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CUB SCUOLA
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"LA DIRIGENZA SCOLASTICA E LA NUOVA
CONDIZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA"
di Luigi Giove, CUB Scuola Torino
CONVEGNO NAZIONALE di SCUOLA E SOCIETÀ su
"FUNZIONE DOCENTE E SCUOLA DELL'AUTONOMIA" Milano, 20-21 ottobre
2000, Sala del Consiglio di Zona di via Ponzio
Dal 1°
settembre 2000 - la cosa è stata sbandierata in tutte le salse dai media -
ogni istituzione scolastica "dimensionata"
si è vista attribuire, con provvedimento emesso dai Provveditorati agli Studi,
la personalità giuridica in modo da
godere dell'«autonomia funzionale»,
cioè della capacità di iniziativa per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell'istruzione. Come tutti sappiamo, il Regolamento parla di autonomia
didattica, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, amministrativa.
Nella mia relazione non mi occuperò tanto di questi aspetti, quanto delle
conseguenze o, meglio, degli scenari ipotizzabili che i vari provvedimenti di
"riforma" introdurranno nel rapporto dirigenti/diretti.
Sulla base del Decreto legislativo 29 del
1993 (la legge-madre di tutte le
altre, quella della cosiddetta "privatizzazione"
del rapporto di lavoro) - che va letto insieme alle integrazioni del Decreto
Legislativo 59 del 6/3/98 - il ministro, con C.M. n° 193 del 3/8/2000, ha
conferito piena operatività al sistema dell'autonomia, preponendo un dirigente scolastico in ogni
istituzione. Ricordo solo che si è arrivati alla dimensione "ottimale" attraverso una politica
di lacrime e sangue che nell'ultimo
decennio ha portato alla chiusura di
scuole, fusioni, aggregazioni e verticalizzazioni più o meno selvagge, con perdita di diverse migliaia di posti di
lavoro (compresi quelli dei capi di istituto e dei responsabili
amministrativi), per far scendere il numero complessivo di istituzioni
scolastiche dalle 13-14.000 di allora alle circa 10.000 attuali. E che il
processo non è ancora finito, se si considera che con il Riordino dei cicli scolastici le verticalizzazioni dovranno inevitabilmente riprendere. In questo
modo, le previsioni del Ragioniere
Generale dello Stato, Monorchio
(un Gran Commis di Stato che conta,
sicuramente, più dei ministri della Pubblica Istruzione, personaggi pro tempore per definizione), sul dimezzamento del numero dei docenti
entro qualche decennio, potranno realizzarsi anche prima delle date stabilite.
Che la scuola del settembre 2000 rischi di
essere più che una «scuola dell'autonomia»,
«una scuola della dirigenza», docenti
e personale ATA hanno potuto constatarlo in parecchie istituzioni scolastiche,
ad inizio d'anno, grazie al comportamento pratico o alle dichiarazioni di
principio di molti neodirigenti in occasione del primo Collegio. Si spazia dal
brutale: "Adesso, come ha chiarito
il Parere del Consiglio di Stato, sono io che decido; quindi vi comunico i nominativi dei collaboratori che ho
scelto"; al più conciliante: "Adesso, come ha chiarito il Parere del Consiglio di Stato, posso decidere io sulla scelta dei
collaboratori; comunque scelgo i
nominativi che avete votato voi lo scorso anno; al più subdolo: "Adesso, come ha chiarito il Parere del Consiglio di
Stato, posso decidere io; datemi una
rosa di nomi, al cui interno io
sceglierò liberamente". Accanto a queste dichiarazioni che, nella sostanza, si equivalgono, perché
prefigurano la situazione del prossimo anno scolastico sulla scelta dei
collaboratori, abbiamo avuto i comportamenti
più disparati: c'è chi, apparentemente, mostra di non aver capito che qualcosa
è cambiato, e prosegue nella sua imbelle indifferenza e inefficienza (pochi,
per la verità); chi ritiene di aver avuto un sorta di investitura di pieni
poteri e pour cause, di punto in
bianco, si ritiene in diritto di spostare lavoratori di qua e di là senza
motivazione alcuna; chi obbliga tutti i docenti a venire nella sua scuola tutti i giorni dal 1°
settembre a fare non si sa bene cosa; chi impone il recupero di tre ore
settimanali in caso di riduzione nelle superiori dell'orario per causa di forza
maggiore, e non perché si sia votata una sperimentazione ad hoc; chi considera le ore impiegate per le riunioni collegiali
prima dell'inizio della scuola fuori dal
computo delle 40 complessive; chi impone le proprie scelte sulla tenuta dei registri, numero di verifiche, ecc.
