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DEFINITO L'ACCORDO REGIONALE SUL SOSTEGNO
Ecco il testo definitivo dell'accordo sindacale regionale che disciplina la composizione delle cattedre di sostegno in caso di trasferimento dell'alunno:
"In caso di trasferimento dell'alunno in altra istituzione scolastica fuori dalla provincia o in altra sede scolastica non facilmente raggiungibile o di cessazione della frequenza da parte dell'alunno stesso, a fronte di un contratto individuale di lavoro stipulato con un insegnante di sostegno con termine al 31 agosto o sino al 30 giugno o sino al termine delle lezioni, il CSA provvede, sulla base di effettive esigenze di organico non ancora soddisfatte, secondo il seguente ordine di priorità a:
rideterminare la dotazione organica di sostegno della scuola di servizio con conseguente mantenimento dell'insegnante a tempo determinato presso la medesima sede scolastica,
rideterminare la dotazione organica di sostegno della scuola di servizio con completamento della cattedra o posto presso altra istituzione scolastica facilmente raggiungibile,
istituire un nuovo posto di sostegno in altra scuola, , compresa fra le altre 29 sedi prescelte dal docente interessato all'atto della presentazione della domanda di supplenza.
Nel caso in cui nessuna delle eventualità sopra indicate potesse essere seguita, il CSA competente provvederà a darne immediata comunicazione alla Direzione generale del Piemonte che, d'intesa con le parti sindacali firmatarie il presente accordo, definirà una ipotesi di riutilizzo dell'insegnante.
Delle eventuali rideterminazioni dei posti di sostegno da parte dei CSA va data informazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali."