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Il diniego di accesso agli atti è antisindacale
Tribunale Cassino 12.5.2003
I rappresentanti sindacali hanno diritto ad essere informati
circa i nominativi dei docenti retribuiti con il fondo d’istituto. E
l’informazione deve contenere anche gli importi versati ai singoli lavoratori.
Il dirigente scolastico, dunque, è tenuto a fornire le tabelle con tutte le
relative indicazioni. Così ha deciso il Tribunale di Cassino, che ha accolto un
ricorso presentato da un sindacato della scuola, perché un preside aveva
rifiutato di fornire i dati ad un rappresentante sindacale.
Il diniego di pubblicazione delle tabelle dei dipendenti
retribuiti con risorse del fondo d’istituto integra, infatti, gli estremi della
condotta antisindacale, in quanto limitativa dell’attività del sindacato e
lesiva di una prerogativa allo stesso riconosciuta dalla contrattazione
collettiva.
La tutela degli interessi collettivi prevale, infatti, sul
diritto alla riservatezza dei singoli. Tanto più che l’importo delle
retribuzioni non rientra tra i dati sensibili oggetto di particolare tutela.
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudice
del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, ha emesso il seguente
DECRETO:
visto il
ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori [1] proposto dalla UIL Scuola
di Frosinone nei confronti di …, Dirigente Scolastico dell’Istituto
Professionale di Stato Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) di
Cassino, con cui si chiede la repressione della condotta antisindacale dello
stesso posta in essere;
Vista la
comparsa di risposta del convenuto;
letti gli
atti;
a
scioglimento della riserva di cui all’udienza del 14.4.2003,
preliminariarmente, si osserva quanto segue.
… ,
Segretario Provinciale Organizzativo della UIL Scuola di Frosinone, in qualità
di membro della delegazione trattante per la contrattazione integrativa
dell’IPSSAR di Cassino, in data 20.12.2002, ha avanzato formale richiesta al
Dirigente Scolastico del suddetto istituto di poter conoscere le tabelle di
liquidazione dei compensi ai dipendenti dell’Istituto, impegnati in attività e
progetti retribuiti con il relativo Fondo.
Il
Dirigente Scolastico ha negato l’accesso alla suddetta documentazione,
giustificando il proprio diniego in ragione dell’esigenza di tutelare la
riservatezza del personale dipendente.
Uguale
provvedimento di diniego è seguito, poi, alla reiterazione della richiesta di
pubblicazione delle suddette tabelle, avanzata da un membro della RSU.
L’art.6 del
CCNL, nel regolamentare la contrattazione integrativa a livello dei singoli
istituti scolastici, prevede che il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire ai
membri delle delegazioni trattanti [2]
(e cioè ai rappresentanti delle OO.SS. e delle RSU) informazione successiva:
a) sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti
retribuiti con il Fondo d’Istituto; b) sui criteri di individuazione e modalità
di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni; c) sull’attuazione della
contrattazione collettiva integrativa di istituto in ordine di utilizzo delle
risorse.
Fatte
queste premesse, deve escludersi che il Dirigente Scolastico abbia puntualmente
adempiuto al proprio dovere di informazione nei confronti delle organizzazioni
sindacali.
Come
risulta dalla documentazione prodotta in atti e come peraltro confermato dalle
stesse parti, il Dirigente Scolastico si è limitato infatti a consegnare al
delegato UIL gli elenchi del personale docente ed ATA assegnato allo svolgimento
di attività e alla realizzazione di progetti da retribuirsi con il Fondo di
Istituto, con la specifica indicazione degli incarichi e del numero di ore
assegnato a ciascuno, rifiutando, invece, di affiggere nell’Albo di istituto le
tabelle di liquidazione dei relativi compensi successori.
Orbene,
alla luce di quanto emerso dalla sommaria istruttoria svolta nel corso del
giudizio, la tesi sostenuta dalla difesa del convenuto, incentrata nell’assunto
dei limiti del suo dovere di informazione, non appare condivisibile.
Non appare
innanzi tutto fondata l’argomentazione difensiva secondo la quale le OO.SS.
sarebbero state comunque poste in condizione di esercitare la propria potestà
di controllo sull’utilizzazione del personale nel piano dell’offerta formativa,
nonché sull’impiego delle risorse del Fondo di istituto.
La
documentazione fornita attiene, infatti, alla fase di assegnazione del
personale alle attività da svolgersi con il finanziamento del suddetto fondo.