Tutti comportamenti illegittimi e sanzionabili, perché non rispettosi delle norme sull'orario di lavoro previste
dal contratto e delle prerogative degli organi collegiali
stabilite dal Testo Unico 297/94. La sensazione che si ha è che vi sia un suggeritore - neanche tanto occulto -
che inviti a praticare l'obiettivo del potere, al di là di ogni norma e regola (e anche, spesso, del bon ton). Che ci sia una potente
associazione dei capi di istituto che considera gli organi collegiali un
retaggio di quando l'istruzione pubblica italiana era praticamente organizzata in senso maoista (si tratta della
citazione testuale di un'affermazione pronunciata da un dirigente ANP alle
trattative del 1995!), e che ritiene che l'esistenza di organizzazioni
sindacali (quelle degli altri, ovviamente) sia il principale ostacolo per il
conseguimento degli obiettivi scolastici, non è un mistero. Tutti noi sappiamo
come sia difficile sradicare nella scuola consuetudini
consolidate, a partire dal fatto che buona parte dei docenti - da sempre
(ma la situazione si è particolarmente aggravata perché ha assunto il sapore
della beffa da quando sono stati inventati i vari fondi di incentivazione) - è erogatrice praticamente a titolo
gratuito o a bassa remunerazione di tutta una serie di attività che vengono
svolte per far funzionare l'istituzione (e per migliorare la riuscita degli
allievi): il senso del dovere è
troppo radicato nella nostra scuola (altro che fannulloni!). Quando serve,
quando viene richiesto, la maggior parte dei docenti non si sottrae: si ferma a
scuola a svolgere le attività più disparate; accompagna gli allievi in viaggi
di istruzione in cambio di indennità che ci fanno vergognare quando andiamo a
incassarle in banca; la retribuzione - se verrà, quando verrà e se sarà intera
- è sempre un'incognita. Quella della scuola è l'unica categoria di lavoratori
per i quali si verifica questo rapporto di scambio
ineguale. In effetti, dobbiamo cominciare a pretendere dai neo dirigenti che dimostrino, in primo luogo, le proprie abilità
manageriali nella corretta e puntuale
gestione delle risorse realmente
esistenti nel Fondo di Istituto (che si facciano le ossa, in buona sostanza, prima nella microeconomia della scuola).
Ma veniamo ai contenuti della legge sulla
dirigenza scolastica. Il profilo giuridico e funzionale è desunto da quello del
dirigente pubblico, anche se non sono ancora state definite puntualmente
le peculiari prerogative del dirigente
scolastico, cosa che dovrà avvenire attraverso la contrattazione sindacale (che dovrà definire, di conseguenza, anche
il cosiddetto "contratto di ingresso",
che vede, per la parte economica, cifre spaziare dai 238 ai 300 miliardi).
L'ARAN, con l'accordo con le confederazioni del 9/8/2000, ha già riconosciuto
per i dirigenti scolastici uno specifico
spazio contrattuale istituendo una quinta
area dirigenziale inserita nel comparto scuola.
L'art. 25-bis del D. L.vo n°
59 del 6/3/98, Disciplina della
qualifica dirigenziale dei Capi di Istituto delle istituzioni scolastiche
autonome, è l'unico provvedimento emesso che a tutt'oggi regola la
dirigenza scolastica. I tratti salienti sono i seguenti:
Comma 1: "[…] I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli
di dimensione regionale e rispondono,
agli effetti dell'art. 20, in ordine ai
risultati, che sono valutati […] da un nucleo di valutazione". Comma 2: "Il dirigente scolastico
assicura la gestione unitaria
dell'istituzione […], è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli Organi Collegiali, spettano al dirigente scolastico, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formativa ed è titolare delle
relazioni sindacali". Comma 3:
"Nell'esercizio delle competenze di cui al c. 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la
qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di ricerca educativa
delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni". Comma 4:
"Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale". Comma 5:
"Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative
il dirigente può avvalersi di docenti
da lui individuati, ai quali possono
essere delegati specifici compiti". Comma
6: "Il dirigente presenta periodicamente
al Consiglio di Istituto motivate
relazioni sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa,
organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione
ed un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi
dell'istituzione scolastica".
La lettura che l'ANP (l'Associazione Nazionale Presidi) fa di questo decreto non
lascia dubbi (prima parlavamo di suggeritori occulti: la prassi di molti capi
di istituto - a prescindere dall'appartenenza sindacale - di telefonare ai
dirigenti dell'ANP per avere consigli sui comportamenti da tenere nei confronti
del "personale", è nota a molti di noi): per l'ANP il comma 2 va
letto nel senso che "i poteri di direzione sono «autonomi» e non esercitati su mandato degli organi
collegiali"; il comma 4 che "i provvedimenti di gestione del
personale significheranno - esclusa
l'assunzione e i trasferimenti - praticamente
tutto il resto"; che "il Consiglio di Istituto sarà sempre più organo di indirizzo e sempre meno organo di gestione. È quindi necessario
che sia tenuto «periodicamente» al
corrente […]. «Periodicamente» significa quando
ciò sarà necessario ed opportuno […]. Siamo ben lontani dalla tradizionale
«relazione annuale», sia nella forma (che non è detto debba essere sempre
scritta), che nel significato, che è quello della distinzione dei ruoli tra
organo di indirizzo e organo di governo. Da rilevare, a tale proposito, che la
relazione sarà «presentata» al (e non «approvata» dal) Consiglio[1].
Queste sono state le prime osservazioni
dell'ANP, a caldo, quando uscì il decreto sulla dirigenza; congrue,
evidentemente, con la linea politico-sindacale di quella associazione. Il che
non significa né che siano la corretta interpretazione della legge, né che
siano da accettare (anche se è comprensibile, da parte di chi rivendica da
sempre tutto il potere nella scuola,
un certo entusiasmo, soprattutto perché l'altro termine del binomio della linea
ANP, oltre a «potere», è «soldi »).
Occorre sempre
ricordare, di fronte a comportamenti particolarmente arroganti dei dirigenti,
tre cose: 1) che, anche se hanno ottenuto la qualifica dirigenziale, il loro
ufficio è sempre quello di dirigere la scuola
pubblica, le cui finalità non sono mutate; non si possono comportare da padroni delle ferriere che hanno
investito propri danari e intendono
farli fruttare con ogni mezzo; 2) che siamo ancora in uno stato di diritto, le cui leggi valgono anche nella scuola (a partire dai diritti della persona e da quello costituzionale della libertà di insegnamento e dai Decreti Delegati, ancora in vigore); 3)
che il nostro rapporto di lavoro è regolato da un contratto (ancorché pessimo,
per diversi aspetti) di natura privatistica; di conseguenza, nessun dirigente
può imporre prestazioni che non siano
contrattualmente definite: i lavoratori non sono dei "servi corvéables a merci". Vale a dire, i dirigenti - anche se
molti tendono e tenderanno sempre a farlo - non possono pretendere di travasare
il vecchio sistema delle consuetudini
precedentemente in uso, in quello nuovo. Inoltre, se sbagliano, dovranno pagare
in prima persona (non sono forse "responsabili dei risultati"?).
Quindi la loro responsabilità è, a maggior ragione, estesa anche alla non
remunerazione delle ore di lavoro prestate, in quanto evidente frutto di una
"cattiva gestione" delle risorse.
Sappiamo tutti qual è la ratio di fondo dei provvedimenti di
riforma della Pubblica Amministrazione di questi ultimi anni: introdurre forti dosi di
"responsabilizzazione" e "meritocrazia". Il ministro Bassanini l'ha dichiarato a più riprese: "stanare i fannulloni e gli incapaci" e favorire la "privatizzazione" (intesa come la
panacea di tutti mali). Treu, allora
presidente dell'ARAN, nel primo incontro con le OO.SS. per il contratto del '95
è stato chiaro nei «paletti» della contrattazione: "I nuovi contratti
dovranno tendere a introdurre un sistema
premiale per i meritevoli, mentre i somari
devono restare al palo".
