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CUB SCUOLA

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e mail: fls-2@arpnet.it - http://www.cubnazionale.it

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"LA DIRIGENZA SCOLASTICA E LA NUOVA CONDIZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA"

 

di Luigi Giove, CUB Scuola Torino

 

CONVEGNO NAZIONALE di SCUOLA E SOCIETÀ su "FUNZIONE DOCENTE E SCUOLA DELL'AUTONOMIA" Milano, 20-21 ottobre 2000, Sala del Consiglio di Zona di via Ponzio

 

     


   Dal 1° settembre 2000 - la cosa è stata sbandierata in tutte le salse dai media - ogni istituzione scolastica "dimensionata" si è vista attribuire, con provvedimento emesso dai Provveditorati agli Studi, la personalità giuridica in modo da godere dell'«autonomia funzionale», cioè della capacità di iniziativa per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'istruzione. Come tutti sappiamo, il Regolamento parla di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, amministrativa. Nella mia relazione non mi occuperò tanto di questi aspetti, quanto delle conseguenze o, meglio, degli scenari ipotizzabili che i vari provvedimenti di "riforma" introdurranno nel rapporto dirigenti/diretti.

   Sulla base del Decreto legislativo 29 del 1993 (la legge-madre di tutte le altre, quella della cosiddetta "privatizzazione" del rapporto di lavoro) - che va letto insieme alle integrazioni del Decreto Legislativo 59 del 6/3/98 - il ministro, con C.M. n° 193 del 3/8/2000, ha conferito piena operatività al sistema dell'autonomia, preponendo un dirigente scolastico in ogni istituzione. Ricordo solo che si è arrivati alla dimensione "ottimale" attraverso una politica di lacrime e sangue che nell'ultimo decennio ha portato alla chiusura di scuole, fusioni, aggregazioni e verticalizzazioni più o meno selvagge, con perdita di diverse migliaia di posti di lavoro (compresi quelli dei capi di istituto e dei responsabili amministrativi), per far scendere il numero complessivo di istituzioni scolastiche dalle 13-14.000 di allora alle circa 10.000 attuali. E che il processo non è ancora finito, se si considera che con il Riordino dei cicli scolastici le verticalizzazioni dovranno inevitabilmente riprendere. In questo modo, le previsioni del Ragioniere Generale dello Stato, Monorchio (un Gran Commis di Stato che conta, sicuramente, più dei ministri della Pubblica Istruzione, personaggi pro tempore per definizione), sul dimezzamento del numero dei docenti entro qualche decennio, potranno realizzarsi anche prima delle date stabilite.

