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RESPONSABILITA' DEI D.S.?

Chi rompe non paga.

In data 02.12.02 due docenti di una scuola torinese vincono una causa presso il giudice del lavoro, contro una detrazione stipendiale effettuata dal dirigente scolastico in nome di presunte ore di lezione non fatte (recupero riduzione oraria delle ore di lezione a 50 minuti).
Oltre alla restituzione delle somme indebitamente detratte, vi sono anche 2.500 Euro di spese di lite da pagare in solido tra ministero delle finanze e scuola dei docenti vincitori della causa. 
Dapprima la somma è richiesta alla direzione provinciale del tesoro e poi, visto l'inutilità del tentativo, alla scuola stessa; nel frattempo l'importo è diventato di 3.348,99 Euro.
In data 1.06.04 il consiglio di istituto approva (parità di voti ma prevale il voto del presidente) la delibera di pagamento attingendo la somma con storno di bilancio dalla voce "disponibilità finanziaria da programmare".

In definitiva succede che: 

  1. il docente che ricorre ad un tribunale si paga l'avvocato mentre il dirigente scolastico ha l'avvocatura dello stato gratuita;
  2. se il docente perde paga di tasca sua mentre se perde il dirigente paga la scuola attingendo dal bilancio di istituto.

Si attende sempre che l'apposita commissione di conciliazione (accordo confederali-snals con ufficio regionale) firmato nell'ottobre 2003 sia costituita e tutto il contenzioso dell'a.s. 2003-04 sia esaminato.

Cordialmente
Michelangelo Ferragatta

       

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