Il primo provvedimento della serie è la Legge 421/92 che, all'art. 2, affida ai
dirigenti della pubblica amministrazione - nell'ambito di scelte di programma,
obiettivi e direttive fissate dagli
organi di vertice politico - autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo
e, in particolare, di gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, al fine di assicurare economicità, speditezza, e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli
uffici.
Come fa notare Riccardo Petrella[2],
l'espressione «risorse umane» -
molto in uso da parte dei "modernisti"
di ogni ceppo e colore politico - è una delle tante trappole odierne, perché funzionale alla trasformazione della
funzione primaria della scuola pubblica da "educazione per la persona e attraverso la persona" a quella al
servizio della formazione di "risorse
umane" (termine che riduce il lavoro a "risorsa"
organizzata, declassata, riciclata e, all'occorrenza, abbandonata in funzione della sua utilità per l'impresa, cioè a una merce economica senza diritti civili o di
altro tipo, dal momento che i soli limiti al suo sfruttamento sono di natura
finanziaria: i costi). L'espressione "risorse umane" si accompagna,
peraltro, a quella di "pari opportunità", di ispirazione
liberista, anch'essa molto in vigore tra i "nuovisti", che tende a soppiantare quella di "uguaglianza".
Alain Bihr[3]
ricorda che un simile slittamento non solo non è casuale - in quanto produce un
vero e proprio ribaltamento semantico - ma nemmeno
nuovo (e moderno). Ricorda, ad esempio, che è stato usato nel suo messaggio
alla nazione dal maresciallo Pétain,
collaborazionista dei nazisti, l'11 ottobre del 1940, il quale, dopo aver fustigato le debolezze e le tare del vecchio regime politico, raccomanda che
i principi egualitari ispirati a Rousseau siano d'ora in poi sostituiti da
quelli di "pari opportunità":
"Il nuovo regime sarà una gerarchia
sociale, non più basata sulla falsa idea dell'uguaglianza naturale degli
uomini, bensì su quella necessaria della parità delle «chanches» offerte a
tutti i francesi di dimostrare la loro attitudine a servire … Così rinasceranno
le vere élites che il passato regime si è adoperato a distruggere per anni, e
che costituiranno i quadri necessari allo sviluppo del benessere e della
dignità di tutti". Parole di un'attualità sconvolgente.
La Legge
59/1997, all'art. 11, ha poi introdotto una distinzione più netta tra
compiti e responsabilità di direzione
politica e compiti e responsabilità di direzione
amministrativa. Mentre il D. L.vo 80
del 1998, modificando il D. L.vo 29 del 1993, di fatto attua la legge 59/97
perché definisce la dirigenza come "figura
o funzione organizzatoria" e
non come semplice "qualifica
professionale". Sergio Auriemma,
membro della Corte dei Conti e grande esperto di legislazione scolastica (è uno
dei commentatori della rivista Notizie
della scuola, presente in tutti gli uffici di segreteria e presidenza
scolastici) in un seminario tenuto con i dirigenti scolastici il 22/5/98 a
Bologna[4],
ha evidenziato la differenza giuridica tra "qualifica professionale" e "funzione": la prima elenca un mansionario; la seconda precisa con
quali poteri e con quali mezzi la
figura del dirigente si inserisce nell'organizzazione, con quali finalità agisce e come
si rapporta con gli altri compartecipi. La definizione di dirigenza come
"funzione" emerge dal D. L.vo 29 (e aggiornamenti) che ha definito i
rapporti tra vertici politici e dirigenti; stabilito con quali mezzi il
dirigente può operare; i rapporti con i dipendenti; i criteri e le procedure
per la verifica dei risultati. Il che significa, secondo Auriemma, che "l'ufficio dirigenziale è sempre un ufficio
complesso, cui partecipano una pluralità di soggetti (i collaboratori e i
dipendenti): il dirigente ha il compito di combinare i vari apporti tra loro,
per assicurare l'efficienza delle attività e l'efficacia (cioè il
raggiungimento degli obiettivi). Il dirigente non "governa" (cioè non fissa personalmente programmi,
obiettivi e strategie; non assegna mezzi e risorse; non predispone sistemi di
controllo, essendo questi i compiti propri degli organi di governo (il
Parlamento per le leggi-obiettivo ed il vertice politico che traduce le leggi
in programmi e indirizzi esecutivi), ma dirige
l'organizzazione, cioè realizza la "gestione"
del congegno o "guida" la
macchina organizzativa, trasformando i programmi-obiettivo
in progetti-attuazione destinati a
far sì che risorse materiali e umane messe a sua disposizione raggiungano in
maniera ottimale gli obiettivi preassegnati".
