all'amministrazione affermando
la liceità della presenza in giudizio del ministero, tramite l'avvocatura dello
stato, in luogo del dirigente scolastico. Nelle liti di carattere collettivo, «la
difesa tecnica dev'essere senz'altro assunta direttamente dall'avvocatura dello stato e,
con particolare riguardo ai ricorsi ex art. 28 Statuto dei lavoratori come quello in
esame, le considerazioni finora svolte trovano un più solido argomento proprio nel
fatto che la norma reprime comportamenti del datore i lavoro, diretti a impedire o
limitare
l'esercizio delle libertà sindacali».
Antimo Di Geronimo
- Sezione Monocratica del Lavoro -
Il Giudice del Lavoro - dr. G.
SCHIAVONE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.
536/01-R.G.C., decisa all’udienza del .......… e promossa da
AMMINISTRAZIONE DELLA PUBLICA ISTRUZIONE elettivamente
domiciliata in Firenze nei locali dell’Avvocatura dello Stato che la rappresenta e
difende per legge.
C/OO.SS. Provinciali CGIL/Scuola, CISL/Scuola e SNALS, in
persona dei segretari provinciali pro tempore, elettivamente domiciliati in Pisa nello
studio dell’Avv. F. Baregi che li rappresenta e difende per procura in atti.
…………………………(
omissis )……………………………
OGGETTO: Opposizione avverso decreto ex
art. 28 Statuto Lav. di questo Ufficio del 28. 04. 2001.
Il Procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
"Dichiarare la legittimazione passiva del Ministero ricorrente in ordine alla domanda
avversaria, respingere le domande originariamente proposte dalle OO.SS.e ritenere non
antisindacali i comportamenti tenuti dal Dirigente dell’istituto scolastico
"…". Con ogni conseguenziale provvedimento anche in punto di vittoria di
spese".
Il Procuratore delle OO.SS. resistenti ha così
concluso: "Integrale conferma del provvedimento impugnato, anche in punto di vittoria
di spese"
Con rituale atto, l’Amministrazione della Pubblica
Istruzione ricorre avverso il provvedimento con cui quest’Ufficio, in accoglimento di
apposito ricorso delle OO. SS. oggi resistenti, accertato il comportamento antisindacale
del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo "…" di … e dichiarato
il difetto di legittimazione del Ministero della Pubblica Istruzione, ha disposto la
rimozione degli effetti ordinando di:
a) dar corso alla contrattazione decentrata allo scopo
convocando le parti nel termine di gg. 10 dalla comunicazione del presente decreto;
b) esporre all’albo dell’istituto i prospetti
riepilogativi dell’utilizzo delle risorse economiche disponibili per l’erogazione
delle retribuzioni accessorie;
c) assegnare uno spazio per le affissioni sindacali;
d) informare le OO. SS. circa gli organici per l’anno
scolastico in corso e i criteri per la formazione delle classi;
e) di fornire i dovuti chiarimenti sull’utilizzo dei
fondi assegnati dalla Provincia di Pisa per il funzionamento dei corsi per adulti;
f) di trasmettere alle RSU le documentazioni di natura
sindacale provenienti dalle OO.SS. delle scuole di provenienza.
Parte ricorrente, senza avanzare alcuna richiesta
istruttoria ma riportandosi agli atti di prime cure, invoca la declaratoria di propria
legittimazione attiva (e, quindi, passiva per la prima fase), nonché l’accertamento,
nel merito, della non antisindacalità del comportamento tenuto dal dirigente scolastico.
Ritualmente si costituiscono le OO. SS. Prov.li
chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ex art. 28, L. n. 300/70, anche
in punto di legittimazione passiva che ritengono propria dell’Istituzione scolastica
presieduta dal Dirigente citato in lite.
La causa, senza istruttoria alcuna, sulle conclusioni
delle parti, siccome in epigrafe integralmente trascritte, viene decisa con lettura
pubblica del sottoesteso dispositivo all’udienza del …
In via assolutamente preliminare sono da affrontare le
questioni processuali sollevate da parte ricorrente, la quale sostiene l’erroneità
della declaratoria di sostanziale contumacia a carico del Dirigente Scolastico
dell’Istituto …, non essendosi questo costituito nelle forme di rito ma ancor di più
per essere essa stessa dichiarata priva di legittimazione passiva in un giudizio in cui
viene contestata la condotta antisindacale del dirigente di un istituto scolastico munito
di personalità giuridica.
