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Portfolio e Garante della Privacy |
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Portfolio:
garanzie nei processi formativi degli alunni - 26 luglio 2005 (G.U. 8 agosto 2005, n. 183) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione
odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale; Vista la normativa
internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva
n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e
33 della Costituzione; Visto il Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196); Visto il d.lg. 19
aprile 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1
della l. 28 marzo 2003, n. 53); Vista la
documentazione in atti; Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott.
Mauro Paissan;
1. Premessa Il Portfolio
documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli
alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando
in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione,
l'orientamento e i progressi educativi. La normativa di
riferimento (d.lg. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una
documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a
comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i
comportamenti e le aspirazioni personali. Il Portfolio
è compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia) dai docenti di
sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal
docente coordinatore-tutor dell'alunno in collaborazione con altri
docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune
annotazioni (allegati A, B) e C) del citato decreto). Il Garante ha
ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano
possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui
istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere
personale in relazione al Portfolio. Rispondendo alla
richiesta dell'Autorità (nota del 31 maggio 2005), il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca-Dipartimento per
l'istruzione (lettera del 20 giugno 2005) ha fornito alcune
informazioni. Il Ministero ha anche
convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio "dati
personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei
dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e
l'orientamento dell'alunno"; si è poi dichiarato disponibile ad
inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici
scolastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche, affinché queste
si conformino al Codice in materia di protezione dei dati personali nella
compilazione e gestione del Portfolio. A conclusione
dell'esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante
ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare
alcune misure volte a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati
personali (art.
2, comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e
la delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio
e l'ingente numero dei minori e familiari interessati. 2. Le principali
questioni Non è previsto, a
livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano della
forma e dei contenuti in dettaglio del documento. Ciò determina la
proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come
dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è
richiesto l'inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o
è possibile inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali
l'alunno può illustrare rapporti interpersonali di natura privata e
vicende familiari. Dalle risposte
fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali, ad
esempio, l'indicazione dell'utilizzo della lingua madre solo nel paese di
origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione,
del bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno
caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi informazioni
particolarmente delicate come lo stato di adozione di un minore, nei
confronti delle quali l'ordinamento impone precise cautele (l. 4 maggio
1983, n. 184, in particolare art. 28). In alcuni casi, sono
richieste informazioni relative al profilo psicologico dell'alunno
(descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute
(notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri
ospedalieri), al suo credo religioso, all'ambiente sociale di estrazione
(acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati
aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare. La diversità dei
modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia
annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale:
art.
4, comma 1, lett. d), del Codice). 3. Come trattare i
dati personali Tale trattamento deve
rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i principi di
seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati
non possono essere utilizzati (art.
11, comma 2, del Codice).
Non sono perseguibili ulteriori finalità
attinenti, ad esempio, all'individuazione del profilo psicologico degli
alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e
culturale di provenienza.
Principio di proporzionalità (art.
11, comma 1, lett. d), del Codice) Principio di indispensabilità (art.
22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/
2004) 4. Prescrizioni da osservare Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del
trattamento, deve attuare le seguenti misure: Predisposizione del modello di Portfolio Informare gli interessati Nell'informativa occorre indicare gli
elementi previsti dall'art.
13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità
perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di natura
personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli,
quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali
scopi. Istruzioni per la compilazione Presupposti per inserire dati sensibili Le
istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico,
preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi
rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del
Garante al trattamento dei dati sensibili (art.
26 del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del
2004, rinvenibili anche sul sito www.garanteprivacy.it, efficaci sino al
31 dicembre 2005). Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il
consenso; devono invece indicare nell'atto di natura regolamentare che
deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere
del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in
relazione alla tematica in esame (artt. 20 e
154 del
Codice, cfr. Provv.
del Garante del 30 giugno 2005). Mancando un potere regolamentare in
capo ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti
al Ministero (art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300), l'Autorità
ha rivolto a quest'ultimo l'invito ad adottare uno schema di regolamento
per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte di tutti gli
istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante. Designare gli incaricati Sicurezza dei dati Garantire l'esercizio dei diritti Breve conservazione dei dati Rilascio all'interessato TUTTO
CIÓ PREMESSO, IL GARANTE: a) ai
sensi dell'art.
154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive agli istituti scolastici
di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al
fine di conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni; b) dispone
che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca-Dipartimento per
l'istruzione, anche per il seguito indicato in motivazione; c) dispone
che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
143, comma 2, del Codice. Roma, 26 luglio 2005 IL
PRESIDENTE IL
RELATORE IL
SEGRETARIO GENERALE
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