Nessuna indicazione della stessa può, invece, ricavarsi in ordine alle attività
effettivamente svolte, alle ore di lavoro concretamente prestate da ciascun
dipendente, alle risorse effettivamente liquidate e a quelle effettivamente,
quindi, non oggetto di impiego.
A ciò
aggiungasi che, ai sensi dell’art. 30/2° comma CCNL la retribuzione delle
suddette attività può anche effettuarsi in maniera forfetaria.
L’argomento
difensivo, per cui, al fine di calcolare le risorse effettivamente impegnate,
sarebbe stato sufficiente moltiplicare il numero di ore assegnate a ciascun
dipendente per il compenso stabilito su base oraria, appare pertanto privo di
pregio.
Per quanto
riguardo poi l’ulteriore argomento difensivo addotto a giustificazione del
provvedimento di diniego di accesso alle cosiddette tabelle di liquidazione dei
compensi – quello, cioè, attinente all’esigenza di rispettare il diritto di
riservatezza dei dipendenti, dei quali sarebbero stati pubblicati dati
attinenti alla sfera strettamente personale (retribuzione, coordinate bancarie)
– si impongono alcune considerazioni preliminari.
L’art.22
L.241/90, nel disciplinare l’accesso a documenti amministrativi prevede che “è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.”
Orbene, è
evidente che, in relazione al dovere di informazione sancito a carico del
Dirigente Scolastico dal già citato art. 6 CCNL, si conferma in capo alle
OO.SS. (o, meglio, in capo ai membri delle delegazioni trattanti per la
contrattazione integrativa di istituto) una “situazione giuridicamente
rilevante”, tale, cioè, da fondare una legittima pretesa di accesso agli atti.
Pur nella
consapevolezza che la L.675/96 (sulla cd. Tutela della privacy) abbia
introdotto una serie di limiti al diritto di accesso agli atti amministrativi,
non può certo ritenersi, come, peraltro, più volte ribadito dalla stessa
Autorità Garante, che la legge in questione abbia abrogato le disposizioni in
materia di accesso agli atti amministrativi o abbia introdotto delle limitazioni
irragionevoli. Si pone, pertanto, esclusivamente un problema di contemperamento
di interessi contrapposti, aventi entrambi rilevanza costituzionale: quello
pubblico all’informazione (art.21 Cost.) e quello privato alla riservatezza
(arg.ex art.2 Cost.).
Ne deriva
che la particolare prudenza imposta dalla legge su richiamata nel trattamento
dei dati personali (configurando l’art. 18 un’ipotesi di responsabilità civile
oggettiva e l’art. 35 una fattispecie di reato, in relazione al trattamento
illecito dei suddetti dati), non può giustificare un’aprioristica preclusione
di ogni possibilità di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati
relativi alla sfera privata delle persone.
Deve, sul
punto, precisarsi che i dati in questione non rientrano certo nella categoria
del cd. Dati sensibili (dei dati cioè idonei a rilevare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, le opinioni pubbliche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni, lo stato di salute o la vita sessuale delle persone),
che, in quanto tali, sono soggetti ad una specifica disposizione di legge che
ne autorizzi l’esercizio, in presenza di particolari finalità di interesse
pubblico, la cui realizzazione sia ritenuta prevalente sulla del diritto alla
riservatezza.
Ciò precisato,
senza accedere ad alcuna tesi estremistica (privilegiante, cioè, in modo
assoluto il diritto alla riservatezza o, all’opposto, quello di accesso agli
atti), sulla base della semplice valutazione comparativa dei concreti interessi
in gioco, deve ritenersi meritevole di tutela la posizione giuridica a difesa
della quale, nel caso di specie, è stato invocato il diritto di accesso agli
atti.
Sulla base
della normativa contrattuale più volte diritto-dovere di verificare la concreta
realizzazione delle attività da svolgersi con il finanziamento del Fondo
d’Istituto , la corrispondenza tra le somme programmate e quelle richiamata
deve ritenersi che in capo alle organizzazioni sindacali si configuri un vero e
proprio di fatto liquidate, l’eventuale rimanenza di somme non utilizzate;
diritto-dovere questo che in quanto strumentale alla tutela di interessi
collettivi di categoria, deve, senz’altro ritenersi prevalente rispetto
all’interesse della tutela della riservatezza.
A tali
considerazioni di carattere teorico e generale, devono, poi aggiungersi dei
rilievi di carattere pratico, in ordine all’esatta natura della documentazione
di cui è stata richiesta la pubblicazione.
