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Porfolio e Privacy: alcune indicazioni  

di Enrico Baroni

Poichè me ne occupo professionalmente conosco la materia e mi pare utile generalizzare queste conoscenze. 

Il Garante è intervenuto grazie a numerose segnalazioni e ai reclami proposti da docenti e genitori che evidenziavano, in alcuni modelli di Portfolio proposti e in relazione ai dati richiesti, evidenti violazioni della privacy dei minori e delle loro famiglie, in particolare per quanto riguardava la richiesta di dati eccedenti rispetto alle finalità dichiarate (valutazione degli alunni). 

Molte cose non si possono fare o sono facoltative e vanno quantomeno informati preventivamente i genitori: ad esempio io posso anche dirti quanto mio figlio guarda la tv e cosa guarda ma tu mi devi dire preventivamente che questo dato non influirà rispetto alla finalità di valutazione dell'alunno e quindi è un dato facoltativo, per cui se voglio te lo do , altrimenti no, mentre i dati anagrafici di mio figlio te li devo fornire obbligatoriamente ai fini della sua valutazione). Inoltre il garante vieta espressamente la richiesta di dati finalizzati a "individuare il profilo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza" cioè dell'ambiente sociale e culturale della famiglia. 

In generale va tenuto presente che: 
* Il trattamento dei dati è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla legislazione di riforma (D.L. 59/2004) e cioè esclusivamente per valutare l'apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite (per cui dati relativi a comportamenti e abitudini degli studenti e della famiglia al di fuori dell'ambiente scolastico non sono necessari e possono al limite essere richiesi precisando che sono facoltativi e ininfluenti rispetto alla valutazione dell'alunno).

 Inoltre vanno rispettate le seguenti prescrizioni: 
* particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo; con particolare riferimento ai campi in cui l'alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari poiché Portfolio deve essere esclusivamente uno strumento didattico. 
* Prima di consentire la compilazione del Portfolio deve essere informato l'interessato (i genitori) specificamente sul trattamento dei dati, dei diritti dell'art .13 ,delle finalità perseguite ,sulla necessità o facoltatività dei dati richiesti, di quali soggetti e per quali scopi possono consultare Portfolio; 
* I docenti che trattano i dati (la semplice consultazione è un trattamento) devono essere stati preventivamente incaricati e istruiti sulle cautele da adottare e sui vincoli posti dal D.L. 196/03; 
* i dati sensibili possono essere trattati solo con il consenso (scuole private) o in presenza di apposito regolamento (scuole pubbliche -ma al momento il regolamento che deve stilare il ministero non c'è e quindi se qualcuno tratta già i dati di Portfolio gli occorre quantomeno il consenso degli interessati come per le scuole private) 
* il trattamento dei dati deve avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste (artt. dal 31 al 36 e allegato b del DL 196/03) * va garantito agli interessati (genitori) l'esercizio dei diritti previsti dall'art .7 del Codice 196 ,in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica; 
* Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati. 

A mio avviso , non essendo ancora stato emanato il Regolamento da parte del Ministero e non avendo lo stesso avuto il placet del Garante nessuna scuola dovrebbe poter trattare i dati del Portfolio (che tra l'altro non è ancora obbligatorio per cui non si capisce perché dovrebbe farlo -ma questo è un giudizio di merito che esula da valutazioni tecniche). In ogni caso se qualche scuola lo sta facendo non rispettando quanto previsto dal Garante nelle prescrizioni ( in particolare ripeto che non essendo ancora attuativo il regolamento dovrebbe avere quantomeno il consenso scritto degli interessati e anche cosi' la cosa sarebbe opinabile) deve sapere che si espone a dei rischi. La non applicazione anche di una sola di queste norme (nomina e istruzione incaricati, informativa e consenso, misure di sicurezza , pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità, ecc...) espone il titolare (la singola scuola e il dirigente scolastico di riferimento) al blocco dell'utilizzo dei dati su semplice ricorso di uno degli interessati al Garante nonché alle sanzioni amministrative e penali previste in caso di trattamento illecito o illegittimo (a titolo meramente esemplificativo: da 5.000 a 30.000 euro per omessa o inidonea informativa all'interessato -art .161 , da 10.000 a 50.000 euro per omissione delle misure di sicurezza -art.169 , da uno a tre anni di reclusione per trattamento illecito di dati al fine di procurare ad altri danno -art .167). Oltre che all'eventuale risarcimento del danno procurato se l'interessato ricorre alla Magistratura in sede civile. Se conoscete qualcun'altro interessato , fate girare. 

INFO: e-mail baronie@amsa.it

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