    Che la scuola del settembre 2000 rischi di essere più che una «scuola dell'autonomia», «una scuola della dirigenza», docenti e personale ATA hanno potuto constatarlo in parecchie istituzioni scolastiche, ad inizio d'anno, grazie al comportamento pratico o alle dichiarazioni di principio di molti neodirigenti in occasione del primo Collegio. Si spazia dal brutale: "Adesso, come ha chiarito il Parere del Consiglio di Stato, sono io che decido; quindi vi comunico i nominativi dei collaboratori che ho scelto"; al più conciliante: "Adesso, come ha chiarito il Parere del Consiglio di Stato, posso decidere io sulla scelta dei collaboratori; comunque scelgo i nominativi che avete votato voi lo scorso anno; al più subdolo: "Adesso, come ha chiarito il Parere del Consiglio di Stato, posso decidere io; datemi una rosa di nomi, al cui interno io sceglierò liberamente". Accanto a queste dichiarazioni che, nella sostanza, si equivalgono, perché prefigurano la situazione del prossimo anno scolastico sulla scelta dei collaboratori, abbiamo avuto i comportamenti più disparati: c'è chi, apparentemente, mostra di non aver capito che qualcosa è cambiato, e prosegue nella sua imbelle indifferenza e inefficienza (pochi, per la verità); chi ritiene di aver avuto un sorta di investitura di pieni poteri e pour cause, di punto in bianco, si ritiene in diritto di spostare lavoratori di qua e di là senza motivazione alcuna; chi obbliga tutti i docenti a venire nella sua scuola tutti i giorni dal 1° settembre a fare non si sa bene cosa; chi impone il recupero di tre ore settimanali in caso di riduzione nelle superiori dell'orario per causa di forza maggiore, e non perché si sia votata una sperimentazione ad hoc; chi considera le ore impiegate per le riunioni collegiali prima dell'inizio della scuola fuori dal computo delle 40 complessive; chi impone le proprie scelte sulla tenuta dei registri, numero di verifiche, ecc. Tutti comportamenti illegittimi e sanzionabili, perché non rispettosi delle norme sull'orario di lavoro previste dal contratto e delle prerogative degli organi collegiali stabilite dal Testo Unico 297/94. La sensazione che si ha è che vi sia un suggeritore - neanche tanto occulto - che inviti a praticare l'obiettivo del potere, al di là di ogni norma e regola (e anche, spesso, del bon ton). Che ci sia una potente associazione dei capi di istituto che considera gli organi collegiali un retaggio di quando l'istruzione pubblica italiana era praticamente organizzata in senso maoista (si tratta della citazione testuale di un'affermazione pronunciata da un dirigente ANP alle trattative del 1995!), e che ritiene che l'esistenza di organizzazioni sindacali (quelle degli altri, ovviamente) sia il principale ostacolo per il conseguimento degli obiettivi scolastici, non è un mistero. Tutti noi sappiamo come sia difficile sradicare nella scuola consuetudini consolidate, a partire dal fatto che buona parte dei docenti - da sempre (ma la situazione si è particolarmente aggravata perché ha assunto il sapore della beffa da quando sono stati inventati i vari fondi di incentivazione) - è erogatrice praticamente a titolo gratuito o a bassa remunerazione di tutta una serie di attività che vengono svolte per far funzionare l'istituzione (e per migliorare la riuscita degli allievi): il senso del dovere è troppo radicato nella nostra scuola (altro che fannulloni!). Quando serve, quando viene richiesto, la maggior parte dei docenti non si sottrae: si ferma a scuola a svolgere le attività più disparate; accompagna gli allievi in viaggi di istruzione in cambio di indennità che ci fanno vergognare quando andiamo a incassarle in banca; la retribuzione - se verrà, quando verrà e se sarà intera - è sempre un'incognita. Quella della scuola è l'unica categoria di lavoratori per i quali si verifica questo rapporto di scambio ineguale. In effetti, dobbiamo cominciare a pretendere dai neo dirigenti che dimostrino, in primo luogo, le proprie abilità manageriali nella corretta e puntuale gestione delle risorse realmente esistenti nel Fondo di Istituto (che si facciano le ossa, in buona sostanza, prima nella microeconomia della scuola).

  

   Ma veniamo ai contenuti della legge sulla dirigenza scolastica. Il profilo giuridico e funzionale è desunto da quello del dirigente pubblico, anche se non sono ancora state definite puntualmente le peculiari prerogative del dirigente scolastico, cosa che dovrà avvenire attraverso la contrattazione sindacale (che dovrà definire, di conseguenza, anche il cosiddetto "contratto di ingresso", che vede, per la parte economica, cifre spaziare dai 238 ai 300 miliardi). L'ARAN, con l'accordo con le confederazioni del 9/8/2000, ha già riconosciuto per i dirigenti scolastici uno specifico spazio contrattuale istituendo una quinta area dirigenziale inserita nel comparto scuola.


 

 

 


   L'art. 25-bis del D. L.vo n° 59 del 6/3/98, Disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi di Istituto delle istituzioni scolastiche autonome, è l'unico provvedimento emesso che a tutt'oggi regola la dirigenza scolastica. I tratti salienti sono i seguenti:

   Comma 1: "[…] I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati […] da un nucleo di valutazione". Comma 2: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione […], è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, spettano al dirigente scolastico, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali". Comma 3: "Nell'esercizio delle competenze di cui al c. 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di ricerca educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni". Comma 4: "Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale". Comma 5: "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti". Comma 6: "Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivate relazioni sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica".


