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COMPITI E RUOLO DEL R.S.U. ELETTO NELLE LISTE “CUB-SCUOLA”

Innanzitutto è opportuno ricordare che il ruolo principale delle RSU della CUB-Scuola è quello di far crescere, organizzare e coordinare le iniziative sindacali e di lotta dei lavoratori della scuola. A tal fine, le RSU dispongono della possibilità di affiggere materiale sindacale e di interesse per i lavoratori all’albo sindacale della scuola e di indire assemblee sindacali in orario di lavoro.

   Inoltre, le RSU, insieme ai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative (v. infra), sono titolari del diritto di informazione e contrattazione decentrata di scuola. Le materie che si contrattano, pur importanti perché riguardano ad esempio il salario accessorio e l’organizzazione del lavoro, si inseriscono all’interno del CCNL, alla definizione del quale possono concorrere solo le OO.SS. maggiormente rappresentative. La rappresentatività si misura dalla media tra il numero di iscritti e quello dei voti ottenuti alle elezioni per le RSU. In base a tale criterio, attualmente risultano rappresentative le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA. Sebbene la condizione di rappresentatività non fornisca di per sé in sede di contrattazione nazionale o provinciale un grande potere ad un sindacato che non volesse uniformarsi alle decisioni degli altri sindacati, è comunque lecito affermare che la parte dei “leoni” per quel che riguarda la contrattazione la svolgano le OO.SS. maggiormente rappresentative e che alle RSU non resta che far applicare quello che i firmatari di CCNL hanno stabilito.

   Le RSU elette nelle liste della CUB-Scuola dovrebbero:

  1. denunciare il carattere ambiguo delle RSU, titolari effettivamente di un potere all'interno della singola istituzione scolastica, ma comunque soggette ai limiti, alla tutela e alla sottrazione di diritti (v. quota dei permessi retribuiti) esercitati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.  

  2. rendere evidente l’eventuale dissenso proprio e dell’O.S. cui sono legate sugli accordi nazionali o provinciali ed intervenire nei modi più opportuni (volantini, assemblee, questionari, lotte, ecc.) per contestare accordi non condivisi; 

  3. creare un coordinamento locale e nazionale delle RSU, non solo di quelle elette nelle liste dei sindacati di base, per contrastare le burocrazie sindacali.

   Infine, dovranno ricevere delle informazioni e partecipare alla contrattazione con il dirigente scolastico sia per controllare l’effettiva applicazione delle norme contrattuali (i contratti collettivi si possono contestare, ma rappresentano comunque l’argine all’arbitrio dei dirigenti), sia per regolare le materie che i CCNL lasciano alla contrattazione d’istituto.

   In pratica, se non sorgono particolari problemi, gli incontri tra RSU e Dirigente non dovrebbero essere superiori a 3-4 per ciascun anno scolastico, da tenersi al di fuori dell’orario di servizio oppure utilizzando, se bastano,  le poche ore di permesso stabilite dal CCNQ su permessi, distacchi e aspettative sindacali (In realtà, le ore di permesso non sarebbero poche: 81 minuti per ciascun dipendente; ma solo 30 minuti sono utilizzabili dalle RSU, mentre gli altri 51 vanno alle OO.SS. maggiormente rappresentative. Sarà anche vero che, nel Pubblico Impiego, CGIL,CISL,UIL hanno rinunciato a quel 1/3 di RSU che spettano invece loro nel “privato” indipendentemente dagli esiti elettorali, ma la loro “generosità” nel Pubblico Impiego è ampiamente ripagata con i 2/3 di ore di permesso sindacale sottratte alle RSU). 

   Anche se il contratto dice che gli incontri sono convocati dal dirigente scolastico, nessuno vieta che il numero, le date e l’ordine del giorno degli incontri siano concordati tra le parti.