In effetti ha affermato il primo Giudice che:
1) legittimato passivo è il dirigente che ha posto in
essere le denunciate condotte, per il fatto che, l’Istituto dal medesimo presieduto è
munito di personalità giuridica;
2) la costituzione del dirigente non aveva i requisiti
minimi voluti dalla legge (art. 416 cpc. ) e, comunque, difettava di rappresentanza; ad
ogni modo aveva omesso di prendere posizione sulle allegazioni avversarie omettendo di
articolare mezzi di prova, così rendendo incontestate le circostanze allegate da parte
avversa;
3) per esclusione, era infondata la legittimazione del
M.P.I. ma quand’anche si fosse voluto accedere ad una sua accoglienza, nulla veniva
apportato al merito della causa, posto che la difesa limita alla richiesta di una sorta di
"buona comprensione" per la gestione di vertenze nuove ed oggettivamente
difficoltose per i dirigenti scolastici.
A tale proposito, in questa fase di opposizione,
l’Avvocatura dello Stato, pur se nel merito si limita al richiamo degli atti depositati
sia dal MPI. che dal D.S., ha rivendicato la propria esclusiva legittimazione ad essere
parte in tali tipi di processi, difettando al contrario, la legittimazione dei D.S.
La questione relativa alla legittimatio ad processum
(legittimazione ad essere parte in causa) per quanto attiene alle liti relative al
personale scolastico addetto ai singoli istituti, non è di pronta e facile soluzione.
Le maggiori perplessità a proposito derivano
dall’essere stati recentemente dotati gli Istituti comprensivi, fra gli altri Istituti
scolastici, di personalità giuridica (L. n. 59/97 e DPR. n. 275/99).
Com’è noto, è questa una vera e propria fictio, in
quanto attraverso una procedura disciplinata dalla legge, viene attribuita ad un corpo
istituzionale o sociale la principale fra le qualità della persona fisica, cioè
l’essere soggetto giuridico a pieno titolo. In vero, secondo le dottrine più recenti
neppure si può parlare di finzione in quanto si tratta solo di prendere atto che nel
mondo giuridico vi sono due realtà: le persone fisiche e quelle giuridiche, entrambe con
la propria capacità giuridica. Comunque sia, poiché i corpi aggregati non sono ab
origine titolari della personalità ma richiedono una procedura di attribuzione, si può
dire che dal momento del riconoscimento della personalità, nel mondo del diritto vi è un
nuovo soggetto a carattere generale, un centro cioè d’imputazione di diritti e doveri,
nonché degli effetti giuridici che l’ordinamento connette ad azioni giuridicamente
rilevanti.
In questo senso non può distinguersi, fra la titolarità
della personalità giuridica e l’essere ente pubblico, per concludere, come fa
l’Avvocatura, che attribuzione della personalità giuridica non vuol dire creazione di
un ente. In realtà nessuno in dottrina distingue fra i due concetti, in quanto essere
ente vuol dire avere la personalità giuridica e viceversa, tant’ che viene definita
come entizzazione la procedura di attribuzione della personalità.
Summa divisio fra le persone giuridiche è sicuramente
quella che distingue le persone di diritto privato e quelle di diritto pubblico, le prime
sono caratterizzate dal fine squisitamente privatistico da esse perseguito e se è
previsto l’intervento dei pubblici poteri lo è solo esternamente, allo scopo di
impedire che il loro operato risulti socialmente dannoso. Sul piano dei rapporti
intersoggettivi non subiscono, invece limitazione alcuna (si pensi alle s.p.a.).
Le persone giuridiche di diritto pubblico si
caratterizzano, a loro volta, per essere titolari di uno speciale potere d’imperio che
si esercita nei confronti di tutti i consociati, o almeno, di una grande parte di essi
(basti pensare agli enti pubblici territoriali. Stato, regioni, Comuni, ecc.), ovvero sono
caratterizzati dall’essere enti strumentali rispetto ad altri di più ampi fini. E’
proprio a quest’ultima categoria che la dottrina ritiene facciano parte gli enti che in
proprio soddisfano un interesse sostanzialmente riferibile ad altro ente, così, ad
esempio, sono tali le Università ma anche tutti gli Istituti scolastici dotati di
personalità giuridica, posto che vada riconosciuto proprio dello Stato il fine ultimo
dell’istruzione pubblica. Il quale viene realizzato, a differenza di quanto accadeva
fino alla L. n. 59/97, per il tramite non di proprie articolazioni, bensì di veri e
propri soggetti autonomi, dato che giuridicamente vi è sicuramente una netta distinzione
fra la persona giuridica-Stato e la persona giuridica-Istituto, mentre si deve parlare di
semplici articolazioni locali riguardo a quelle strutture scolastiche non
entizzate.
