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COMPITI E RUOLO DEL R.S.U.
ELETTO NELLE LISTE “CUB-SCUOLA” |
Innanzitutto
è opportuno ricordare che il ruolo principale delle RSU della CUB-Scuola è
quello di far crescere, organizzare e coordinare le iniziative sindacali e di
lotta dei lavoratori della scuola. A tal fine, le RSU dispongono della
possibilità di affiggere materiale sindacale e di interesse per i lavoratori all’albo
sindacale della scuola e di indire assemblee
sindacali in orario di lavoro.
Inoltre, le RSU, insieme ai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente
rappresentative (v. infra), sono
titolari del diritto di informazione e contrattazione decentrata di scuola. Le
materie che si contrattano, pur importanti perché riguardano ad esempio il
salario accessorio e l’organizzazione del lavoro, si inseriscono all’interno
del CCNL, alla definizione del quale possono concorrere solo le OO.SS.
maggiormente rappresentative. La rappresentatività si misura dalla media tra il
numero di iscritti e quello dei voti ottenuti alle elezioni per le RSU. In base
a tale criterio, attualmente risultano rappresentative le OO.SS. CGIL, CISL,
UIL, SNALS, GILDA. Sebbene la condizione di rappresentatività non fornisca di
per sé in sede di contrattazione nazionale o provinciale un grande potere ad un
sindacato che non volesse uniformarsi alle decisioni degli altri sindacati, è
comunque lecito affermare che la parte dei “leoni” per quel che riguarda la
contrattazione la svolgano le OO.SS. maggiormente rappresentative e che alle RSU
non resta che far applicare quello che i firmatari di CCNL hanno stabilito.
Le RSU elette nelle liste della CUB-Scuola dovrebbero:
denunciare
il carattere ambiguo delle RSU, titolari effettivamente di un potere
all'interno della singola istituzione scolastica, ma comunque soggette ai
limiti, alla tutela e alla sottrazione di diritti (v. quota dei permessi
retribuiti) esercitati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
rendere evidente l’eventuale dissenso proprio e dell’O.S. cui sono legate sugli accordi nazionali o provinciali ed intervenire nei modi più opportuni (volantini, assemblee, questionari, lotte, ecc.) per contestare accordi non condivisi;
creare un coordinamento locale e
nazionale delle RSU, non solo di quelle elette nelle liste dei sindacati di
base, per contrastare le burocrazie sindacali.
Infine, dovranno ricevere delle informazioni e partecipare alla
contrattazione con il dirigente scolastico sia per controllare l’effettiva
applicazione delle norme contrattuali (i contratti collettivi si possono
contestare, ma rappresentano comunque l’argine all’arbitrio dei dirigenti),
sia per regolare le materie che i CCNL lasciano alla contrattazione
d’istituto.
In pratica, se non sorgono particolari problemi, gli incontri tra RSU e
Dirigente non dovrebbero essere superiori a 3-4 per ciascun anno scolastico, da
tenersi al di fuori dell’orario di servizio oppure utilizzando, se bastano,
le poche ore di permesso stabilite dal CCNQ su permessi, distacchi e
aspettative sindacali (In realtà, le ore di permesso non sarebbero poche: 81
minuti per ciascun dipendente; ma solo 30 minuti sono utilizzabili
dalle RSU, mentre gli altri 51 vanno alle OO.SS. maggiormente rappresentative.
Sarà anche vero che, nel Pubblico Impiego, CGIL,CISL,UIL hanno rinunciato a
quel 1/3 di RSU che spettano invece loro nel “privato” indipendentemente
dagli esiti elettorali, ma la loro “generosità” nel Pubblico Impiego è
ampiamente ripagata con i 2/3 di ore di permesso sindacale sottratte alle RSU).
Anche se il contratto dice che gli incontri sono convocati dal dirigente
scolastico, nessuno vieta che il numero, le date e l’ordine del giorno degli
incontri siano concordati tra le parti.