 


 

 

    La lettura che l'ANP (l'Associazione Nazionale Presidi) fa di questo decreto non lascia dubbi (prima parlavamo di suggeritori occulti: la prassi di molti capi di istituto - a prescindere dall'appartenenza sindacale - di telefonare ai dirigenti dell'ANP per avere consigli sui comportamenti da tenere nei confronti del "personale", è nota a molti di noi): per l'ANP il comma 2 va letto nel senso che "i poteri di direzione sono «autonomi» e non esercitati su mandato degli organi collegiali"; il comma 4 che "i provvedimenti di gestione del personale significheranno - esclusa l'assunzione e i trasferimenti - praticamente tutto il resto"; che "il Consiglio di Istituto sarà sempre più organo di indirizzo e sempre meno organo di gestione. È quindi necessario che sia tenuto «periodicamente» al corrente […]. «Periodicamente» significa quando ciò sarà necessario ed opportuno […]. Siamo ben lontani dalla tradizionale «relazione annuale», sia nella forma (che non è detto debba essere sempre scritta), che nel significato, che è quello della distinzione dei ruoli tra organo di indirizzo e organo di governo. Da rilevare, a tale proposito, che la relazione sarà «presentata» al (e non «approvata» dal) Consiglio[1].

   Queste sono state le prime osservazioni dell'ANP, a caldo, quando uscì il decreto sulla dirigenza; congrue, evidentemente, con la linea politico-sindacale di quella associazione. Il che non significa né che siano la corretta interpretazione della legge, né che siano da accettare (anche se è comprensibile, da parte di chi rivendica da sempre tutto il potere nella scuola, un certo entusiasmo, soprattutto perché l'altro termine del binomio della linea ANP, oltre a «potere», è «soldi »).

   Occorre sempre ricordare, di fronte a comportamenti particolarmente arroganti dei dirigenti, tre cose: 1) che, anche se hanno ottenuto la qualifica dirigenziale, il loro ufficio è sempre quello di dirigere la scuola pubblica, le cui finalità non sono mutate; non si possono comportare da padroni delle ferriere che hanno investito propri danari e intendono farli fruttare con ogni mezzo; 2) che siamo ancora in uno stato di diritto, le cui leggi valgono anche nella scuola (a partire dai diritti della persona e da quello costituzionale della libertà di insegnamento e dai Decreti Delegati, ancora in vigore); 3) che il nostro rapporto di lavoro è regolato da un contratto (ancorché pessimo, per diversi aspetti) di natura privatistica; di conseguenza, nessun dirigente può imporre prestazioni che non siano contrattualmente definite: i lavoratori non sono dei "servi corvéables a merci". Vale a dire, i dirigenti - anche se molti tendono e tenderanno sempre a farlo - non possono pretendere di travasare il vecchio sistema delle consuetudini precedentemente in uso, in quello nuovo. Inoltre, se sbagliano, dovranno pagare in prima persona (non sono forse "responsabili dei risultati"?). Quindi la loro responsabilità è, a maggior ragione, estesa anche alla non remunerazione delle ore di lavoro prestate, in quanto evidente frutto di una "cattiva gestione" delle risorse.

 

   Sappiamo tutti qual è la ratio di fondo dei provvedimenti di riforma della Pubblica Amministrazione di questi ultimi anni: introdurre forti dosi di "responsabilizzazione" e "meritocrazia". Il ministro Bassanini l'ha dichiarato a più riprese: "stanare i fannulloni e gli incapaci" e favorire la "privatizzazione" (intesa come la panacea di tutti mali). Treu, allora presidente dell'ARAN, nel primo incontro con le OO.SS. per il contratto del '95 è stato chiaro nei «paletti» della contrattazione: "I nuovi contratti dovranno tendere a introdurre un sistema premiale per i meritevoli, mentre i somari devono restare al palo".

 

   Il primo provvedimento della serie è la Legge 421/92 che, all'art. 2, affida ai dirigenti della pubblica amministrazione - nell'ambito di scelte di programma, obiettivi e direttive fissate dagli organi di vertice politico - autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo e, in particolare, di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, al fine di assicurare economicità, speditezza, e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.

   Come fa notare Riccardo Petrella[2], l'espressione «risorse umane» - molto in uso da parte dei "modernisti" di ogni ceppo e colore politico - è una delle tante trappole odierne, perché funzionale alla trasformazione della funzione primaria della scuola pubblica da "educazione per la persona e attraverso la persona" a quella al servizio della formazione di "risorse umane" (termine che riduce il lavoro a "risorsa" organizzata, declassata, riciclata e, all'occorrenza, abbandonata in funzione della sua utilità per l'impresa, cioè a una merce economica senza diritti civili o di altro tipo, dal momento che i soli limiti al suo sfruttamento sono di natura finanziaria: i costi). L'espressione "risorse umane" si accompagna, peraltro, a quella di "pari opportunità", di ispirazione liberista, anch'essa molto in vigore tra i "nuovisti", che tende a soppiantare quella di "uguaglianza". Alain Bihr[3] ricorda che un simile slittamento non solo non è casuale - in quanto produce un vero e proprio ribaltamento semantico - ma nemmeno nuovo (e moderno). Ricorda, ad esempio, che è stato usato nel suo messaggio alla nazione dal maresciallo Pétain, collaborazionista dei nazisti, l'11 ottobre del 1940, il quale, dopo aver fustigato le debolezze e le tare del vecchio regime politico, raccomanda che i principi egualitari ispirati a Rousseau siano d'ora in poi sostituiti da quelli di "pari opportunità": "Il nuovo regime sarà una gerarchia sociale, non più basata sulla falsa idea dell'uguaglianza naturale degli uomini, bensì su quella necessaria della parità delle «chanches» offerte a tutti i francesi di dimostrare la loro attitudine a servire … Così rinasceranno le vere élites che il passato regime si è adoperato a distruggere per anni, e che costituiranno i quadri necessari allo sviluppo del benessere e della dignità di tutti". Parole di un'attualità sconvolgente.

 

   La Legge 59/1997, all'art. 11, ha poi introdotto una distinzione più netta tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione amministrativa. Mentre il D. L.vo 80 del 1998, modificando il D. L.vo 29 del 1993, di fatto attua la legge 59/97 perché definisce la dirigenza come "figura o funzione organizzatoria" e non come semplice "qualifica professionale". Sergio Auriemma, membro della Corte dei Conti e grande esperto di legislazione scolastica (è uno dei commentatori della rivista Notizie della scuola, presente in tutti gli uffici di segreteria e presidenza scolastici) in un seminario tenuto con i dirigenti scolastici il 22/5/98 a Bologna[4], ha evidenziato la differenza giuridica tra "qualifica professionale" e "funzione": la prima elenca un mansionario; la seconda precisa con quali poteri e con quali mezzi la figura del dirigente si inserisce nell'organizzazione, con quali finalità agisce e come si rapporta con gli altri compartecipi. La definizione di dirigenza come "funzione" emerge dal D. L.vo 29 (e aggiornamenti) che ha definito i rapporti tra vertici politici e dirigenti; stabilito con quali mezzi il dirigente può operare; i rapporti con i dipendenti; i criteri e le procedure per la verifica dei risultati. Il che significa, secondo Auriemma, che "l'ufficio dirigenziale è sempre un ufficio complesso, cui partecipano una pluralità di soggetti (i collaboratori e i dipendenti): il dirigente ha il compito di combinare i vari apporti tra loro, per assicurare l'efficienza delle attività e l'efficacia (cioè il raggiungimento degli obiettivi). Il dirigente non "governa" (cioè non fissa personalmente programmi, obiettivi e strategie; non assegna mezzi e risorse; non predispone sistemi di controllo, essendo questi i compiti propri degli organi di governo (il Parlamento per le leggi-obiettivo ed il vertice politico che traduce le leggi in programmi e indirizzi esecutivi), ma dirige l'organizzazione, cioè realizza la "gestione" del congegno o "guida" la macchina organizzativa, trasformando i programmi-obiettivo in progetti-attuazione destinati a far sì che risorse materiali e umane messe a sua disposizione raggiungano in maniera ottimale gli obiettivi preassegnati".