Detto ciò al fine di inquadrare correttamente il
fenomeno giuridico, va riconosciuto che lo stesso non era ignoto al mondo del diritto. A
parte il più macroscopico esempio delle Università, la personalità giuridica ad
Istituti di istruzione di rango inferiore, risulta attribuita fin dall’inizio degli anni
trenta (L. n. 889/31), ad esempio agli istituti tecnici e professionali. A
quell’esperienza conviene volgere lo sguardo allo scopo di verificare quale fosse, fin
d’allora, il tipo di disciplina riservata al rapporto di lavoro.
La giurisprudenza della Corte Suprema è costante e
pacifica nel rilevare che: "il personale docente degli Istituti statali di istruzione
superiore, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed
inseriti nell’amministrazione statale, si trova in rapporto organico con
l’amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera
autonomia amministrativa" (Cass. n. 14484/00, conf.: n. 1000/97, 11041/96, 341/96).
In effetti, tanto il potere disciplinare, quanto la
gestione dell’aspetto economico del rapporto continuano a far capo agli organi
ministeriali centrali, ovvero decentrati sul territorio (cfr.: CCNL ‘95, art. 56),
dimostrando la permanenza di un rapporto organico con la persona giuridica Stato.
Da tanto discende che, pur nel novellato quadro offerto
dal D. Lgs. n. 165/01 (ex n. 29/93), tuttora datore di lavoro del personale scolastico sia
lo Stato, nella sua personificazione del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale è,
quindi, legittimato passivo sia sostanziale che processuale. Le iniziali incertezze sul
punto sono state definitivamente fugate anche per effetto del DPR. n. 352/01 che, dettando
un comma 7-bis di modifica dell’art. 14, DPR. n. 275/99 (avente ad oggetto l’autonomia
scolastica), ha stabilito, con norma procedimentale ma di sicuro effetto interpretativo,
che: "L’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa
nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le
giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata
attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’art. 21, L. n.
59/97".
Sebbene spetti per legge (T.U. n. 1611/33)
all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza delle
amministrazioni dello Stato senza bisogno di mandato alcuno, è opportuno richiamare, sul
piano della legittimatio ad processum, la disposizione di cui all’art. 16, com. 1, lett.
‘f’, D. Lgs. n. 165/01, secondo cui: "I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati (…) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e transigere (…)". Tale norma è derogatoria, solo per la materia del
contenzioso nel pubblico impiego, di quella (art. 11, T.U. n. 1611/33) che vuole che la
citazione delle Amministrazioni dello Stato sia effettuata presso l’Avvocatura ma nella
persona del Ministro pro tempore, in quanto, evidentemente, la scelta della difesa del
datore di lavoro è stata ritenuta partecipe della funzione di amministrazione che non di
quella politica. A ben vedere, però, la capacità processuale dei direttori generali è
di carattere onnicomprensivo, non limitata, dunque, alle questioni inerenti ai rapporti di
lavoro, per il solo fatto che l’art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 165, richiamato dalla
ridetta lett. ‘f’, stabilisce la netta separazione fra funzione di governo (tutta) e
gestione concreta dei programmi politici (tutti), affidata ai direttori generali, i quali,
dunque, sono i legali rappresentati dell’amministrazione interessata, anche
processualmente (Cass. n. 7349/98), nel senso che, sia pure implicitamente, accordano
all’Avvocatura il consenso o meno ad agire e resistere in lite. Il risvolto sostanziale
di tali affermazioni è che solo chi è posto al vertice del rapporto organico può essere
considerato responsabile di certe condotte, anche quelle lesive delle prerogative
sindacali ed anche per le eventuali conseguenze penali che la tutela di cui all’art. 28
St. Lav. prevede.
Per quanto attiene alla vera e propria difesa tecnica (jus
postulandi) però l’art. 417-bis, com. 1, cpc. stabilisce che. "Nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
quinto comma dell’art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni
stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti".
Il che sta a significare che, una volta evocata in lite
l’amministrazione interessata, con citazione presso il suo domicilio legale - che, per
le amministrazioni dello Stato è la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato (ex
art. 415, com. 7, ult. parte, cpc.) - e una volta che l’organo di difesa tecnica ha
ritenuto di non dover trattare direttamente la lite (com. 2 art. 417-bis cpc.), rimettendo
gli atti "agli uffici competenti", saranno questi ad essere stati individuati
come i titolari del potere di rappresentare in lite l’amministrazione dello Stato.
