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In caso di sciopero
obblighi,
diritti, precauzioni
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[PRIMA DELLO SCIOPERO]
[I
SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE] [IL GIORNO DELLO SCIOPERO] |
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Soprattutto nelle scuole elementari e medie, ci troviamo di fronte a continui ricatti nei confronti dei colleghi che intendono aderire ad uno sciopero. Si tratta, a volte, di
ricatti morali (lo sciopero come mancanza ai propri doveri nei confronti di minori) e, nei casi peggiori, di vere e proprie
minacce (non si potrebbe scioperare se le famiglie non sono state avvertite). Sovente viene richiesto di dare in anticipo la propria adesione.
Avviene, inoltre, che, con la scusa della sorveglianza ai minori, i colleghi vengano sostituiti durante lo sciopero da personale non scioperante.
La stessa amministrazione che ci ha imposto normative antisciopero molto rigide e di carattere liberticida regolarmente non rispetta la normativa. Le circolari dei Provveditorati sugli scioperi sovente arrivano in ritardo alle scuole o non arrivano e i capi di istituto sovente non si curano di fare quanto la normativa prevede nei confronti dei lavoratori e delle famiglie;
A questo proposito è necessario essere chiari: i dirigenti scolastici hanno precisi adempimenti da svolgere e la responsabilità della mancata informazione alle famiglie ricade sull'amministrazione e non sugli scioperanti.
Al Ccnl 2003 non è stato allegato alcun accordo sulle modalità di applicazione della L. 146/90 come modificata dalla L. 83/2000. Pertanto restano invariate le procedure di adesione dei lavoratori agli scioperi previste dalla normativa:
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i dirigenti scolastici valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al dirigente dell'ufficio territoriale competente.
L'astensione individuale dallo sciopero, che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal dirigente scolastico o dal dirigente dell'ufficio territoriale competente.
I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia
possibile".
Inoltre il vigente contratto di lavoro ha rimosso alcuni vincoli. In
particolare non è più previsto (come invece nel Ccnl
'95) che i capi d'istituto possano disporre la presenza alla prima ora di tutto il personale docente non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero, ma soltanto la possibilità di valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del servizio. Non è neanche più prevista la "possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio".
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DI CONSEGUENZA
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1. PRIMA DELLO SCIOPERO |
| Il dirigente
scolastico |
Il lavoratore
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- invita con una circolare il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. La circolare deve specificare che la
dichiarazione è volontaria ed è bene che preveda 3 voci: sì, no, ppv
(presa visione).
(N.B. La
circolare deve essere emanata in modo da consentire la comunicazione alle famiglie che il
DS deve fare 5 giorni prima dello sciopero)
- non può obbligare alcuno a rispondere,
- non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche
l’intenzione di non scioperare)
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- è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa
intende fare.
- Chi
non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è
sanzionabile.
- in particolare non ha nessun obbligo di informazione verso dirigenti,
colleghi, alunni circa la propria intenzione di scioperare.
- Chi
dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il
giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente
scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero.
- Se il capo d'istituto non emana la circolare, questo non cancella il
diritto di sciopero e ogni responsabilità, in termini di
disservizio, è a carico dell'amministrazione.
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-
valuta l’effetto previsto sulle lezioni, quindi:
-
può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o
per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti
-
può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire
neanche un servizio minimo;
-
non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato
di scioperare |
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-
comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità
di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di
sciopero.
- non può invitare ogni lavoratore a comunicare
ai propri alunni se intende scioperare e no, poiché la comunicazione è
un obbligo dell'istituzione |
Non
deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo
comportamento il giorno dello sciopero. Se il capo d'istituto non ha
provveduto ad informare le famiglie, la responsabilità di eventuali
disservizi ricade interamente sull'amministrazione. |
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-
individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di
sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ata o gli educatori,
ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili
-
lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero
-
sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarare di voler
scioperare con altre che non scioperano
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Chi (ata o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può
chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende
scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della
circolare di cui sopra. |
- Forma il contingente usando i criteri del contratto di scuola
ovvero quelli del contratto integrativo nazionale oppure concordando criteri
provvisori con le RSU. Deve utilizzare con
priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare.
- Comunica al dirigente regionale la sua eventuale adesione allo sciopero, dà indicazioni su chi lo
sostituirà e su quali funzioni essenziali di direzione costui potrà svolgere
durante lo sciopero |
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2. I SERVIZI MINIMI E IL
CONTINGENTE |
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La legge 146/90 prevede
che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) un
gruppo minimo di lavoratori ata o educatori di convitti ed educandati,
formino un contingente che non sciopera per garantire le prestazioni
indispensabili (o servizi minimi).
I servizi indispensabili
sono quelli espressamente previsti dal contratto nazionale (allegato
"attuazione della legge 146/90, art. 2.1"), nè il dirigente nè
la contrattazione locale possono prevederne altri.
Sono
servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in
particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni
scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un
istituto tecnico agrario).
La
preintesa dell’agosto 2001 di modifica dell’allegato sulla legge 146 non è
stato firmato, quindi non è operante. L’accordo
integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per
determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Un contratto
di scuola definisce poi i criteri specifici del contingente di quella scuola,
ma non può allargare l'area dei servizi essenziali..
| I SERVIZI
ESSENZIALI |
I CONTINGENTI
(secondo l'accordo nazionale) |
| Qualsiasi
esame e scrutini finali |
-
un assistente amministrativo per le attività di
natura amministrativa,
-
un
assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di
esame prevede l’uso dei laboratori
-
un
collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali
scolastici.
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| Vigilanza
durante il servizio mensa |
- uno o due collaboratori scolastici, solo se per motivi
eccezionali il servizio è mantenuto
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| Cura del bestiame
(solo istituto agrario) |
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| Impianto
di riscaldamento (solo se condotto direttamente dalla scuola) |
- chi
ha il patentino di conduttore di caldaie
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| Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e
nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione) |
- un assistente tecnico di reparto
- un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali
interessati
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| Pagamento
stipendi ai supplenti temporanei. |
- DSGA
- un
assistente amministrativo
- un
collaboratore scolastico.
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Vigilanza
di notte e servizio mensa
(solo in convitto o educandato con convittori
o semiconvittori) |
- un istitutore
- un
cuoco
- un infermiere
- un collaboratore scolastico.
- Il
servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o
preconfezionati.
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3. IL
GIORNO DI SCIOPERO |
| Il dirigente scolastico
(se sciopera, chi lo sostituisce) |
Il lavoratore |
-
organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che
ha comunicato alle famiglie
-
organizza con il contingente di personale ATA o educativo la
fornitura dei servizi indispensabili
-
comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo
le indicazioni ricevute
(Le
eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero
delle persone in servizio il giorno dello sciopero e non all’organico)
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-
che sciopera
non
deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. Se ha il giorno
libero non può essere obbligato a dichiarare nulla, non può
perdere la retribuzione, non può essere chiamato a sostituire docenti
in sciopero.
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| E'
opportuno rintuzzare prontamente ogni
comportamento lesivo del diritto di sciopero, se è necessario attivando le
procedure di sanzionamento del comportamento antisindacale. Un primo intervento
della RSU o del sindacato provinciale può talvolta normalizzare la situazione,
esso consisterà nel diffidare
formalmente, con comunicazione scritta, il dirigente
scolastico che operi in modo non conforme alla normativa. Segnalateci
tempestivamente ogni comportamento illegittimo e liberticida. |
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