   Ci rendiamo conto che simili parole possano suonare pericolosamente estremiste - dati i tempi che corrono, quando basta invocare il rispetto delle garanzie liberali per sembrarlo - alle orecchie, ad esempio, di un dirigente dell'ANP. Essendo un giurista, Auriemma conosce bene i limiti della legge e la differenza tra proclami e disposizioni di legge. Di fatto, ricorda Auriemma facendo il punto sulla situazione normativa, l'art. 25 - bis non ha fatto altro che riproporre le competenze dei dirigenti elencate nel contratto del '95, senza alcuna precisazione contenutistica dell'esatta loro collocazione funzionale nella scuola che permetta di accertare se: 1) esiste una competenza esclusiva per la definizione degli indirizzi-obiettivo degli organi collegiali (collegi docenti e consigli di istituto); 2) se esiste una competenza gestionale sull'impiego delle risorse esclusiva del capo di istituto; 3) se sono conferiti al dirigente poteri di incentivazione del personale o altri poteri di flessibilità gestionali ovvero se buona parte dei poteri risale a competenze miste (come avviene oggi in base alle discipline in vigore). Il giurista ipotizza che, se si cancellassero le disposizioni introdotte dall'art. 25 - bis e dal D.L.vo 29, le uniche cose che di rilievo che si cancellerebbero sarebbero la possibilità di scegliersi il proprio staff (del comma 5) [che pure è in contrasto con le norme dei decreti Delegati] e la "relazione al Consiglio di Istituto" (prevista dal comma 6, quella che, secondo l'ANP dovrebbe servire a "tenere al corrente", di tanto in tanto e magari sotto forma di chiaccherata, i membri del Consiglio stesso). Peraltro, Auriemma ricorda che la "relazione al Consiglio" "fa rivivere in versione moderna ed ampliata la vecchissima disposizione contenuta nell'art. 12 del R.D. 30 aprile 1924"[5] [quella della riforma fascista della scuola, tanto per intenderci].

 

   Il problema più urgente, dunque, è quello delle regole interne alle scuole. È indubbio che - è sempre Auriemma a ricordarlo - tali regole, rappresentando l'indirizzo di fondo (cioè gli obiettivi generali interni) da seguire nelle attività delle scuole, dovrebbero essere rimesse agli "organi di governo" dell'istituzione (Consiglio di Istituto e Collegio Docenti nell'assetto attuale e salvo modifiche future) e non all'organo dirigenziale di gestione. Peraltro, se di regole si tratta, esse devono essere predefinite con una certa tendenziale stabilità, non potendo esser rimesse a decisioni episodiche, variabili all'occorrenza. In ogni caso, qualsivoglia regola interna non può prescindere dalle seguenti considerazioni: a) la libertà di insegnamento è garantita dalla Costituzione; b) i processi operativi da realizzare e la definizione delle regole devono essere condivisi; c) senza motivazioni da parte di chi lavora, si possono al massimo fare operazioni di facciata; d) chi guida o dirige la macchina non può fare a meno di chi la macchina la fa materialmente funzionare (se a qualcuno è venuto in mente Bertolt Brecht, ha fatto bene).