Secondo gli ordinamenti da ciascuna adottai, pertanto, potranno essere uffici del
contenzioso allo scopo istituiti, ovvero gli stessi dirigenti scolastici, per tornare al
caso in esame. Per questi, quindi, non è ammissibile alcuna legittimazione in nome della
persona di cui sono rappresentanti legali; essi potranno invece stare in lite per conto
dell’Amministrazione ed in virtù del meccanismo coniato dall’art. 417-bis
cpc.
Giustamente è stato sollevato in dottrina il dubbio che
il meccanismo di cui all’art. 417-bis cpc. non sia applicabile a tutte le controversia
comunque radicate nel rapporto di lavoro.
In realtà si rinviene nella norma un ostacolo di
carattere letterale e sistematico difficilmente superabile. Come visto dal comma sopra
trascritto, la legge precisa che deve trattarsi delle "controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma
dell’art. 413". La norma da ultimo citata è però norma di competenza, nel senso
che stabilisce solo di chi sia la "competenza territoriale nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni". A
ben riflettere, tale richiamo ha un senso solo se il dato letterale venga strettamente
interpretato con inerenza al singolo rapporto di lavoro e non esteso, dunque, alle liti di
carattere collettivo e che, comunque trascendono quella stretta inerenza. Così, si
sottraggono a quella disciplina sia le liti a rilevanza collettiva, quelle cioè relative
alla contrattazione e promosse dalle organizzazioni sindacali, dall’ARAN, ovvero
dall’amministrazione (art. 63, com. 3, D. Lgs. n. 165/01) ma anche quelle proprie dei
soggetti collettivi, in cui l’azione è diretta a reprimere una condotta lesiva di
prerogative del sindacato, in quanto soggetto autonomo e anche quando investe una
dimensione plurioffensiva, poiché occasionata dalla contemporanea lesione di diritti del
singolo lavoratore.
In questi casi di dimensione non strettamente
individuale, la difesa tecnica dev’essere senz’altro assunta direttamente
dall’Avvocatura dello Stato e, con particolare riguardo ai ricorsi ex art. 28 St. Lav.,
come quello in esame, le considerazioni finora svolte trovano un più solido argomento
proprio nel fatto che la norma reprime "comportamenti del datore di lavoro, diretti
ad impedire o limitare l’esercizio delle libertà sindacali".
E, dunque, in ragione di quanto siamo venuti dicendo,
avremo, da un lato, che la legittimazione passiva spetta al datore di lavoro, sicchè
abilitato a resistere in causa non è certamente l’Istituto scolastico presso il quale
la condotta datoriale si è concretizzata, dall’altro, però, trattandosi di lite
collettiva non è utilizzabile il meccanismo di cui all’art. 417-bis cpc.- E’
sicuramente applicabile, invece, l’art. 2, T.U. n. 1611/33 secondo cui, nei giudizi che
si svolgono fuori del luogo in cui ha sede l’Avvocatura, questa ha facoltà di delegare
funzionari dell’amministrazione interessata. Resta chiaro, però, che tale delega valga
per le attività procuratorie, inerenti alla rappresentanza in lite (come testualmente
dice la legge) e non già per quelle defensionali che tecnicamente sono riservate
all’Avvocatura, ovvero ad un legale del libero foro, nei casi di cui al ridetto art. 2,
T.U. n. 1611/33.
Nell’ipotesi in esame, dunque, è condivisibile la
determinazione del primo Giudice di considerare tam quam non esset la (irregolare)
costituzione del dirigente scolastico ma non già per l’irritualità che pure la
caratterizza, quanto per difetto di sua legittimazione (questa volta ad causam, non
essendo titolare del rapporto sostanziale) quale legale rappresentante dell’Istituzione
scolastica citata in lite, essendo egli piuttosto un mero organo dell’Amministrazione
interessata ed avendo rilievo la personalità dell’Istituto a cui è preposto per tutti
i rapporti che trascendono quello di pubblico impiego.
Contumace è, però, l’Amministrazione della pubblica
istruzione in quanto, trattandosi, come detto, di controversia non strettamente inerente
ad un rapporto di lavoro individuale, la costituzione, contrariamente a quanto afferma
l’Avvocatura nella nota del 12. 04. 01, non poteva avvenire nelle forme di cui
all’art. 417-bis, cpc., bensì per il tramite dell’organo di difesa legale, sia pure
delegando (ma per i soli atti del procuratore e non già anche per quelli riservati al
difensore) un funzionario dell’Amministrazione interessata e nelle forme del ridetto
art. 2 T.U.-
Difettando una valida rappresentanza
dell’Amministrazione questa, sebbene legittimata passiva, non si è costituita in lite
in prime cure.