Ci rendiamo conto che simili parole possano
suonare pericolosamente estremiste - dati i tempi che corrono, quando basta
invocare il rispetto delle garanzie liberali per sembrarlo - alle orecchie, ad
esempio, di un dirigente dell'ANP. Essendo un giurista, Auriemma conosce bene i
limiti della legge e la differenza tra proclami
e disposizioni di legge. Di
fatto, ricorda Auriemma facendo il punto sulla situazione normativa, l'art. 25
- bis non ha fatto altro che riproporre le competenze dei dirigenti elencate
nel contratto del '95, senza alcuna precisazione
contenutistica dell'esatta loro collocazione funzionale nella scuola che permetta di accertare se: 1) esiste una
competenza esclusiva per la definizione degli indirizzi-obiettivo degli organi
collegiali (collegi docenti e consigli di istituto); 2) se esiste una
competenza gestionale sull'impiego
delle risorse esclusiva del capo di istituto; 3) se sono conferiti al dirigente
poteri di incentivazione del personale o altri poteri di flessibilità
gestionali ovvero se buona parte dei poteri risale a competenze miste (come
avviene oggi in base alle discipline in
vigore). Il giurista ipotizza che, se si cancellassero le disposizioni
introdotte dall'art. 25 - bis e dal D.L.vo 29, le uniche cose che di rilievo
che si cancellerebbero sarebbero la
possibilità di scegliersi il proprio staff (del comma 5) [che pure è in
contrasto con le norme dei decreti Delegati] e la "relazione al Consiglio di Istituto" (prevista dal comma 6,
quella che, secondo l'ANP dovrebbe servire a "tenere al corrente", di
tanto in tanto e magari sotto forma di chiaccherata, i membri del Consiglio stesso).
Peraltro, Auriemma ricorda che la "relazione al Consiglio" "fa rivivere in versione moderna ed ampliata
la vecchissima disposizione contenuta nell'art. 12 del R.D. 30 aprile 1924"[5]
[quella della riforma fascista della scuola, tanto per intenderci].
Il problema più urgente, dunque, è quello
delle regole interne alle scuole. È
indubbio che - è sempre Auriemma a ricordarlo - tali regole, rappresentando
l'indirizzo di fondo (cioè gli obiettivi generali interni) da seguire nelle
attività delle scuole, dovrebbero essere rimesse agli "organi di governo" dell'istituzione
(Consiglio di Istituto e Collegio Docenti nell'assetto
attuale e salvo modifiche future) e non
all'organo dirigenziale di gestione.
Peraltro, se di regole si tratta,
esse devono essere predefinite con una certa tendenziale stabilità, non potendo esser rimesse a decisioni
episodiche, variabili all'occorrenza. In ogni caso, qualsivoglia regola
interna non può prescindere dalle seguenti considerazioni: a) la libertà di
insegnamento è garantita dalla Costituzione; b) i processi operativi da
realizzare e la definizione delle regole devono essere condivisi; c) senza
motivazioni da parte di chi lavora, si possono al massimo fare operazioni di
facciata; d) chi guida o dirige la macchina non può fare a meno
di chi la macchina la fa materialmente
funzionare (se a qualcuno è venuto in mente Bertolt Brecht, ha fatto bene).