   La funzione di coordinamento che la nuova normativa assegna ai dirigenti, va ricordato, non è mai una potestà autonoma che il coordinatore esercita sui coordinati (perché non si distinguerebbe dalla tradizionale gerarchia), ma solo esercizio di poteri indispensabili per garantire le esigenze unitarie dell'istituzione. Auriemma suggerisce ai dirigenti le seguenti modalità procedurali o di condotta: preventiva informazione; valutazioni collegiali o intese; dinieghi motivati; risultanze di momenti decisionali tradotte in atti generali di indirizzo e non di singoli ordini o direttive; obbligo di leale cooperazione da parte dei coordinati; meccanismi di autovalutazione; atti gestionali autonomamente assumibili dal dirigente. A monte dell'azione del Capo di Istituto non ci sono, infatti, direttive "di vertice" (come quelle che il Ministro destina ai dirigenti dell'apparato burocratico) a lui impartite con atti ben distinguibili dalla gestione esecutiva, ma scelte di indirizzo collegiale, risalenti alle decisioni di organi collegiali che attualmente assommano in sé anche alcune competenze gestionali[6].  

 

   Vedremo ora il "contratto di ingresso" per la dirigenza scolastica cosa produrrà in termini di normativa, oltre che di incrementi retributivi (Bassanini, a suo tempo, parlava di cifre attorno ai 25.000.000 annui di aumento): come saranno tradotti gli "autonomi poteri di direzione e coordinamento" nelle scuole, cosa che, inevitabilmente, influirà sui rapporti con gli organi collegiali. In ogni caso, occorre denunciare che, ancora una volta, il Governo procede illegittimamente all'introduzione di "riforme" per via amministrativa, predisponendo il terreno per i successivi provvedimenti di legge: la legge sulla riforma degli Organi Collegiali interni è ancora ferma in Parlamento e dovrà, inevitabilmente, contemperarsi con quella sulla dirigenza, invece del contrario.

 

   Le intenzioni del Governo in proposito sono emerse con chiarezza nel corso dell'estate: anziché sollecitare il Parlamento ad approvare il Disegno di legge di riforma degli OO.CC., il ministro ha chiesto un parere al Consiglio di Stato in merito al contrasto tra potestà del Collegio docenti di eleggere i collaboratori (come prevedono gli artt. 7, comma 2, lettera h e 459 del T.U. n° 297/94) e facoltà del dirigente di avvalersi di docenti da lui individuati (come recita l'art. 25 - bis, comma 5 del D. L.vo n° 29/1993. Qual è stato il parere del Consiglio di Stato lo sappiamo tutti. In realtà, lo stesso ministro ha successivamente dovuto fare marcia indietro rispetto alle perentorie affermazioni contenute nella C.M. n° 193 del 3 agosto 2000, nella quale dichiarava: "Ciascun Capo di istituto eserciterà i poteri connessi con l'entrata in vigore del regolamento di autonomia (DPR 275/99), fatte salve le limitazioni discendenti dalla necessità di attendere il riordino dell'amministrazione centrale e periferica. Riguardo ai poteri che possono essere immediatamente esercitati, il Consiglio di Stato - sez. II - al quale questa Amministrazione ha inoltrato richiesta di parere, si è espresso nel senso della immediata applicabilità della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 25 - bis del D. L.vo 29/93 che prevede, per il dirigente scolastico, la possibilità di avvalersi della collaborazione di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. Si deve pertanto ritenere superata la disposizione contenuta nel comma 2, lettera h, dell'art. 7 del D. L.vo 297/94 riguardante la competenza del collegio in materia." Intanto non è per nulla chiaro come (e se) avverrà la retribuzione per i docenti collaboratori individuati dai dirigenti (il collegio è ancora sovrano sulla individuazione delle attività da retribuire). Fa specie, poi, che il ministro della Pubblica Istruzione in carica ignori che il Consiglio di Stato non può abrogare leggi ancora in vigore. Sergio Auriemma (che, lo ricordiamo, è un magistrato della Corte dei Conti, non un sindacalista di base), mettendo in luce la distonia tra le due norme è dell'opinione, che basa su altre disposizioni giuridiche di interesse, che continui a valere la regola che i collaboratori del preside, tra cui il vicario, sono nominati previa elezione di competenza del Collegio docenti[7]. 

