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In caso di sciopero

obblighi, diritti, precauzioni

 [PRIMA DELLO SCIOPERO] [I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE] [IL GIORNO DELLO SCIOPERO]

Soprattutto nelle scuole elementari e medie, ci troviamo di fronte a continui ricatti nei confronti dei colleghi che intendono aderire ad uno sciopero. Si tratta, a volte, di ricatti morali (lo sciopero come mancanza ai propri doveri nei confronti di minori) e, nei casi peggiori, di vere e proprie minacce (non si potrebbe scioperare se le famiglie non sono state avvertite). Sovente viene richiesto di dare in anticipo la propria adesione.
Avviene, inoltre, che, con la scusa della sorveglianza ai minori, i colleghi vengano sostituiti durante lo sciopero da personale non scioperante.

La stessa amministrazione che ci ha imposto normative antisciopero molto rigide e di carattere liberticida regolarmente non rispetta la normativa. Le circolari dei Provveditorati sugli scioperi sovente arrivano in ritardo alle scuole o non arrivano e i capi di istituto sovente non si curano di fare quanto la normativa prevede nei confronti dei lavoratori e delle famiglie;
A questo proposito è necessario essere chiari: i dirigenti scolastici hanno precisi adempimenti da svolgere e la responsabilità della mancata informazione alle famiglie ricade sull'amministrazione e non sugli scioperanti.

Al Ccnl 2003 non è stato allegato alcun accordo sulle modalità di applicazione della L. 146/90 come modificata dalla L. 83/2000. Pertanto restano invariate le procedure di adesione dei lavoratori agli scioperi previste dalla normativa:
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i dirigenti scolastici valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al dirigente dell'ufficio territoriale competente. 
L'astensione individuale dallo sciopero, che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal dirigente scolastico o dal dirigente dell'ufficio territoriale competente. 
I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile"
.  
Inoltre il vigente contratto di lavoro ha rimosso alcuni vincoli. In particolare non è più previsto  (come invece nel Ccnl '95) che i capi d'istituto possano disporre la presenza alla prima ora di tutto il personale docente non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero, ma soltanto la possibilità di valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del servizio. Non è neanche più prevista la "possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio".

 

 DI CONSEGUENZA

1. PRIMA DELLO SCIOPERO
Il dirigente scolastico

Il lavoratore

- invita con una circolare il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. La circolare deve  specificare che la dichiarazione è volontaria ed è bene che preveda 3 voci: sì, no, ppv (presa visione).

(N.B. La circolare deve essere emanata in modo da consentire la comunicazione alle famiglie che il DS deve fare 5 giorni prima dello sciopero)
- non può obbligare alcuno a rispondere,
- non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare)

- è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.
- Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.
- in particolare non ha nessun obbligo di informazione verso dirigenti, colleghi, alunni circa la propria intenzione di scioperare.
- Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. 
- Se il capo d'istituto non emana la circolare, questo non cancella il diritto di sciopero  e ogni responsabilità, in termini di disservizio, è a carico dell'amministrazione.

- valuta l’effetto previsto sulle lezioni, quindi:
- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti
- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
- non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare
 
- comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.
- non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare e no, poiché la comunicazione è un obbligo dell'istituzione
Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero. Se il capo d'istituto non ha provveduto ad informare le famiglie, la responsabilità di eventuali disservizi ricade interamente sull'amministrazione.

- individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ata o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili

- lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero

- sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarare di voler scioperare con altre che non scioperano

Chi (ata o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.
- Forma il contingente usando i criteri del contratto di scuola ovvero quelli del contratto integrativo nazionale oppure concordando criteri provvisori con le RSU. Deve utilizzare con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare.
- Comunica al dirigente regionale la sua eventuale adesione allo sciopero, dà indicazioni su chi lo sostituirà e su quali funzioni essenziali di direzione costui potrà svolgere durante lo sciopero
 
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2. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE 

La legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) un gruppo minimo di lavoratori ata o educatori di convitti ed educandati, formino un contingente che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). 

I servizi indispensabili sono quelli espressamente previsti dal contratto nazionale (allegato "attuazione della legge 146/90, art. 2.1"), nè il dirigente nè la contrattazione locale possono prevederne altri. 
Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

La preintesa dell’agosto 2001 di modifica dell’allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante. L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Un contratto di scuola definisce poi i criteri specifici del contingente di quella scuola, ma non può allargare l'area dei servizi essenziali.. 

I SERVIZI ESSENZIALI  I CONTINGENTI (secondo l'accordo nazionale)
Qualsiasi esame e scrutini finali
  • un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa,

  • un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori

  • un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Vigilanza durante il servizio mensa
  •  uno o due collaboratori scolastici, solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto
Cura del bestiame (solo istituto agrario)
  • un assistente tecnico di azienda agraria,
  • un collaboratore scolastico tecnico

  • un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici
Impianto di riscaldamento (solo se condotto direttamente dalla scuola)
  • chi ha il patentino di conduttore di caldaie
Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione)
  • un assistente tecnico di reparto
  • un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.
  • DSGA
  • un assistente amministrativo
  • un collaboratore scolastico.
Vigilanza di notte e servizio mensa
(solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)
  • un istitutore
  • un cuoco
  • un infermiere
  • un collaboratore scolastico.
  • Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati.

N.B.

  • Non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi

  • il dirigente scolastico non può formare unilateralmente il contingente, se non vi fosse il contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU dovrebbero concordare i criteri provvisori per la formazione del contingente e successivamente siglare il contratto di scuola
  • Nessun insegnante può essere incluso nel contingente (a meno che non sostituisca il DS);
  • Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti-sindacale. 
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3. IL GIORNO DI SCIOPERO
Il dirigente scolastico (se sciopera, chi lo sostituisce) Il lavoratore
- organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
- organizza con il contingente di personale ATA o educativo la fornitura dei servizi indispensabili
- comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute

(Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone in servizio il giorno dello sciopero e non all’organico)

  • che sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. Se ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare nulla, non può perdere la retribuzione, non può essere chiamato a sostituire docenti in sciopero.
  • che non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste sulla/e classe/i previste nel suo orario di quel giorno; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; non può essere spostato su altra/e classe/i; non può più essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora.
  • se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date. 

E' opportuno rintuzzare prontamente ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero, se è necessario attivando le procedure di sanzionamento del comportamento antisindacale. Un primo intervento della RSU o del sindacato provinciale può talvolta normalizzare la situazione, esso consisterà nel diffidare formalmente, con comunicazione scritta, il dirigente scolastico che operi in modo non conforme alla normativa. Segnalateci tempestivamente ogni comportamento illegittimo e liberticida.

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