   Prima di iniziare le relazioni sindacali a livello d’istituto, sarebbe meglio predisporre con gli altri membri della RSU il regolamento per il funzionamento delle RSU stesse (bisognerebbe, oltre a ripartire il monte-ore di permessi a disposizione delle RSU, prevedere l’elezione o la designazione nell’ambito della RSU dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,  Prima di ciascun incontro tra RSU e Dirigente è opportuno un confronto tra i componenti della RSU  e tra RSU e lavoratori; prima di firmare un accordo non è solo opportuno, ma doveroso, sentire i lavoratori.  Le RSU della CUB dovrebbero infatti basarsi, per la contrattazione, sulla volontà dei lavoratori manifestata nei Collegi docenti, nelle Assemblee di servizio del personale ATA e nelle Assemblee sindacali, oltreché sulle norme contrattuali o di legge.

   Infine, alcuni consigli. Per evitare che le RSU diventino la “testa d’ariete” di pavidi colleghi o vengano “cooptate” dal Dirigente o si sfiniscano nello svolgimento di compiti non di loro competenza o esauriscano le ore di assemblea sindacale in infinite quanto inutili discussioni sul funzionamento della scuola, bisogna che le RSU abbiano presente quanto segue: 

     Vediamo ora in che cosa consistono le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.

   Le materie oggetto delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica sono quelle indicate dall’art. 6, comma 2, del CCNL 2002-2005. Esse sono trattate dal Dirigente scolastico (per la parte pubblica) e dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie di CCNL (per la parte sindacale). Tali materie sono riportate nella tabella seguente, di cui, per facilitarne la lettura, si forniscono le precisazioni che seguono.

   Nella prima colonna della tabella si trovano le materie oggetto delle relazioni sindacali d’istituto. I tempi in cui sarebbe opportuno trattarle potrebbero anche essere diversi da quelli indicati; è bene però fissarli in modo da salvaguardare i diritti dei lavoratori per quel che riguarda l’organizzazione del lavoro, l’articolazione dell’orario, il salario accessorio, la trasparenza degli atti e delle decisioni dell’Amministrazione. Sempre nella prima colonna, tra parentesi è indicata la corrispondente lettera dell’art.6, comma 2, del CCNL 2002-2005.

   Nella seconda colonna c’è un tentativo di traduzione dalla lingua sindacal-burocratese del contratto.

   Nella terza, quarta e quinta colonna si segnala se la materia è oggetto di informazione preventiva (P), successiva (S), o di contrattazione (C).

TEMPI E CONTENUTI DELLE RELAZIONI SINDACALI

SPIEGAZIONE
P C S
SETTEMBRE – OTTOBRE

Le relazioni sindacali si attivano prima dell’inizio delle lezioni per le materie che incidono sul regolare inizio dell’anno scolastico, comunque non oltre la fine di ottobre per le altre. Successivamente le relazioni sindacali devono  essere attivate ogniqualvolta nel corso dell’anno scolastico intervengano delle novità.

Il dirigente scolastico deve presentare formalmente delle proposte relative alle materie oggetto di informazione preventiva o contrattazione entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro dieci giorni lavorativi dall’inizio delle trattative.

Nei primi venti giorni dall’inizio delle trattative le parti non assumono iniziative unilaterali.

Trascorsi venti giorni dall’inizio delle trattative, le parti sono libere di agire.

     

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani. (e) L’assegnazione del personale ai vari plessi della scuola è compito del Dirigente scolastico, che però deve rispettare i criteri concordati con la RSU. Se l’unità oraria di lezione non coincide con l’unità oraria di 60 minuti, la RSU deve contrattare le ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio della diversa definizione dell’unità didattica, ad esempio il modo in cui i docenti verranno impiegati nelle frazioni orarie non prestate, nel caso di riduzione dell’ora di lezione, ma potrebbero esserci ricadute anche per quel che riguarda l’organizzazione del lavoro degli ATA. In sostanza, si tratta di garantire che, qualunque sia il regime orario o giornaliero (ritorni pomeridiani) delle lezioni adottato autonomamente dall’istituto, i lavoratori non lavorino di più (o di meno) e in maniera diversa rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali   C  

Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa. (d) Il Consiglio d’istituto fissa gli indirizzi del POF, che viene elaborato dal Collegio dei docenti ed infine adottato dal Consiglio d’istituto. Il Dirigente scolastico predispone infine un piano attuativo del POF, che viene sottoposto all’esame del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, illustrato al personale ATA in un’apposita riunione di servizio da tenersi prima dell’inizio delle lezioni ed infine deliberato dal Collegio docenti. Una volta definiti le attività e gli insegnamenti, la RSU contratta l’assegnazione dei docenti e del personale ATA alle classi ed alle attività.   C  

Modalità e criteri  relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. (i) La RSU contratta, ad esempio: 1) i criteri per l’assegnazione delle classi ai docenti e delle postazioni di lavoro al personale ATA; 2)  l’orario di lavoro del personale docente (numero massimo di ore di lezione giornaliere, numero massimo di “ore buche” settimanali, criteri per l’assegnazione dei giorni liberi, ecc.)   e ATA (l’orario “normale” per il personale ATA è di 36 ore settimanali –6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni-, ma per garantire la funzionalità del servizio, si possono adottare: a) margini di flessibilità per anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita o distribuire l’orario su 5 giorni; b) orari plurisettimanali per i periodi di maggior intensità lavorativa –iscrizioni, scrutini, esami, ecc.-; c)  turnazioni- alle quali si ricorre in caso di insufficienza degli altri regimi orari e che danno diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali-); 3)  l’articolazione dell’orario di lavoro per gli assistenti tecnici (di norma, 24 ore di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente più 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature di laboratorio e la preparazione del materiale per le esercitazioni, ma, nel caso  nel laboratorio durante le esercitazioni didattiche con gli allievi  fosse presente l’insegnante tecnico-pratico  oltre al docente della disciplina, l’assistente tecnico può essere impiegato a supporto di altre attività previste dal POF, purché nell’àmbito della sua area di competenza professionale); 4) le chiusure prefestive e le modalità di recupero da parte del dipendente delle ore di lavoro non prestate in seguito alla chiusura stessa; 5) la modalità di assegnazione degli incarichi e di riorganizzazione del servizio in seguito a collaborazioni plurime di unità di personale ATA con altre scuole; 6) i  criteri per assegnare le attività aggiuntive (anche il lavoro straordinario inteso come “intensificazione” della prestazione lavorativa  all’interno del normale orario di lavoro) retribuite con il fondo d’istituto.   C  

Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art.45, comma 1, del d.lgs n.165/2001, al personale docente, educativo ed ATA. (h) L’impiego delle risorse finanziarie che a vario titolo (fondo d’istituto, ma anche convenzioni o accordi con enti pubblici e privati) giungono alla scuola per retribuire il personale impegnato in progetti e attività varie è oggetto di contrattazione. L’impiego delle risorse finanziarie relative a convenzioni o accordi stipulati nel corso dell’anno scolastico  deve essere comunque contrattato.   C  

Utilizzazione dei servizi sociali. (c) La RSU contratta l’uso da parte dei lavoratori dei servizi sociali   C  
Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, così come modificato e integrato dalla legge n.83/2000. (f) La RSU contratta le regole per l’esercizio dei diritti sindacali non normati da leggi o contratti, come l’agibilità sindacale all’interno dell’istituto (l’uso, l’ubicazione e il numero di bacheche sindacali – una per la RSU ed una per le OO.SS. in ogni plesso o sezione - , l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici della scuola, la scelta dei  locali per le riunioni della RSU, ecc.) o il calendario e le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali interne all’istituto. Inoltre la RSU contratta i contingenti e le modalità di selezione  del personale tenuto al servizio in caso di sciopero al fine di garantire i servizi minimi.   C  

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. (g) Esistono norme precise che devono essere rispettate nei luoghi di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La RSU deve contrattare i tempi e i modi di applicazione di tali norme. Inoltre deve provvedere alla nomina del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza   C  

Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. (b) La RSU deve essere preventivamente informata su come verranno concessi dal Dirigente scolastico al personale i permessi per l’aggiornamento in orario di servizio. P    

FEBBRAIO – MARZO

       
Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola. (a) La RSU deve essere informata prima dell’ invio da parte del Dirigente scolastico all’Amministrazione della richiesta di classi e organici per il successivo anno scolastico. Durante questo incontro è opportuno effettuare anche una verifica intermedia dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse (v. infra). P    

GIUGNO

Lo scopo di fornire “informazioni successive” alla RSU è quello di renderle possibile il controllo dell’operato dell’Amministrazione. Pertanto, perché siano possibili eventuali correzioni, le “informazioni successive” dovrebbero essere fornite alla RSU entro 10 giorni dall’assunzione dei provvedimenti da parte del Dirigente scolastico. In ogni caso devono essere almeno date prima della fine dell’anno scolastico.  
     

Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto. (j) La RSU deve essere informata sui nominativi delle persone che hanno lavorato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto, al fine di verificare se sono stati rispettati i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto.     S

Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni. (k) La RSU deve essere informata su come è stato scelto e utilizzato il personale impiegato nelle  attività diverse da quelle retribuite con il fondo d’istituto, ma che hanno comunque comportato una retribuzione risultante da finanziamenti pubblici o privati.     S

Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse. (l) La RSU deve controllare che tutte le materie di cui il CCNL prevede la contrattazione d’istituto siano state effettivamente oggetto di contrattazione. La RSU deve altresì verificare che le risorse siano effettivamente state utilizzate nel rispetto del contratto d’istituto.     S
 

Per curiosità (o opportuna conoscenza) vengono fornite le seguenti informazioni relative alle variazioni sulle materie oggetto di relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica tra i CCNL del 1999 e del 2001 ed il CCNL 2002-2005. A partire dall’anno scolastico 2003-2004, la RSU:

  •   contratta non solo le modalità, ma anche i criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA ed educativo;  

  •  contratta modalità e criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente;

  •  contratta i criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto;

  •  non svolge più relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica relativamente alle materie elencate nella tabella seguente. Come si potrà notare, tali materie sono sostanzialmente ricomprese però nella lettera h del comma 2 dell’art. 6 del CCNL 2002-2005

Attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi Tutte le attività e i progetti che si volevano realizzare all’interno dell’istituto impiegando risorse finanziarie che a vario titolo (fondo d’istituto, ma anche convenzioni o accordi con enti pubblici e privati) giungevano alla scuola per retribuire il personale impegnato in detti progetti e attività erano oggetto di informazione prima di essere avviati. Le convenzioni o gli accordi stipulati nel corso dell’anno scolastico  dovevano essere comunque comunicati alla RSU.
Criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive. Il Dirigente scolastico doveva informare preventivamente la RSU su come intendeva impiegare e retribuire il personale impegnato nelle attività aggiuntive finanziate con il fondo d’istituto
Criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività. La RSU contrattava i criteri per  impiegare tutte le risorse a disposizione della scuola per retribuire il personale impegnato in  attività e progetti, comprese quelle dell’art.43 del CCNL 99/01 (risorse destinate dallo Stato o da enti pubblici e privati per compensare attività del personale della scuola i cui criteri di erogazione erano in precedenza contrattati a livello nazionale).
La misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999. Le RSU contrattavano 1)  quanto retribuire in misura forfetaria (tra le 300.000 e le 600.000 lire) il personale docente ed educativo che aveva attivato la flessibilità didattica e organizzativa nei modi previsti dall’art.31, comma 1 del CCNI 99/01; 2) quanto retribuire in misura forfetaria o in misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 1995 (1/78 + 10%)  gli insegnanti di educazione fisica impegnati in ore eccedenti le 18 settimanali, fino a un massimo di 6 ore, per attività di avviamento alla pratica sportiva e prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti  programmate nell’àmbito del POF; 3) quanto retribuire il personale della scuola impegnato nelle attività e nei progetti finanziati dallo Stato o da enti pubblici o privati.
La misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art.43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali. Le RSU contrattavano quanto retribuire il personale ATA coinvolto nelle attività e nei progetti finanziati dallo Stato o da enti pubblici o privati o utilizzato per attività in convenzione con gli Enti locali.
La misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo – non più di due unità – della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL Le RSU contrattavano quanto retribuire i collaboratori scelti dal dirigente scolastico (non più di 2). Il vicario non rientrava nella fattispecie ed era retribuito come le “funzioni obiettivo”(£.3.000.000) con risorse a parte

FUNZIONAMENTO DELLE RSU