Lo stesso
Dirigente Scolastico, sentito nel giudizio, ha riferito che nel corso dell’anno
scolastico 2001, senza che fosse stata avanzata nessuna specifica richiesta da
parte delle OO.SS., è stato affisso nell’albo dell’Istituto un documento
(prodotto in copia dalla parte ricorrente e riconosciuto dal convenuto)
contenente l’elenco dei docenti che avevano svolto attività finanziate con il
Fondo d’istituto, con l’indicazione del numero di ore concretamente svolte e
delle retribuzioni conseguentemente percepite.
Il
Dirigente ha poi giustificato il proprio rifiuto di pubblicazione delle tabelle
nel corso dell’anno scolastico successivo, spiegando di aver ritenuto che gli
fosse stata richiesta la pubblicazione degli estratti dei mandati di pagamento
emessi dall’Istituto in favore dei singoli docenti, contenenti, oltre
all’indicazione delle retribuzioni effettivamente percepite, anche quelle delle
coordinate bancarie di ciascun dipendente.
Orbene, a
prescindere dalla possibilità di eliminare le indicazioni relative alle
coordinate bancarie e quindi di pubblicare direttamente i mandati di pagamento,
il Dirigente ben avrebbe potuto far pubblicare una tabella del tutto analoga a
quella affissa nell’albo d’istituto l’anno precedente, così assolvendo
correttamente al proprio dovere di informazione nei confronti delle delegazioni
trattanti.
In
conclusione, sulla base delle considerazioni dianzi svolte, deve ritenersi che
il diniego di pubblicazione delle tabelle dei dipendenti retribuiti con risorse
del Fondo d’istituto integri gli estremi della condotta antisindacale, in
quanto limitativa dell’attività del sindacato e lesiva di una prerogativa allo
stesso riconosciuta dalla contrattazione collettiva.
La
circostanza, poi, che il suddetto rifiuto possa essere stato motivato più da un
atteggiamento di eccessiva prudenza nella gestione dei dati personali dei
dipendenti, che da uno specifico intento lesivo delle prerogative sindacali,
non esclude il carattere antisindacale della condotta, essendo sufficiente che
la stessa abbia oggettivamente leso l’interesse di cui erano portatrici le
organizzazioni sindacali (v. Cass. SS.UU. 12.6.1997 n.5295, cui la successiva
giurisprudenza di legittimità si è uniformemente conformata).
Deve
pertanto ordinarsi al Dirigente d’istituto di cessare l’illegittimo
comportamento antisindacale e di consentire, quindi, alla parte ricorrente di
accedere alle tabelle di liquidazione del Fondo d’istituto, in conformità ai
criteri su indicati.
Appare
conforme a giustizia, avuto riguardo alla complessità della materia esaminata,
compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
In relazione
al ricorso proposto ai sensi dell’art.28 Stat.Lav. dalla UIL Scuola di
Frosinone, in persona del responsabile Provinciale Prof………, nei confronti del
Prof………….., in qualità di Dirigente Scolastico dell’IPSSAR di Cassino, così
provvede:
A)
A)
Dichiara
l’antisindacalità della condotta della parte convenuta, consistita nel negare
l’accesso del delegato UIL alle tabelle di liquidazione del Fondo d’istituto e
per l’effetto ordina di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e
di estrarre copia delle suddette tabelle;
B)
B)
Dichiara interamente
compensate tra le parti le spese di lite.
Si
comunichi
Cassino
9.3.2003
Giudice del
Lavoro
Dott.ssa
Amalia Savignano
Depositato
in Cancelleria il 12.5.2003
Note
[1] E’
la norma che regola la cosiddetta condotta antisindacale. Prevede la
possibilità, per l’organizzazione sindacale, di ricorrere al giudice del lavoro
per rimuovere la condotta che si ritiene lesiva degli interessi collettivi
rappresentati dall’Organizzazione sindacale. Il giudice decide con decreto
motivato.
[2]
Nella scuola, la contrattazione integrativa d’istituto viene svolta dalla
delegazione di parte pubblica, costituita dal dirigente scolastico, e dalla
delegazione sindacale, che è composta dai rappresentanti dei sindacati
firmatari del contratto nazionale di lavoro e dai lavoratori eletti nella
rappresentanza sindacale unitaria di scuola. Agli stessi soggetti spetta anche
l’informazione preventiva e successiva su diverse materie, tra cui quelle non
oggetto di contrattazione. Come, per esempio, gli organici.