Prima di iniziare le relazioni sindacali a livello d’istituto, sarebbe
meglio predisporre con gli altri membri della RSU il regolamento
per il funzionamento delle RSU stesse (bisognerebbe, oltre a ripartire il
monte-ore di permessi a disposizione delle RSU, prevedere l’elezione o la
designazione nell’ambito della RSU dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, Prima di ciascun
incontro tra RSU e Dirigente è opportuno un confronto tra i componenti della
RSU e tra RSU e lavoratori;
prima di firmare un accordo non è solo opportuno, ma doveroso, sentire i
lavoratori. Le RSU della CUB
dovrebbero infatti basarsi, per la contrattazione, sulla volontà dei lavoratori
manifestata nei Collegi docenti, nelle Assemblee di servizio del personale ATA e
nelle Assemblee sindacali, oltreché sulle norme contrattuali o di legge.
Infine, alcuni consigli. Per evitare che le RSU diventino la “testa d’ariete” di pavidi colleghi o vengano “cooptate” dal Dirigente o si sfiniscano nello svolgimento di compiti non di loro competenza o esauriscano le ore di assemblea sindacale in infinite quanto inutili discussioni sul funzionamento della scuola, bisogna che le RSU abbiano presente quanto segue:
le RSU non sono i paladini dei colleghi nelle loro guerre personali contro il Dirigente o l’Amministrazione, né sono funzionari distaccati di un qualche patronato:
le RSU non devono necessariamente percepirsi (né farsi percepire) come “nemici” del Dirigente, andando alla contrattazione con atteggiamento aprioristicamente belligerante, ma neanche devono assumersi il peso di collaborare con il Dirigente come se fossero membri del suo staff. Organizzare e far funzionare la scuola sono compiti del Dirigente e dei suoi collaboratori, non delle RSU.
le RSU, dopo aver conosciuto il parere dei lavoratori della scuola, devono accettare o respingere le proposte elaborate dal dirigente e dal suo staff, oppure presentare al Dirigente le proprie proposte.
Durante la contrattazione, a fronte di un problema è meglio sospendere la seduta e prendere tempo per chiarire bene il problema (anche consultando la categoria tramite questionari, scritti vari e chiacchiere informali), può essere utile discuterne con RSU di altre scuole o con le strutture territoriali del sindacato
conviene amministrare le ore di assemblea, in modo che ce ne siano a sufficienza anche per le questioni di politica sindacale generale.
Infine: l’accordo con il Dirigente non è obbligatorio. Un accordo è valido solo se è sottoscritto dalla maggioranza dei membri della RSU; la firma dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie di CCNL può essere utile (per dare maggior peso ad un accordo) ma non è necessaria, ed in ogni caso non può validare un accordo integrativo di scuola in mancanza della firma della maggioranza dei membri della RSU;
un contratto di scuola è vincolante, tanto
che per il suo mancato rispetto è possibile ricorrere alla magistratura, ma è
anche vero che la firma su un accordo può
essere revocata in qualsiasi momento nei modi di legge o come previsto
dall’accordo stesso, quindi una trattativa non è una questione di vita o di
morte da affrontare dopo una notte insonne.
Le materie oggetto delle relazioni sindacali a livello di istituzione
scolastica sono quelle indicate dall’art. 6, comma 2, del CCNL 2002-2005. Esse
sono trattate dal Dirigente scolastico (per la parte pubblica) e dalla RSU e
dalle OO.SS. firmatarie di CCNL (per la parte sindacale). Tali materie sono
riportate nella tabella seguente, di cui, per facilitarne la lettura, si
forniscono le precisazioni che seguono.
Nella prima colonna della tabella si trovano le materie oggetto delle
relazioni sindacali d’istituto. I tempi in cui sarebbe opportuno trattarle
potrebbero anche essere diversi da quelli indicati; è bene però fissarli in
modo da salvaguardare i diritti dei lavoratori per quel che riguarda
l’organizzazione del lavoro, l’articolazione dell’orario, il salario
accessorio, la trasparenza degli atti e delle decisioni dell’Amministrazione.
