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ELEZIONI R.S.U. della SCUOLA 2003

F.A.Q.

Utilizzando la nota ARAN del 5 settembre 2003 sono state ipotizzate le seguenti F.A.Q. Il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni … del 7 luglio 2003 e la nota citata, insieme all’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 ed al relativo Regolamento elettorale, sono i documenti fondamentali di riferimento per le procedure elettorali.

INDICE FAQ
01. Quali sono le scadenze relative alle procedure elettorali?
02. In quali scuole si possono presentare liste?
03. Quali caratteristiche deve avere il presentatore di lista e cosa deve fare?
04. Quanti devono essere i candidati di una lista?
05. Chi può candidarsi?
06. Da chi è nominata e quali caratteristiche deve avere la Commissione elettorale?
07. Quando si costituisce la Commissione elettorale?
08. In quali giorni e con quale orario si vota?
09. Chi può andare a votare?
10. Dove vota un dipendente impiegato in più scuole?
11. Quando viene fatto lo scrutinio?
12. Quanti devono essere i votanti perché le elezioni siano valide?
13. Da quanti membri è composta una RSU e come vengono assegnati i seggi?

 

1 D.: Quali sono le scadenze relative alle procedure elettorali?
R.: 20 ottobre 2003 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale.
21 ottobre 2003 le istituzioni scolastiche rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
30 ottobre 2003 termine per l'insediamento della Commissione elettorale
4 novembre 2003 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
10 novembre 2003 termine per la presentazione delle liste elettorali
1 dicembre 2003 affissione delle liste elettorali all'albo della Scuola
9-11 dicembre 2003 votazioni
12 dicembre 2003 scrutinio
12-17 dicembre 2003 affissione risultati elettorali all'albo della Scuola
18 dicembre 2003 le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

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2 D.: In quali scuole si possono presentare liste?
R.: In tutte le scuole sedi di istituzione scolastica (non nei plessi e nelle sezioni staccate, ricomprese, a prescindere dalla loro collocazione territoriale, nel collegio elettorale unico della scuola). Inoltre, si possono presentare liste anche nelle scuole dove, in seguito a decadenza della RSU eletta nel 2000, si è provveduto successivamente a nuove elezioni. Infatti, a prescindere dalla data di costituzione, tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di dicembre 2003. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite per la prima volta a dicembre 2000 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.

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3 D.: Quali caratteristiche deve avere il presentatore di lista e cosa deve fare?
R.: Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della Scuola sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente scolastico della Istituzione scolastica interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

Le liste possono essere presentate dal giorno 21 ottobre 2003 e sino al 10 novembre 2003, ultimo giorno utile. La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo della Scuola, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle.

Le liste devono essere presentate nella sede principale di ogni Scuola presso i rispettivi uffici di segreteria e poi, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale. Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della Commissione elettorale o della Scuola.

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4 D.: Quanti devono essere i candidati di una lista?
R.: Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].

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5 D.: Chi può candidarsi?
R.: L'elettorato passivo (candidati) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU. Per le candidature, si deve comunque tener presente che la carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali (è compatibile con la carica di membro del Consiglio d’istituto) o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in comando o fuori ruolo provenienti da amministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola. Essi hanno l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza anche se possono votare nella Scuola ove prestano servizio.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista

Il personale della Scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto ha l’elettorato attivo presso queste ultime (e, pertanto, ha votato in occasione delle RSU degli altri comparti nel 2001 in base ai chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo in detti comparti). Tale personale mantiene, invece, l'elettorato passivo presso l'Istituto scolastico da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo.

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6 D.: Da chi è nominata e quali caratteristiche deve avere la Commissione elettorale?
R.: I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso la Scuola in cui si vota.

In presenza di plessi o articolazioni nella Scuola sede di RSU, il componente della Commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente della Istituzione scolastica interessata.

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura della Scuola chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Se il presentatore di lista è un dipendente della Scuola, può essere designato per la Commissione elettorale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

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 7 D.: Quando si costituisce la Commissione elettorale?
R.: La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 30 ottobre 2003 e formalmente costituita entro il 4 novembre 2003. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione del dirigente scolastico, non appena siano pervenute almeno tre designazioni.

Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 10 novembre 2003, è questa la data ultima per la definitiva costituzione della Commissione elettorale.

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8 D.: In quali giorni e con quale orario si vota?
R.: Il primo giorno delle votazioni è il 9 dicembre 2003, immediatamente dopo l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU). L’ultimo giorno delle votazioni è l’11 dicembre 2003. E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (11 dicembre), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all’albo della Scuola.

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9 D.: Chi può andare a votare?
R.: Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la Scuola, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella Scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la Scuola sede di elezione) e i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto di voto altresì il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni di diverso comparto, in servizio presso la Scuola, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza.

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (20 ottobre 2003) e la data di votazione ha diritto di voto, se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

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10 D.: Dove vota un dipendente impiegato in più scuole?
R.: Il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più sedi votano solamente nell’Istituzione scolastica che li amministra.

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11 D.: Quando viene fatto lo scrutinio?
R.: Il giorno 12 dicembre 2003 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutto il comparto Scuola anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, le urne devono essere aperte solamente la mattina del giorno 12 dicembre 2003.
12 D.: Quanti devono essere i votanti perché le elezioni siano valide?
Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell’Istituzione scolastica.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).


Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].

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13 D.: Da quanti membri è composta una RSU e come vengono assegnati i seggi?
R.: La RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale della Scuola, secondo la seguente tabella:

- tre componenti nelle Scuole che occupano fino a 200 dipendenti;
- altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Scuole che occupano da 201 a 3000 dipendenti
(ad esempio in una scuola di 300 dipendenti il numero di componenti è pari a 6 e cioè 3 per i primi 200 dipendenti più tre per la frazione da 201 a 300 dipendenti);

La Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista.

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

- Esempio: caso di una Scuola che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente scolastico e un supplente temporaneo) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117


CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117


CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Ripartiti i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dai 3 componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute.

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