La funzione
di coordinamento che la nuova normativa assegna ai dirigenti, va ricordato,
non è mai una potestà autonoma che il
coordinatore esercita sui coordinati (perché non si distinguerebbe dalla
tradizionale gerarchia), ma solo
esercizio di poteri indispensabili per garantire le esigenze unitarie
dell'istituzione. Auriemma suggerisce ai dirigenti le seguenti modalità
procedurali o di condotta: preventiva informazione; valutazioni collegiali o
intese; dinieghi motivati; risultanze di momenti decisionali tradotte in atti
generali di indirizzo e non di singoli ordini o direttive; obbligo di leale
cooperazione da parte dei coordinati; meccanismi di autovalutazione; atti gestionali autonomamente assumibili dal
dirigente. A monte dell'azione del Capo di Istituto non ci sono, infatti,
direttive "di vertice" (come quelle che il Ministro destina ai
dirigenti dell'apparato burocratico) a lui impartite con atti ben distinguibili
dalla gestione esecutiva, ma scelte di indirizzo collegiale, risalenti alle
decisioni di organi collegiali che attualmente assommano in sé anche alcune
competenze gestionali[6].
Vedremo ora il "contratto di ingresso" per la dirigenza scolastica cosa
produrrà in termini di normativa,
oltre che di incrementi retributivi
(Bassanini, a suo tempo, parlava di cifre attorno ai 25.000.000 annui di aumento): come saranno tradotti gli "autonomi poteri di direzione e
coordinamento" nelle scuole, cosa che, inevitabilmente, influirà sui
rapporti con gli organi collegiali. In ogni caso, occorre denunciare che,
ancora una volta, il Governo procede illegittimamente all'introduzione di
"riforme" per via amministrativa, predisponendo il terreno per i
successivi provvedimenti di legge: la legge sulla riforma degli Organi
Collegiali interni è ancora ferma in Parlamento e dovrà, inevitabilmente, contemperarsi con quella sulla dirigenza, invece del contrario.
Le intenzioni del Governo in proposito sono
emerse con chiarezza nel corso dell'estate: anziché sollecitare il Parlamento
ad approvare il Disegno di legge di
riforma degli OO.CC., il ministro ha chiesto un parere al Consiglio di Stato
in merito al contrasto tra potestà
del Collegio docenti di eleggere i collaboratori (come prevedono gli artt. 7,
comma 2, lettera h e 459 del T.U. n° 297/94) e facoltà del dirigente di avvalersi di docenti da lui individuati
(come recita l'art. 25 - bis, comma 5 del D. L.vo n° 29/1993. Qual è stato il
parere del Consiglio di Stato lo sappiamo tutti. In realtà, lo stesso ministro
ha successivamente dovuto fare marcia
indietro rispetto alle perentorie affermazioni contenute nella C.M. n° 193 del 3 agosto 2000, nella
quale dichiarava: "Ciascun Capo di istituto eserciterà i poteri connessi
con l'entrata in vigore del regolamento di autonomia (DPR 275/99), fatte salve
le limitazioni discendenti dalla necessità di attendere il riordino
dell'amministrazione centrale e periferica. Riguardo
ai poteri che possono essere immediatamente esercitati, il Consiglio di Stato -
sez. II - al quale questa Amministrazione ha inoltrato richiesta di parere, si
è espresso nel senso della immediata applicabilità della disposizione di cui al
comma 5 dell'art. 25 - bis del D. L.vo 29/93 che prevede, per il dirigente
scolastico, la possibilità di avvalersi della collaborazione di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. Si deve
pertanto ritenere superata la disposizione contenuta nel comma 2, lettera h,
dell'art. 7 del D. L.vo 297/94 riguardante la competenza del collegio in
materia." Intanto non è per nulla chiaro come (e se) avverrà la retribuzione
per i docenti collaboratori individuati dai dirigenti (il collegio è ancora
sovrano sulla individuazione delle attività da retribuire). Fa specie, poi, che
il ministro della Pubblica Istruzione in carica ignori che il Consiglio di
Stato non può abrogare leggi ancora in vigore. Sergio Auriemma (che, lo
ricordiamo, è un magistrato della Corte dei Conti, non un sindacalista di
base), mettendo in luce la distonia tra le due norme è dell'opinione, che basa
su altre disposizioni giuridiche di interesse, che continui a valere la regola
che i collaboratori del preside, tra cui
il vicario, sono nominati previa elezione di competenza del Collegio docenti[7].