Sempre nella prima colonna, tra parentesi è indicata la corrispondente lettera
dell’art.6, comma 2, del CCNL 2002-2005.
Nella seconda colonna c’è un tentativo di traduzione dalla lingua
sindacal-burocratese del contratto.
Nella terza, quarta e quinta colonna si segnala se la materia è oggetto
di informazione preventiva (P),
successiva (S), o di contrattazione
(C).
TEMPI E CONTENUTI DELLE RELAZIONI SINDACALI |
SPIEGAZIONE |
P | C | S |
| SETTEMBRE – OTTOBRE | ||||
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Le
relazioni sindacali si attivano prima dell’inizio delle lezioni per le
materie che incidono sul regolare inizio dell’anno scolastico, comunque
non oltre la fine di ottobre per le altre. Successivamente le relazioni
sindacali devono essere
attivate ogniqualvolta nel corso dell’anno scolastico intervengano delle
novità. Il
dirigente scolastico deve presentare formalmente delle proposte relative
alle materie oggetto di informazione preventiva o contrattazione entro
termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso,
entro dieci giorni lavorativi dall’inizio delle trattative. Nei
primi venti giorni dall’inizio delle trattative le parti non assumono
iniziative unilaterali. Trascorsi venti giorni dall’inizio delle trattative, le parti sono libere di agire. |
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| Criteri
riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle
sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e
del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate
alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani. (e) |
L’assegnazione del personale ai vari plessi della scuola è compito del Dirigente scolastico, che però deve rispettare i criteri concordati con la RSU. Se l’unità oraria di lezione non coincide con l’unità oraria di 60 minuti, la RSU deve contrattare le ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio della diversa definizione dell’unità didattica, ad esempio il modo in cui i docenti verranno impiegati nelle frazioni orarie non prestate, nel caso di riduzione dell’ora di lezione, ma potrebbero esserci ricadute anche per quel che riguarda l’organizzazione del lavoro degli ATA. In sostanza, si tratta di garantire che, qualunque sia il regime orario o giornaliero (ritorni pomeridiani) delle lezioni adottato autonomamente dall’istituto, i lavoratori non lavorino di più (o di meno) e in maniera diversa rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali | C |
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| Modalità
di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta
formativa. (d) |
Il
Consiglio d’istituto fissa gli indirizzi del POF, che viene elaborato
dal Collegio dei docenti ed infine adottato dal Consiglio d’istituto. Il
Dirigente scolastico predispone infine un piano attuativo del POF, che
viene sottoposto all’esame del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, illustrato al personale ATA in un’apposita riunione di
servizio da tenersi prima dell’inizio delle lezioni ed infine deliberato
dal Collegio docenti. Una volta definiti le attività e gli insegnamenti,
la RSU contratta l’assegnazione dei docenti e del personale ATA alle
classi ed alle attività. |
C | ||
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| Modalità
e criteri relativi alla
organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare
nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
(i) |
La
RSU contratta, ad esempio: 1) i criteri per l’assegnazione delle classi
ai docenti e delle postazioni di lavoro al personale ATA; 2)
l’orario di lavoro del personale docente (numero massimo di ore
di lezione giornaliere, numero massimo di “ore buche” settimanali,
criteri per l’assegnazione dei giorni liberi, ecc.)