La presente fase di opposizione ex art. 28 Statuto Lav.,
che ha ad oggetto l’accertamento del merito, successivamente alla fase sommaria, è
stata, invece, ritualmente introdotta dall’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione, previa incarico ad avvocato del libero
foro e, altrettanto ritualmente, senza spendita del nome dell’istituzione scolastica e
neppure costituzione in lite del dirigente scolastico.
Passando al merito del ricorso va segnalata, però,
l’incongrua determinazione di parte ricorrente di sostenere la propria causa petendi
facendo riferimento ad atti (la "memoria" difensiva del dirigente scolastico,
ovvero l’atto di costituzione a firma del funzionario non appositamente delegato) che
nel processo è come se non ci fossero, essendo stati posti da non legittimato. Inoltre,
non essendo state avanzate richieste istruttorie, i fatti a cui riferirsi devono
intendersi sicuramente quelli accertati, sia pur sommariamente, nel corso della fase
d’urgenza.
Ad ogni buon conto, assolutamente infondato è ritenere
che, esordendo l’art. 6 CCNL1999 con il riaffermare l’autonomia delle competenze del
dirigente scolastico, rispetto a quelle degli organi collegiali, ciò voglia dire che
laddove vi è competenza del primo, questi non sia tenuto ad alcuna informativa alle OO.SS.
Trattasi di affermazione evidentemente apodittica e certamente in contrasto con i commi 3
e 4 dello stesso articolo, ove è contenuta un’analitica elencazione delle materie in
cui il dirigente è tenuto a fornire informazione preventiva e successiva, senza che abbia
rilievo alcuno la distinzione delle prerogative a cui quelle materie ineriscono. Il non
averlo fatto, come risulta accertato nella prima fase, specie con attenzione alla
formazione delle classi, degli organici e all’utilizzo dei fondi provinciali destinati
all’educazione per gli adulti, concretizza sicuramente quella violazione dei diritti
sindacali tutelata dall’art. 28 in rassegna.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi rispetto gli
altri fatti a suo tempo accertati e non rimessi in discussione sotto il profilo
istruttorio. La mancata assegnazione di uno spazio per le affissioni sindacali; l’aver
omesso di consegnare alle RSU le comunicazioni sindacali alle medesime indirizzate dalle
OO.SS.; il non aver, di fatto, dato corso alla contrattazione decentrata l’1. 02. 2001;
sono tutti fatti che concretizzano sicure violazioni delle prerogative sindacali stabilite
nella contrattazione collettiva, ovvero nello Statuto dei Lavoratori, come fu accertato,
per tabulas, nella prima fase posto che anche allora non furono allegati fatti idonei a
contrastare le affermazioni e documentazioni dei sindacati ricorrenti
(l’Amministrazione, evidentemente per carenza di elementi giustificativi, in fatto, del
comportamento "singolare" del D.S., si limitò alla richiesta di una sorta di
"buona comprensione" per la gestione di vertenze nuove ed oggettivamente
difficoltose per i D.S.).
Parte resistente ha allegato, non smentita, che la situazione
di violazione delle prerogative sindacali è proseguita, non essendo stata data
ottemperanza al provvedimento giudiciale, il che è quanto basta in punto di attualità
della tutela invocata.
Atteso che la presente fase è caratterizzata dalla duplice
natura di impugnazione del provvedimento giudiciale sommario e di merito e tenuto conto
sia dell’assenza della richiesta di mezzi istruttori che della domanda di mera
riconsiderazione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza neppure che le
stesse siano state diversamente supportate, questo Giudicante rigetta l’opposizione
ritenendo di non rinvenire ragioni per non confermare il comando assunto in fase sommaria.
Le spese anche di questa fase seguono la soccombenza
nel merito e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
parzialmente l’opposizione avverso il decreto di
quest’Ufficio n. 208/00-RGC./LAV del 28. 04. 2001, dichiarando che l’ Amministrazione
della Pubblica Istruzione è legittimata attiva ad opporsi al ridetto provvedimento;
RIGETTA
nel merito il ricorso confermando le statuizioni del
provvedimento giudiciale impugnato.
la medesima Amministrazione a rimborsare ai resistenti
CGIL/Scuola, CISL/Scuola e SNALS le spese anche di questa fase del giudizio che liquida di
€. 1.500,00, di cui €. 25,00 per spese, €. 1.000,00 per onorari ed il resto per
diritti, oltre IVA e CAP di legge. Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
IL GIUDICE d. L. - G.
Schiavone