Il ministro ha poi fatto una parziale marcia
indietro (si vede che qualcuno gli ha ricordato che nelle scuole italiane si
insegna anche diritto) con una successiva circolare (la n° 205 del 30/8/2000 alla
lettera c) che la gran parte dei capi di istituto si è guardata bene dal diffondere. Riportiamo la parte che riguarda
l'argomento quasi per intero, declinando fin da subito ogni responsabilità per
le conseguenze che potrebbero derivare sulla salute mentale di lettori e
ascoltatori:
"Per quanto riguarda le competenze del
Collegio Docenti e del Dirigente scolastico in ordine alla nomina dei collaboratori,
prevista dal D. L.vo 297/94, e di docenti individuati dal dirigente scolastico
ai quali delegare specifici compiti a norma dell'art. 25 - bis, comma 5 del D.
L.vo 29/93, è noto che il Consiglio di Stato, come ricordato nella C.M. 193 del
3 agosto scorso, ha espresso il proprio parere in merito a due quesiti. In
merito all'esonero e al semiesonero del vicario […], i provvedimenti devono
essere ora emanati direttamente dalle scuole stesse […].Quanto alla immediata
applicazione del citato art. 25-bis ed alle esclusive competenze del dirigente
scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad alcuni
docenti e la nomina del vicario, l'Organo Consultivo ha affermato che tale
competenza va correttamente intesa ed esercitata anche[8]
nel rispetto delle attribuzioni degli
Organi Collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in
argomento, nel rispetto delle competenze
del Collegio docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di
compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute del D. 297 vanno verificate e limitate con le nuove,
contenute nel più volte citato art. 25-bis, che sono recessive solo se si sia in presenza di affidamento a docenti
individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione.
Il Collegio docenti, pertanto fino all'approvazione del disegno di legge di
riforma degli OO.CC. di istituto, continua ad assegnare le funzioni obiettivo
[…] e continua altresì a poter
eventualmente individuare ulteriori figure
di collaborazione con il dirigente scolastico, alle quali, alla luce della
evoluzione della normativa riassunta, potrebbero
essere affidati, in coerenza col POF, solo compiti connessi all'attività
educativa e didattica". Niente male in quanto a chiarezza di linguaggio, per
un linguista. Ma, dovendosi arrampicare sugli specchi, bisogna complimentarsi
con De Mauro. Il finale, poi, è magistrale: "In ragione della complessità
della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere,
in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione da quelle di
contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di
razionalizzazione della spesa e affinché sia condivisa la valutazione del
possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e
quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che
siano costituite in questa prima fase di transizione e nell'attesa del
provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le
autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei
docenti". Insomma, il potere lo daremo ai dirigenti, ma ora fate le cose alla buona, perdiana!
Al di là di come verranno specificamente
determinati compiti e prerogative dei dirigenti scolastici - per inciso,
suggeriremmo agli interessati di non utilizzare il termine inglese «manager», preso a suo tempo a prestito
dall'italiano: il significato originario era riferito a chi aveva a che fare,
nel senso che li accudiva, con i cavalli; questo significato è rimasto nel
termine «maneggio» ed ha la stessa
etimologia di «maneggione» - una cosa
è chiara: occorre, in ogni caso, organizzare in ogni scuola l'autodifesa dei
lavoratori attraverso l'elezione, il prossimo dicembre, di RSU dei
lavoratori combattive e che conoscano i propri diritti, non allineate a priori
con l'amministrazione o con le OO.SS. concertative (CGIL-CISL-UIL-SNALS),
responsabili di gran parte dei nostri guai.
[1] "Decreto legislativo sulla dirigenza scolastica. Prime osservazioni dell'ANP"; testo prelevato dal sito web dell'ANP
[2] Le Monde Diplomatique, "La scuola in trappola", ottobre 2000, allegato al n° del 15/10/2000 de il manifesto
[3] Le Monde Diplomatique, "Senza uguaglianza, nessuna opportunità" di A. Bihr e R. Pfefferkorn, ivi
[4] Dirigenza scolastica: da "qualità professionale" a "figura organizzatoria", inserto del n° 18 di Notizie della Scuola, 16-31/5/1998
[5] ibidem
[6] ibidem
[7] "Aspetti giuridico-operativi dell'autonomia scolastica", inserto al n° 21 dell'1-15/7/2000 di Notizie della Scuola
[8] la congiunzione "anche" rientra in modo costante della normativa italiana; si tratta di una furbizia preziosa per chi la utilizza perché consente interpretazioni non univoche