e ATA (l’orario “normale” per il personale ATA è di 36 ore
settimanali –6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni-, ma per
garantire la funzionalità del servizio, si possono adottare: a) margini
di flessibilità per anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita o
distribuire l’orario su 5 giorni; b) orari plurisettimanali per i
periodi di maggior intensità lavorativa –iscrizioni, scrutini, esami,
ecc.-; c) turnazioni- alle
quali si ricorre in caso di insufficienza degli altri regimi orari e che
danno diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore
settimanali-); 3) l’articolazione
dell’orario di lavoro per gli assistenti tecnici (di norma, 24 ore di
assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente più
12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature di laboratorio
e la preparazione del materiale per le esercitazioni, ma, nel caso
nel laboratorio durante le esercitazioni didattiche con gli allievi
fosse presente l’insegnante tecnico-pratico
oltre al docente della disciplina, l’assistente tecnico può
essere impiegato a supporto di altre attività previste dal POF, purché
nell’àmbito della sua area di competenza professionale); 4) le chiusure
prefestive e le modalità di recupero da parte del dipendente delle ore di
lavoro non prestate in seguito alla chiusura stessa; 5) la modalità di
assegnazione degli incarichi e di riorganizzazione del servizio in seguito
a collaborazioni plurime di unità di personale ATA con altre scuole; 6) i
criteri per assegnare le attività aggiuntive (anche il lavoro
straordinario inteso come “intensificazione” della prestazione
lavorativa all’interno del
normale orario di lavoro) retribuite con il fondo d’istituto. |
C | ||
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| Criteri
generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto per
l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art.45, comma 1,
del d.lgs n.165/2001, al personale docente, educativo ed ATA. (h) |
L’impiego
delle risorse finanziarie che a vario titolo (fondo d’istituto, ma anche
convenzioni o accordi con enti pubblici e privati) giungono alla scuola
per retribuire il personale impegnato in progetti e attività varie è
oggetto di contrattazione. L’impiego delle risorse finanziarie relative
a convenzioni o accordi stipulati nel corso dell’anno scolastico
deve essere comunque contrattato. |
C | ||
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| Utilizzazione
dei servizi sociali. (c) |
La RSU contratta l’uso da parte dei lavoratori dei servizi sociali | C | ||
| Modalità
e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione
dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione
della legge 146/1990, così come modificato e integrato dalla legge
n.83/2000. (f) |
La
RSU contratta le regole per l’esercizio dei diritti sindacali non
normati da leggi o contratti, come l’agibilità sindacale all’interno
dell’istituto (l’uso, l’ubicazione e il numero di bacheche sindacali
– una per la RSU ed una per le OO.SS. in ogni plesso o sezione - ,
l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici della scuola, la
scelta dei locali per le
riunioni della RSU, ecc.) o il calendario e le modalità di svolgimento
delle relazioni sindacali interne all’istituto. Inoltre la RSU contratta
i contingenti e le modalità di selezione
del personale tenuto al servizio in caso di sciopero al fine di
garantire i servizi minimi. |
C | ||
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| Attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. (g) |
Esistono norme precise che devono essere rispettate nei luoghi di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La RSU deve contrattare i tempi e i modi di applicazione di tali norme. Inoltre deve provvedere alla nomina del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza | C | ||
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| Criteri
per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. (b) |
La
RSU deve essere preventivamente informata su come verranno concessi dal
Dirigente scolastico al personale i permessi per l’aggiornamento in
orario di servizio. |
P | ||
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FEBBRAIO – MARZO |
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| Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola. (a) | La
RSU deve essere informata prima dell’ invio da parte del Dirigente
scolastico all’Amministrazione della richiesta di classi e organici per
il successivo anno scolastico. Durante questo incontro è opportuno
effettuare anche una verifica intermedia dell’attuazione della
contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle
risorse (v. infra). |
P | ||
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| GIUGNO | ||||
| Lo
scopo di fornire “informazioni successive” alla RSU è quello di
renderle possibile il controllo dell’operato dell’Amministrazione.
