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R.S.U.: NOTA SUGLI ORGANICI 2003/04

  


La legge finanziaria 2003 ha previsto una riduzione degli organici dei docenti, ma non ha identificato nuovi criteri per effettuarla. La materia sarà regolata da un'ordinanza, che renderà operative le norme della Legge Finanziaria.
Quanto contenuto nella Finanziaria è già adesso abbastanza chiaro: 
a) la tendenza è alla riduzione del numero delle classi, all'eliminazione di orari prolungati, moduli, tempo pieno e - per le superiori - alla saturazione dell'orario di cattedra a diciotto ore; 
b) l'attuazione di queste misure non è prevista immediatamente, perché si creerebbero situazioni caotiche e forse ingestibili nelle scuole, al cui "buon ordine" il ministro Moratti ha legato la sua immagine.
Conseguentemente, nella Finanziaria la formazione di cattedre di diciotto ore è prevista se ciò non determina la creazione di esuberi.
In conformità ad una richiesta del C.S.A. di Torino (circolare 55 del 3 febbraio 2003), i dirigenti hanno compilato ed inviato un modulo, contenente una serie di dati richiesti "in attesa che pervengano disposizioni da parte del Ministero concernenti le modalità di determinazione degli organici per l'anno scolastico 2003/04". 
Quanto è stato comunicato perciò non è l'organico di diritto proposto per il 2003-2004, che sarà definito sulla base dell'ordinanza sugli organici e deve essere, in ogni caso, oggetto di informazione preventiva alle RSU
C'è da temere che alcuni Dirigenti scolastici troppo zelanti, sulla base delle indicazioni generiche contenute nel modulo, abbiano fatto previsioni sugli organici peggiori di quelle che sarebbero state possibili applicando la pur pessima legislazione attuale.

Ricordiamo quali sono i passi che vanno seguiti per determinare l'organico.

Per quanto riguarda il personale Ata, l'organico è determinato essenzialmente sulla base del numero degli iscritti e, per quanto concerne gli assistenti tecnici, dei laboratori.

Per quanto riguarda il personale docente, il Dirigente scolastico deve:
1. determinare il numero degli iscritti per ogni tipo di corso e per ogni anno, sulla base delle richieste di iscrizione ricevute e dei tassi storici di ripetenza;
2. specificare il numero degli allievi portatori di handicap;
3. formulare l'organico delle classi in conformità a quanto previsto dal D.M. 331 del 1998, che è stato richiamato anche dalle norme sulla formazione delle classi lo scorso anno (C.M. 16 del febbraio 2002 e successivo D.M). In particolare si veda quanto previsto dall'art.10 per le classi in cui siano presenti studenti con handicap.
I riferimenti normativi rilevanti sono, per la scuola materna, l'art. 14
(1) ; per la scuola elementare l'art. 15(2) ; per la scuola media inferiore gli artt. 16 e 17(3) .
Nelle medie superiori si devono distinguere le classi prime (art. 18, cc1-6 )
(4); le classi iniziali del ciclo terminale (per es. classi terze nei licei scientifici e negli istituti tecnici: art. 18, c. 7° )(5); le classi intermedie e finali del ciclo (art. 19)(6) .
4. Di norma, l'attribuzione dei posti in organico deve essere coerente con il numero delle classi e con le regole di formazione delle cattedre: infatti non è abrogato l'art. 29, 2° comma del D.M. 331/98, che recita: "Acquisita la previsione delle classi i Provveditori agli studi determinano le cattedre, distintamente per classi di concorso, nelle singole scuole e sezioni staccate, secondo le indicazioni contenute nelle previgenti ordinanze, se compatibili con il presente decreto"
5. E' possibile formare cattedre di 18 ore, anche scompaginando la composizione della cattedra (per esempio, affidando a due insegnanti diversi storia ed italiano in una classe), se non si creano esuberi. In pratica, se in una classe di concorso un collega va in pensione, oppure se il posto in organico era stato assegnato a un docente a tempo determinato. 
6. Non si possono formare cattedre con più di diciotto ore. Se residuano degli spezzoni, questi saranno proposti ai docenti della stessa materia presenti nella scuola, che sono liberi di (e, per solidarietà, tenuti a) rifiutare. 

Non va trascurato il fatto che anche per parte dei Dirigenti Scolastici la riduzione degli organici può essere questione spinosa, che può suscitare l'opposizione ai tagli dell'organico dei DS meno asserviti al ministero. 

A maggior ragione l'azione sindacale può anche dare, scuola per scuola, risultati positivi. 
La CUB scuola ritiene necessario, quindi, sia la mobilitazione generale in difesa della scuola pubblica e dell'organico che l'iniziativa puntuale in ogni luogo di lavoro.
Riteniamo indispensabile che vi sia il massimo di informazione disponibile per tutti i colleghi e, in particolare, per i delegati RSU. 
È, quindi, importante far circolare le esperienze che facciamo e denunciare le eventuali irregolarità e vessazioni.

[1] Art. 14 - Disposizioni relative alla scuola materna:

“14.1 Nella prospettiva dell'estensione della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione dei numero massimo di bambini per sezione le stesse sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e minimo di 151 salvo il disposto dell'art.10.

14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.
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[2] Art. 15 - Disposizioni relative alla scuola elementare

15.1 Salvo il disposto dell'art. 1 0, le classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.

15.2 Nelle scuole nelle quali si svolgano. anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base dei numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di, ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale dei personale docente.
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[3] Art. 16 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

16.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.

16.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate, rispettivamente, in numero pari a quello delle prime e seconde Funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente.

16.3 Possono eventualmente essere costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma comunque non inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate Funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione.

16.4 Nei contesti di cui al comma precedente, possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di classi distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono essere costituite con più di 12 alunni, e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia dell'azione formativa

Art. 17 - Classi a tempo prolungato nella scuola media

17.1 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi a tempo normale.

17.2 La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 15.
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[4] Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

18.1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:

a) dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia;

b) domande di iscrizione presentata ad ogni istituzione scolastica;

c) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentati ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;

d) serie storica dei tassi di ripetenza;

e) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione).

Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.

18.2 Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o di istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso procedimento indicato al comma 1.

18.3 Negli Istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi, tra quelli previsti dagli ordinamenti vigenti, il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai fini indicati dall'art. 7 si può predeterminare il numero di alunni iscrivibile a ciascun indirizzo di studi.

18.4 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande di iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stesa scuola, il competente Consiglio di istituto stabilirà i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.

18.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.

18.6 Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stessi classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite per le terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed elettronico, meccanico - termico, alberghiero e della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle classi dei corsi post-qualifica, sempreché sia rispettato il numero di alunni sopra indicato.
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[5] 18.7 “Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe dei liceo artistico, dei liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati ai precedenti commi; è peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costitute a norma dei precedenti commi 4, 5 e 6, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni”
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[6] Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

19.1 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 13.

19.2 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.
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