 

  Il ministro ha poi fatto una parziale marcia indietro (si vede che qualcuno gli ha ricordato che nelle scuole italiane si insegna anche diritto) con una successiva circolare (la n° 205 del 30/8/2000 alla lettera c) che la gran parte dei capi di istituto si è guardata bene dal diffondere. Riportiamo la parte che riguarda l'argomento quasi per intero, declinando fin da subito ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare sulla salute mentale di lettori e ascoltatori:

   "Per quanto riguarda le competenze del Collegio Docenti e del Dirigente scolastico in ordine alla nomina dei collaboratori, prevista dal D. L.vo 297/94, e di docenti individuati dal dirigente scolastico ai quali delegare specifici compiti a norma dell'art. 25 - bis, comma 5 del D. L.vo 29/93, è noto che il Consiglio di Stato, come ricordato nella C.M. 193 del 3 agosto scorso, ha espresso il proprio parere in merito a due quesiti. In merito all'esonero e al semiesonero del vicario […], i provvedimenti devono essere ora emanati direttamente dalle scuole stesse […].Quanto alla immediata applicazione del citato art. 25-bis ed alle esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad alcuni docenti e la nomina del vicario, l'Organo Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente intesa ed esercitata anche[8] nel rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del Collegio docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute del D. 297 vanno verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art. 25-bis, che sono recessive solo se si sia in presenza di affidamento a docenti individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione. Il Collegio docenti, pertanto fino all'approvazione del disegno di legge di riforma degli OO.CC. di istituto, continua ad assegnare le funzioni obiettivo […] e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione con il dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione della normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col POF, solo compiti connessi all'attività educativa e didattica". Niente male in quanto a chiarezza di linguaggio, per un linguista. Ma, dovendosi arrampicare sugli specchi, bisogna complimentarsi con De Mauro. Il finale, poi, è magistrale: "In ragione della complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinché sia condivisa la valutazione del possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di transizione e nell'attesa del provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti". Insomma, il potere lo daremo ai dirigenti, ma ora fate le cose alla buona, perdiana!

 

   Al di là di come verranno specificamente determinati compiti e prerogative dei dirigenti scolastici - per inciso, suggeriremmo agli interessati di non utilizzare il termine inglese «manager», preso a suo tempo a prestito dall'italiano: il significato originario era riferito a chi aveva a che fare, nel senso che li accudiva, con i cavalli; questo significato è rimasto nel termine «maneggio» ed ha la stessa etimologia di «maneggione» - una cosa è chiara: occorre, in ogni caso, organizzare in ogni scuola l'autodifesa dei lavoratori attraverso l'elezione, il prossimo dicembre, di RSU dei lavoratori combattive e che conoscano i propri diritti, non allineate a priori con l'amministrazione o con le OO.SS. concertative (CGIL-CISL-UIL-SNALS), responsabili di gran parte dei nostri guai.



[1] "Decreto legislativo sulla dirigenza scolastica. Prime osservazioni dell'ANP"; testo prelevato dal sito web dell'ANP

[2] Le Monde Diplomatique, "La scuola in trappola", ottobre 2000, allegato al n° del 15/10/2000 de il manifesto

[3] Le Monde Diplomatique, "Senza uguaglianza, nessuna opportunità" di A. Bihr e R. Pfefferkorn, ivi

[4] Dirigenza scolastica: da "qualità professionale" a "figura organizzatoria", inserto del n° 18 di Notizie della Scuola, 16-31/5/1998

[5] ibidem

[6] ibidem

[7] "Aspetti giuridico-operativi dell'autonomia scolastica", inserto al n° 21 dell'1-15/7/2000 di Notizie della Scuola

[8] la congiunzione "anche" rientra in modo costante della normativa italiana; si tratta di una furbizia preziosa per chi la utilizza perché consente interpretazioni non univoche