Pertanto, perché siano possibili eventuali correzioni, le “informazioni
successive” dovrebbero essere fornite alla RSU entro 10 giorni
dall’assunzione dei provvedimenti da parte del Dirigente scolastico. In
ogni caso devono essere almeno date prima della fine dell’anno
scolastico. |
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| Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto. (j) | La
RSU deve essere informata sui nominativi delle persone che hanno lavorato
nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto, al
fine di verificare se sono stati rispettati i criteri generali per la
ripartizione delle risorse del fondo d’istituto. |
S | ||
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| Criteri
di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni,
intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione
scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o
istituzioni. (k) |
La
RSU deve essere informata su come è stato scelto e utilizzato il
personale impiegato nelle attività
diverse da quelle retribuite con il fondo d’istituto, ma che hanno
comunque comportato una retribuzione risultante da finanziamenti pubblici
o privati. |
S | ||
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| Verifica
dell’attuazione della contrattazione collettiva d’istituto
sull’utilizzo delle risorse.
(l) |
La
RSU deve controllare che tutte le materie di cui il CCNL prevede la
contrattazione d’istituto siano state effettivamente oggetto di
contrattazione. La RSU deve altresì verificare che le risorse siano
effettivamente state utilizzate nel rispetto del contratto d’istituto. |
S | ||
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Per curiosità (o
opportuna conoscenza) vengono fornite le seguenti informazioni relative
alle variazioni sulle materie oggetto di relazioni sindacali a livello di
istituzione scolastica tra i CCNL del 1999 e del 2001 ed il CCNL
2002-2005. A partire dall’anno scolastico 2003-2004, la RSU:
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| Attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi | Tutte
le attività e i progetti che si volevano realizzare all’interno
dell’istituto impiegando risorse finanziarie che a vario titolo (fondo
d’istituto, ma anche convenzioni o accordi con enti pubblici e privati)
giungevano alla scuola per retribuire il personale impegnato in detti
progetti e attività erano oggetto di informazione prima di essere
avviati. Le convenzioni o gli accordi stipulati nel corso dell’anno
scolastico dovevano essere
comunque comunicati alla RSU. |
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| Criteri
di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento
delle attività aggiuntive. |
Il Dirigente scolastico doveva informare preventivamente la RSU su come intendeva impiegare e retribuire il personale impegnato nelle attività aggiuntive finanziate con il fondo d’istituto | |||
| Criteri
generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui
all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse
professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti
nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività. |
La
RSU contrattava i criteri per impiegare
tutte le risorse a disposizione della scuola per retribuire il personale
impegnato in attività e
progetti, comprese quelle dell’art.43 del CCNL 99/01 (risorse destinate
dallo Stato o da enti pubblici e privati per compensare attività del
personale della scuola i cui criteri di erogazione erano in precedenza
contrattati a livello nazionale). |
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| La misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999. | Le
RSU contrattavano 1) quanto
retribuire in misura forfetaria (tra le 300.000 e le 600.000 lire) il
personale docente ed educativo che aveva attivato la flessibilità
didattica e organizzativa nei modi previsti dall’art.31, comma 1 del
CCNI 99/01; 2) quanto retribuire in misura forfetaria o in misura oraria,
maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 1995 (1/78 + 10%)
gli insegnanti di educazione fisica impegnati in ore eccedenti le
18 settimanali, fino a un massimo di 6 ore, per attività di avviamento
alla pratica sportiva e prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti
programmate nell’àmbito del POF; 3) quanto retribuire il
personale della scuola impegnato nelle attività e nei progetti finanziati
dallo Stato o da enti pubblici o privati. |
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| La
misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato
art.43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da
convenzioni e intese con gli Enti locali. |
Le
RSU contrattavano quanto retribuire il personale ATA coinvolto nelle
attività e nei progetti finanziati dallo Stato o da enti pubblici o
privati o utilizzato per attività in convenzione con gli Enti locali. |
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| La misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo – non più di due unità – della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL | Le RSU contrattavano quanto retribuire i collaboratori scelti dal dirigente scolastico (non più di 2). Il vicario non rientrava nella fattispecie ed era retribuito come le “funzioni obiettivo”(£.3.000.000) con risorse a parte | |||